Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26060/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

Una società a responsabilità limitata in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro due sentenze della Corte d'appello che avevano riformato il primo grado, dichiarando legittimo il recesso di un socio dalla società e condannando la società al pagamento del controvalore della quota, pari a euro 32.755,00 oltre interessi. La controversia nasceva dalla domanda del socio, titolare del 10% della partecipazione, diretta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto di recesso e la condanna della società alla liquidazione della quota. La società ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2473, terzo comma, c.c., sostenendo che la stima della quota spetti solo all'esperto nominato dal giudice e non al giudice stesso; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto implicitamente proposta la domanda di accertamento della legittimità del recesso; 3) violazione degli artt. 2473, ultimo comma, c.c. e 167, secondo comma, c.p.c., per la mancata declaratoria di improcedibilità della domanda in ragione della sopravvenuta messa in liquidazione della società; 4) violazione dell'art. 2473, secondo comma, c.c., per avere riconosciuto il recesso ad nutum nonostante la società fosse a tempo determinato, con termine fissato al 2050, ritenuto dalla Corte d'appello eccessivamente lontano nel tempo e quindi assimilabile alla durata indeterminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo che il recesso ad nutum del socio di s.r.l. spetti solo quando la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche quando sia a tempo determinato, benché con termine molto lontano nel tempo. Ha ritenuto preferibile l'interpretazione letterale dell'art. 2473, secondo comma, c.c., valorizzando anche le esigenze di certezza per i terzi e di tutela dell'integrità del patrimonio sociale e della garanzia dei creditori. Conseguentemente ha cassato le sentenze impugnate e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del socio. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti; il secondo motivo è stato rigettato come infondato. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento solo successivamente all'introduzione della causa.

Norme richiamate

  • art. 2473, comma 2, c.c.

    Il diritto di recesso ad nutum del socio di s.r.l. è riconosciuto solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato; non è estensibile, in via interpretativa, alla società a termine anche se il termine sia molto lontano nel tempo.

  • art. 2473, comma 3, c.c.

    La determinazione del valore della quota, in caso di disaccordo, è rimessa a un esperto nominato dal giudice nel procedimento previsto dalla norma; la Corte, tuttavia, non ha accolto la tesi della ricorrente su un'esclusiva devoluzione all'esperto della stima della quota, perché il ricorso è stato accolto per altra ragione decisiva.

  • art. 2473, ultimo comma, c.c.

    La sopravvenuta messa in liquidazione della società era stata invocata come causa di improcedibilità, ma il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'azione di condanna comprende necessariamente l'accertamento del diritto fatto valere; non occorre una domanda autonoma di accertamento della legittimità del recesso.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'eccezione di improcedibilità; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva perché la questione è rimasta assorbita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto alla condanna al pagamento del controvalore della partecipazione sociale, la domanda di accertamento del diritto al recesso può ritenersi implicitamente compresa nella domanda di condanna, poiché l'accertamento è elemento necessario di ogni azione di condanna.
  • Nel sistema della s.r.l., il recesso ad nutum del socio è consentito solo quando l'atto costitutivo preveda una durata indeterminata della società; non è possibile estendere tale facoltà alle società a tempo determinato, neppure se il termine finale sia collocato molto lontano nel futuro.
  • L'interpretazione dell'art. 2473, comma 2, c.c. deve essere aderente al dato letterale e coerente con le esigenze di certezza dei terzi e di tutela della garanzia patrimoniale dei creditori sociali.
  • Non è consentito ancorare il diritto di recesso ad nutum a valutazioni elastiche sull'"eccessiva" durata della società o sull'aspettativa di vita del singolo socio, poiché ciò introdurrebbe incertezza circa le cause di recesso conoscibili dai terzi.
  • La disciplina del recesso nelle società di capitali non può essere automaticamente assimilata a quella delle società di persone, dato il diverso regime patrimoniale e il diverso affidamento dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.