Sentenza del 28/09/2016 n. 19086 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.L. aveva percepito un'indennità di accompagnamento all'esodo volontario sulla quale era stata applicata l'aliquota IRPEF piena, poiché non aveva raggiunto l'età richiesta dalla normativa nazionale per beneficiare dell'aliquota ridotta del 50%. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE nel caso Vergani, che aveva dichiarato contrario al principio di parità tra uomini e donne il trattamento fiscale differenziato, R.L. aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale, sostenendo che il contribuente fosse decaduto dal diritto al rimborso per avere presentato l'istanza oltre il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito. Ha stabilito che il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte opera anche quando il pagamento sia avvenuto in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Pertanto, R.L. conserva il diritto al rimborso del 50% delle ritenute IRPEF soltanto per le somme erogate nel periodo già riconosciuto dalla Commissione tributaria provinciale, mentre è stato rigettato il rimborso relativo alle ritenute anteriori alla data limite, perché la richiesta era tardiva. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis
prevedeva l'applicazione di un'aliquota IRPEF ridotta del 50% in relazione alle somme corrisposte per incentivazione all'esodo, con requisiti anagrafici differenziati tra uomini e donne
La disposizione nazionale, nella parte in cui prevedeva un trattamento fiscale diverso in base al sesso del lavoratore, è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
La direttiva impedisce norme nazionali che prevedano un trattamento fiscale differenziato dell'indennità di incentivazione all'esodo fondato sul sesso del lavoratore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
il rimborso deve essere richiesto entro il termine decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata
Il termine di decadenza si applica anche quando la ritenuta sia stata effettuata sulla base di una norma successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea. La retroattività della pronuncia europea non riapre i rapporti ormai esauriti per intervenuta decadenza.
Sentenza della Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, procedimento C-207/04, Vergani
Ha stabilito che il trattamento fiscale differenziato dell'indennità di incentivazione all'esodo in ragione del sesso è contrario al diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che dichiara incompatibile una norma nazionale può produrre effetti retroattivi, ma non consente di recuperare somme per le quali sia già maturato un termine di decadenza o prescrizione.
- Il termine per chiedere il rimborso di ritenute fiscali decorre normalmente dal versamento o dall'effettuazione della ritenuta e deve essere rispettato anche quando l'indebito derivi da una norma successivamente dichiarata illegittima o incompatibile con il diritto UE.
- La dichiarazione di incompatibilità di una norma può fondare il diritto al rimborso solo per i periodi non coperti dalla decadenza; non elimina automaticamente gli effetti degli atti o dei rapporti giuridici ormai definiti.
- Quando esiste una disciplina fiscale discriminatoria poi superata da una pronuncia europea, il contribuente deve presentare tempestivamente l'istanza di rimborso per ciascun periodo interessato, senza attendere necessariamente la definizione definitiva del quadro giurisprudenziale.
- In presenza di contrasti interpretativi rilevanti, il giudice può compensare le spese di lite, anche se una delle parti risulta formalmente vittoriosa.
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