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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10812/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori imposte IVA, maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e maggior valore della produzione ai fini IRAP. La società aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario deducendo, tra l'altro, difetto di delega e di sottoscrizione, difetto di motivazione, illegittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore e violazione del contraddittorio; in appello aveva poi insistito anche sull'insussistenza della capacità produttiva necessaria a generare i ricavi accertati. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo nuove le deduzioni sui locali e sui macchinari. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sull'eccezione di non integrità del contraddittorio in primo grado, questione ritenuta rilevabile d'ufficio; con il secondo ha censurato la qualificazione come nuova, e quindi non esaminabile, della doglianza relativa all'impossibilità di produrre i ricavi induttivamente stimati dall'Ufficio, richiamando norme del processo tributario e gli artt. 112, 116 c.p.c. e 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di società di persone, la rettifica dei redditi e la loro imputazione per trasparenza ai soci comportano un litisconsorzio necessario tra società e soci; di conseguenza, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo in ogni stato e grado, rilevabile d'ufficio. Richiamando il principio dell'unitarietà dell'accertamento e il conseguente simultaneus processus, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado affinché il processo sia celebrato nel contraddittorio necessario tra società e tutti i soci. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio/primo grado per la loro definitiva regolazione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato quale base dell'unitarietà dell'accertamento e dell'automatica imputazione dei redditi della società di persone ai soci

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    menzionato in relazione alla possibile riunione dei giudizi

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per la necessità del contraddittorio tra la società e tutti i soci

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    menzionato nei motivi originari di merito sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nei motivi originari di merito sulla mancata produzione degli atti presupposti

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 146

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza che la Corte ne esamini nel merito la portata

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 146

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza che la Corte ne esamini nel merito la portata

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e violazione di legge

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla rettifica dei redditi di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento rende necessario il simultaneus processus tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali dei singoli.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina una nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando l'accertamento fiscale concerne redditi imputati per trasparenza ai soci, il giudice di merito non può decidere la controversia solo rispetto ad alcuni dei soggetti interessati.
  • Se sussiste un vizio attinente al contraddittorio necessario in primo grado, il giudice dell'impugnazione deve rilevarlo anche d'ufficio e disporre la rinnovazione del giudizio davanti al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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