Sentenza n. 901/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 803/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici di servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di € 1.500,00 mediante la Carta del docente. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo l’accredito della somma e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha accreditato l’intero importo di € 1.500,00.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente per effetto dell’accredito tardivo dell’importo dovuto. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Ai fini delle spese, il Collegio ha considerato la soccombenza virtuale del Ministero, ravvisando evidenti profili di fondatezza della domanda e la pacifica spettanza delle somme, ma ha ritenuto che l’adempimento spontaneo, seppur tardivo, costituisse un comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale. Le spese, liquidate complessivamente in € 800,00, sono state compensate per metà e poste per la restante metà, pari a € 400,00, a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori di legge. Il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero soccombente anche in presenza della compensazione parziale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio è integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 26 c.p.a.
Concorre a disciplinare la regolazione delle spese del giudizio amministrativo, consentendo la valutazione delle ragioni di compensazione.
art. 92 c.p.c.
Consente al giudice, in presenza di giusti motivi, di compensare in tutto o in parte le spese di lite.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando le spese processuali siano compensate, senza che il giudice possa disporne la compensazione o modificarne l’importo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente e tardivamente il giudicato, viene meno la necessità della pronuncia di merito e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione non esclude la valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese: il giudice può considerare la fondatezza originaria della domanda e, contestualmente, valorizzare l’adempimento spontaneo come comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
- Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente ex lege anche quando le spese di lite siano compensate, poiché il giudice non può né compensarne l’onere né modificarne l’importo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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