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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06390/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a un proprio dipendente con lettera del 12 luglio 2016, motivato dalla soppressione del posto di lavoro. Nel giudizio di merito il Tribunale, in sede di opposizione dopo la fase sommaria ex L. n. 92/2012, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e applicato la tutela indennitaria prevista dall’art. 3 d.lgs. n. 23/2015, condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria; la Corte d’appello aveva respinto il reclamo della società. In cassazione la società ha dedotto due motivi: primo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la tutela ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015 era stata riconosciuta nonostante non fosse stata richiesta dal lavoratore; secondo, nullità per error in procedendo, assumendo che il rapporto doveva essere assoggettato al rito ordinario e non al rito Fornero, con conseguente illegittimità della trattazione del procedimento nelle forme seguite. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché proponeva per la prima volta in sede di legittimità questioni di fatto non dedotte nei gradi di merito e non specificamente indicate quanto a deduzione e localizzazione negli atti precedenti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile sia perché anch’esso introduceva questioni nuove, sia perché la lamentata erronea scelta del rito è causa di nullità solo se la parte allega e dimostra uno specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole, circostanza non dedotta in modo puntuale dalla ricorrente, che peraltro aveva prestato acquiescenza al rito Fornero nel corso del giudizio. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere utilmente invocato in cassazione per questioni nuove non trattate nei gradi di merito e richiede che la censura sia stata specificamente devoluta in precedenza.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale può essere dedotto solo nei limiti in cui comporti una nullità rilevante della sentenza e con specifica indicazione del pregiudizio processuale concretamente subito.

  • art. 3 d.lgs. n. 23/2015

    La Corte non entra nel merito della corretta applicazione della tutela, perché la censura è dichiarata inammissibile come nuova in cassazione.

  • art. 11 d.lgs. n. 23/2015

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità del rito Fornero ai licenziamenti disciplinati dal decreto, ma la censura è ritenuta inammissibile per novità e mancanza di specifico pregiudizio.

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l’erroneità del rito; la Corte non affronta il merito della questione per difetto di ammissibilità.

  • art. 1, commi 48-68, L. n. 92/2012

    Il rito Fornero è considerato rilevante solo se la parte dimostra un concreto pregiudizio processuale derivante dalla sua applicazione impropria.

  • art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    Richiamato quale strumento di reclamo tipico del rito Fornero, utilizzato dalla stessa società nel giudizio di merito, circostanza valorizzata dalla Corte come indice di acquiescenza al rito.

  • art. 1, comma 62, L. n. 92/2012

    Richiamato nell’intestazione del ricorso per cassazione quale base del mezzo di impugnazione nei procedimenti Fornero.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come tali questioni siano state già dedotte.
  • La deduzione di nullità processuali legate all’erroneo rito non è sufficiente in sé: la parte deve allegare uno specifico pregiudizio concreto alle proprie difese o al contraddittorio derivante dalla scelta del rito.
  • L’uso, nel merito, dello strumento di impugnazione previsto dal rito applicato può essere valorizzato come indice di acquiescenza o comunque di mancata tempestiva contestazione del rito stesso.
  • La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede coerenza con il tema decidendum del giudizio di merito e non può fondarsi su questioni nuove emerse solo in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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