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Ordinanza

Ordinanza n. 3823/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento -del provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia -OMISSIS-, nonché dell’ordinanza del Comune di Castellammare di Stabia -OMISSIS-; nonché per il risarcimento dell’ingiusto danno subito e subendo dalla Poseydon soc. coop. a r.l. a causa dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202303681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia e ordinanza del Comune di Castellammare di Stabia, con domanda risarcitoria connessa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura e l’ordinanza comunale conseguente, chiedendo anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi. Nel corso del giudizio la Prefettura ha depositato documentazione attestante la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la cancellazione determina ipso iure l’estinzione della società, con perdita della capacità processuale del liquidatore e impossibilità per la società estinta di agire o essere convenuta. Ha quindi considerato applicabile la disciplina dell’interruzione del processo, con eventuale successione dei soci nei rapporti giuridici residui.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’interruzione del giudizio a decorrere dal deposito della prova della cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., richiamando anche l’art. 110 c.p.c. quale disposizione applicabile all’eventuale successione dei soci. La decisione non esamina nel merito la legittimità dell’interdittiva antimafia, dell’ordinanza comunale né la domanda risarcitoria. Sono stati disposti gli oscuramenti dei dati identificativi ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    alla cancellazione della società consegue ipso iure la estinzione della società stessa

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata ed irreversibile estinzione della società, anche in presenza di crediti insoddisfatti o rapporti pendenti, con perdita della capacità di stare in giudizio.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    La sopravvenuta estinzione della società parte del giudizio costituisce evento interruttivo del processo.

  • art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione della parte, il giudizio può proseguire mediante successione processuale dei soci, nei termini previsti dalla legge.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Nel processo amministrativo l’interruzione del processo è dichiarata applicando la disciplina processualcivilistica richiamata.

  • d.lgs. n. 6 del 2003

    La riforma del diritto societario ha attribuito carattere innovativo al testo dell’art. 2495 c.c., collegando alla cancellazione l’estinzione della società.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa, unitamente alla disciplina nazionale, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina ipso iure la sua immediata e irreversibile estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti giuridici pendenti.
  • La società cancellata dal registro delle imprese perde la capacità di stare in giudizio; il liquidatore, con l’estinzione dell’ente, non può più agire o resistere in nome della società.
  • Se l’estinzione della società interviene durante un giudizio amministrativo nel quale essa è parte, si verifica un evento interruttivo del processo, da dichiararsi ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • L’eventuale permanenza di rapporti giuridici facenti capo alla società estinta determina un fenomeno successorio in favore o a carico dei soci, che possono subentrare nel giudizio ai sensi dell’art. 110 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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