Sentenza n. 709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato e liquidato in euro 800,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva ottenuto in primo grado l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di euro 1.500,00. Ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese, sostenendo che la liquidazione di euro 800,00 fosse inferiore ai minimi derivanti dai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato, e quindi illegittima anche ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché lesiva del decoro professionale. Ha chiesto la liquidazione di euro 3.613,00, o della diversa maggiore somma ritenuta dovuta, oltre accessori e distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la liquidazione delle spese processuali costituisca espressione di potere discrezionale del giudice e che l'obbligo di motivazione sussista, in particolare, quando il giudice si discosti dalla regola della soccombenza. Ha tuttavia escluso che l'importo di euro 800,00 fosse meramente simbolico o lesivo del decoro professionale. La controversia di primo grado riguardava un'unica questione giuridica, il mancato pagamento di un credito pecuniario definito, ed era caratterizzata da elevata serialità e da numerosi precedenti analoghi. Tali elementi possono essere valorizzati, nell'applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014, quali indici del minore impegno difensivo e della non particolare complessità, consentendo una riduzione del compenso. Il Collegio ha quindi confermato il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione di euro 800,00, con compensazione delle spese del grado d'appello in ragione della costituzione meramente formale del Ministero e della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti conformi; il Collegio ha richiamato precedenti della Sezione su controversie analoghe.
D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
I parametri professionali devono assicurare proporzione tra prestazione resa e compenso; nella loro applicazione possono essere considerati la complessità della controversia, l'impegno difensivo e la serialità del contenzioso.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
La proporzionalità del compenso all'importanza dell'opera consente di tener conto della non particolare complessità e dell'elevata serialità della controversia.
art. 91 c.p.c.
È richiamato dall'appellante in relazione alla disciplina delle spese processuali, ma il giudice non ha ravvisato una violazione nella liquidazione operata dal TAR.
art. 2233, comma 2, c.c.
È richiamato dall'appellante in relazione ai minimi tariffari e al decoro professionale, ma il giudice ha escluso che la somma liquidata fosse simbolica o lesiva del decoro.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice; una specifica motivazione è necessaria soprattutto quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza.
- La serialità del contenzioso, pur non costituendo un'eccezione autonoma al principio della soccombenza, può essere valorizzata nell'applicazione dei parametri forensi quale indice di minore impegno difensivo e giustificare la riduzione del compenso.
- La non particolare complessità della controversia, soprattutto quando essa riguarda un'unica questione giuridica e un credito pecuniario definito, può giustificare una liquidazione delle spese inferiore ai valori medi dei parametri forensi.
- La liquidazione delle spese non può ridursi a una somma meramente simbolica o lesiva del decoro professionale; tuttavia, la congruità deve essere valutata considerando concretamente complessità, serialità e impegno professionale effettivo.
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