Cassazione Civile, Ordinanza n. 34629/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio realizzato su un fondo confinante con quello di proprietà di un ente religioso. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria dell’ente per violazione delle distanze legali, con condanna della società costruttrice al pagamento di una somma rilevante. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che una scrittura privata del 24 marzo 2004, denominata "Autorizzazione", non fosse un contratto costitutivo di servitù, ma un atto unilaterale di assenso dell’ente, riferito solo a quel peculiare progetto edilizio, e che la successiva edificazione a distanza inferiore ai limiti urbanistici integrasse un illecito aquiliano. I soci successori della società estinta hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme in tema di contratto e interpretazione contrattuale, sostenendo che la scrittura e il comportamento complessivo delle parti dimostrassero un accordo bilaterale idoneo a consentire la costruzione in deroga alle distanze legali; (2) violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo un concorso colposo dell’ente nella realizzazione dell’opera e una partecipazione concertata alla scelta edificatoria. In sostanza i ricorrenti miravano a qualificare la vicenda come rapporto contrattuale e a ridurre o escludere la responsabilità risarcitoria per asserito concorso della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla natura dell’atto del 24 marzo 2004 fossero in parte infondate e in parte inammissibili, perché dirette a proporre una diversa interpretazione del documento rispetto a quella, plausibile e non illogica, adottata dal giudice di merito. Ha inoltre evidenziato che i ricorrenti non avevano specificamente aggredito la ratio decidendi principale, fondata sul rilievo che il geom. Turchetti aveva sottoscritto l’atto solo come redattore del progetto, senza spendere la rappresentanza della società o del proprietario del fondo confinante, sicché non risultava perfezionato alcun accordo. È stata anche valorizzata un’ulteriore ratio autonoma: in ogni caso la società non avrebbe potuto avvalersi dell’assenso originario, avendo modificato sensibilmente il progetto rispetto a quello sottoposto all’ente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’omesso esame del fatto decisivo, rilevando che la Corte d’appello aveva espressamente valutato e negato il concorso colposo dell’ente; la censura di violazione di legge era inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione fattuale non più proponibile in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 110 c.p.c.
la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e il trasferimento della legittimazione ai soci successori
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per le censure di violazione di legge sull’interpretazione del contratto e sulla responsabilità aquiliana
artt. 1321, 1325, 1326 c.c.
richiamati dai ricorrenti per sostenere l’esistenza e il perfezionamento di un accordo contrattuale
art. 1362 c.c.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità riguarda il rispetto dei canoni ermeneutici, non la mera preferenza tra interpretazioni plausibili
art. 1366 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede
artt. 1362-1365 c.c.
la Corte richiama il principio di gradualismo nell’uso dei criteri ermeneutici
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
le censure devono indicare specificamente il contenuto degli atti richiamati, altrimenti sono inammissibili
art. 1326 c.c.
evocato per la conformità tra proposta e accettazione ai fini del perfezionamento del contratto
art. 1227 c.c.
invocato per il concorso colposo del danneggiato, ma ritenuto non applicabile alla luce dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito
art. 2055 c.c.
richiamato dai ricorrenti sul tema del concorso di più autori nel fatto dannoso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata nel contesto fattuale accertato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è infondato quando la decisione di merito ha comunque esaminato il fatto storico dedotto
art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l’interpretazione del contratto o dell’atto negoziale è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incoerente; non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio per ottenere una diversa lettura plausibile dello stesso testo.
- Chi impugna una decisione fondata su una qualificazione unilaterale o contrattuale di un documento deve attaccare specificamente tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono la sentenza, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L’assenso alla deroga alle distanze legali, quando sia riferito a uno specifico progetto edilizio, non può essere automaticamente esteso a un’opera successivamente modificata in modo sensibile senza una nuova concorde determinazione delle parti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia espressamente considerato la circostanza dedotta e l’abbia esclusa; in cassazione non è consentito trasformare tale censura in una nuova contestazione del fatto.
- Le censure di violazione di legge che presuppongono una diversa ricostruzione della realtà fattuale sono inammissibili se il fatto rilevante è stato già accertato in modo definitivo dal giudice di merito.
- Ai fini della responsabilità per violazione delle distanze legali, l’esecuzione dell’opera in assenza di un valido titolo negoziale o in difformità rispetto all’assenso originario integra un illecito risarcibile, imputabile a chi ha realizzato l’intervento edilizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34605/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34606/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34607/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34608/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →