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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33819/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Negli anni 2018 e 2019 una società, qualificata come produttrice di rifiuti speciali, trasportava fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue dai propri depuratori situati in Puglia verso una discarica in provincia di Sassari. A seguito di controlli presso l'impianto di destinazione, l'autorità provinciale contestava la violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006 per irregolarità nella compilazione dei Formulari Identificativi dei Rifiuti (FIR) che accompagnavano i trasporti, emettendo ordinanza-ingiunzione. La società proponeva opposizione davanti al Tribunale di Lecce, sostenendo che la competenza territoriale spettasse al giudice del luogo di partenza dei rifiuti, cioè in Puglia, perché l'illecito si sarebbe consumato nel momento e nel luogo di redazione del formulario. Il Tribunale di Lecce, invece, riteneva competente il Tribunale di Sassari, applicando il criterio del luogo di accertamento per le infrazioni permanenti o ambulatorie. Con l'unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, la società denunciava la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 e contestava l'applicazione alla figura del produttore della giurisprudenza elaborata per il trasportatore, sostenendo che l'inesatta compilazione del FIR integrasse un illecito istantaneo consumato alla redazione del documento, prima della partenza del carico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la violazione relativa al trasporto di rifiuti accompagnato da formulario incompleto o inesatto ha natura permanente, poiché la funzione del FIR è garantire la tracciabilità del rifiuto per tutto il percorso; la condotta antigiuridica non si esaurisce nella compilazione del documento, ma si protrae sino all'arrivo a destinazione. Poiché nel caso concreto il trasporto si è concluso in provincia di Sassari, dove è avvenuto anche l'accertamento e dove si è realizzata almeno una frazione della condotta materiale, la competenza territoriale dell'autorità amministrativa e del giudice dell'opposizione è stata correttamente radicata in Sassari. La Corte ha quindi rigettato il regolamento di competenza, dichiarando la competenza del Tribunale di Sassari e rimettendo le parti dinanzi a quel giudice entro il termine di legge. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 193 d.lgs. n. 152/2006

    La norma è richiamata come base della contestazione per irregolarità nella compilazione dei formulari identificativi dei rifiuti che accompagnano il trasporto.

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    È interpretato nel senso che, per gli illeciti amministrativi a carattere permanente o ambulatorio, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la violazione è stata accertata, purché in quel luogo si sia consumata almeno una frazione della condotta materiale.

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    Il regolamento di competenza è considerato di valore indeterminabile, poiché investe solo la questione della competenza e non l'intera controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di debenza.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativi a illeciti amministrativi in materia di rifiuti, la competenza territoriale si individua, per le violazioni permanenti o ambulatorie, nel luogo dell'accertamento quando lì si sia realizzata almeno una parte della condotta illecita.
  • La compilazione inesatta del formulario di identificazione dei rifiuti, quando accompagna il trasporto e ne assicura la tracciabilità, non integra necessariamente un illecito istantaneo: la violazione può permanere per tutta la durata del trasporto fino alla destinazione finale.
  • Per stabilire la competenza non rileva isolare solo il momento della redazione del documento, se la condotta contestata incide sull'intero segmento del trasporto e si completa con la circolazione del rifiuto fino al luogo di arrivo.
  • Il regolamento di competenza è trattato come controversia di valore indeterminabile quando investe esclusivamente la questione della competenza e non l'intera lite sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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