Cassazione Civile, Ordinanza n. 12506/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte ammessa)
La controversia
Nel procedimento di cassazione era stato emesso un decreto di estinzione per mancata richiesta di decisione nel termine successivo alla proposta di definizione anticipata. La parte controricorrente, risultata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. la correzione del decreto perché il dispositivo, per una mera svista, aveva liquidato le spese direttamente in suo favore invece di prevedere che il pagamento fosse eseguito a favore dell'Erario/State. La richiesta mirava quindi ad adeguare il dispositivo al regime legale delle spese quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha richiamato l'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il provvedimento che pone le spese a carico della parte soccombente nei confronti della parte ammessa al patrocinio deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, in coerenza con l'art. 110, comma 3, del medesimo testo unico. Ha inoltre affermato che tale statuizione ha natura accessoria alla liquidazione delle spese ed è quindi correggibile ex art. 391-bis c.p.c., anche d'ufficio. Di conseguenza il decreto di estinzione è stato corretto inserendo l'inciso che il pagamento deve avvenire in favore dell'Erario, essendo la controricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Non è stata pronunciata condanna alle spese nel procedimento di correzione, in ragione della sua natura peculiare.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è il rimedio utilizzabile per la correzione di errori materiali o di svista nel provvedimento della Corte di cassazione, anche d'ufficio, quando l'errore riguarda una statuizione accessoria come quella sulle spese
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
«il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»
se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese non va disposta in suo favore ma con pagamento a favore dello Stato/Erario
art. 110, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002
la disciplina del processo penale è richiamata come norma coerente, nel prevedere analoga statuizione sul pagamento a favore dello Stato nei casi previsti dal testo unico sulle spese di giustizia
art. 380-bis c.p.c.
costituisce il procedimento nel quale era stato emesso il decreto di estinzione per mancata richiesta di decisione
art. 288 c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve disporre che la condanna alle spese sia eseguita in favore dello Stato/Erario e non direttamente a favore della parte ammessa.
- L'omessa indicazione del pagamento in favore dello Stato integra un errore materiale o di svista, correggibile con il procedimento di correzione previsto per i provvedimenti della Corte di cassazione.
- La statuizione sulle spese, in quanto accessoria alla liquidazione, può essere corretta anche d'ufficio se il dispositivo non riflette il regime legale applicabile.
- Nei procedimenti di correzione di errore materiale relativi a decreti della Cassazione, può non farsi luogo a provvedere sulle spese per la peculiare natura del procedimento.
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