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Sentenza

Sentenza n. 904/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.53923 Comunicazione: CP700-4485935-P notificata alla ricorrente in data 21 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202300175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per i periodi 1996/1997-2000/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 21 dicembre 2022, con la quale era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte per le campagne lattiero-casearie dal 1996/1997 al 2000/2001, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti connessi, compreso l'eventuale aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Il ricalcolo era stato adottato da AGEA in esecuzione di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel corso del giudizio AGEA ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere annullato la comunicazione impugnata in applicazione dell'art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, poiché emessa prima dell'11 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha imposto ad AGEA di procedere a una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo i parametri e le modalità stabiliti dai commi 2 e 3, stabilendo al comma 4 che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle adottate secondo la nuova disciplina. Poiché la comunicazione impugnata era anteriore all'11 agosto 2023, AGEA l'ha annullata e l'atto è comunque divenuto privo di effetto ex lege. È quindi venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate per la risalenza della causa e la limitata attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione impone una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo i parametri, criteri e modalità dei commi 2 e 3 e rende prive di effetto, sostituendole, le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'11 agosto 2023.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta rende ex lege privo di effetto l'atto impugnato e prevede la sua sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata anche quando l'amministrazione abbia previamente annullato l'atto impugnato in applicazione della disciplina sopravvenuta e l'atto sia, comunque, divenuto inefficace direttamente per legge.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

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