Cassazione Penale, Sentenza n. 22022/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato l'assoluzione di Savasta e Ziri dall'accusa di tentata concussione per insussistenza del fatto. Il ricorrente censura la valutazione probatoria operata dalla Corte d'appello (in particolare la discreditazione di alcune testimonianze e la valutazione della registrazione clandestina) e deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. sostenendo che la motivazione della sentenza di merito sarebbe viziata e che gli elementi probatori dimostrerebbero l'esistenza della minaccia esercitata da Savasta per ottenere una somma a fini transattivi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e diretto a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. È stata ritenuta legittima la valutazione dei giudici di merito secondo cui, pur essendo possibile che fosse stata prospettata una richiesta economica, non era stata dimostrata la minaccia (esplicita o implicita) consistente nel condizionare l'esito del procedimento penale per ottenere il pagamento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte di legittimità osserva però che le doglianze sono aspecifiche e mirano a una rivalutazione del materiale probatorio, mentre la valutazione sulla attendibilità delle prove e sull'esistenza della minaccia rientra nel sindacato di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del proponente dell'impugnazione inammissibile al pagamento delle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e ha fissato la somma in euro 3.000.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la condanna alla cassa delle ammende può essere esclusa solo se assente colpa nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha ritenuto non dimostrata l'assenza di colpa.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono generalmente inammissibili.
- Per ribaltare la valutazione di merito è necessario indicare vizi giuridici specifici, come manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento documentale della motivazione, non una semplice divergenza di valutazione delle fonti di prova.
- Nelle ipotesi di concussione (o tentata concussione) occorre provare non solo la richiesta di denaro ma anche l'elemento minaccioso/ricattatorio (anche implicito) consistente nell'utilizzo della propria funzione per pregiudicare il procedimento: la prova dell'intento estorsivo deve essere adeguatamente dimostrata.
- Le registrazioni clandestine e le dichiarazioni della parte civile possono avere valore probatorio, ma il loro apprezzamento e la valutazione dell'attendibilità spettano ai giudici di merito; il ricorrente deve spiegare in termini precisi perché tale valutazione sarebbe manifestamente irragionevole.
- Ricorsi in Cassazione aspecifici o strumentali alla rinnovazione del giudizio di merito possono comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitare la sanzione occorre dimostrare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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