Sentenza del 23/01/2020 n. 1489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone. La CTR aveva ritenuto che l'atto di costituzione in primo grado fosse totalmente viziato per mancanza di procura a firma del rappresentante dell'ente e, di conseguenza, che l'appello fosse inammissibile per difetto di rappresentanza. Il Comune dedusse in Cassazione che tale valutazione era errata: l'atto di appello era stato rituale e sottoscritto dal sindaco con procura a margine conferita all'avvocato; inoltre la costituzione in primo grado era stata effettuata da un avvocato munito di procura conseguente a delibera di Giunta (delib. n. 119 del 20/3/2013), per cui la rappresentanza dell'ente era regolare.
La decisione
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della CTR Lazio ritenendo infondata la pronuncia che aveva dichiarato l'appello inammissibile per presunto difetto di rappresentanza. Ha rilevato che l'appello era stato validamente proposto (procura del sindaco a margine dell'atto) e che la costituzione in primo grado era stata effettuata da difensore regolarmente investito della procura in forza di delibera di Giunta. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per il prosieguo del giudizio; la Corte ha altresì rinviato la regolamentazione delle spese. Decisione resa in camera di consiglio il 5 novembre 2019; depositata il 23 gennaio 2020.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50
Riconosce la piena legittimazione del sindaco a rappresentare l'ente territoriale; la Corte ha ritenuto che l'appello sottoscritto dal sindaco con procura marginale fosse valido ai fini della rappresentanza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12, 15, 18, 53
Norme processuali tributarie richiamate nei motivi di ricorso: la Corte interpreta che la mancanza apparente di una procura non comporta automaticamente la nullità della costituzione se risultano atti idonei (delibera, procura successiva) a conferire poteri al difensore; in particolare l'articolazione dei poteri di difesa e le formalità di rappresentanza devono essere valutate nel loro complesso.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comma 2
Norma richiamata nella controversia tributaria originaria (TARSU e sanzioni). Nella decisione di legittimità non si è però affrontato il merito relativo all'applicazione delle sanzioni; la cassazione riguarda solo profili processuali.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento della doglianza in Cassazione: vizio di diritto nella valutazione delle norme sulla capacità processuale e rappresentanza dell'ente; la Corte ha ritenuto fondato il motivo ex art. 360 c.p.c., n.3.
Massime di principio
- La rappresentanza processuale degli enti locali può essere esercitata dal sindaco e/o da funzionari delegati: la presenza di una delibera di conferimento poteri o di una procura marginale allegata all'atto sono elementi che, valutati nel loro insieme, possono sanare apparenti carenze formali.
- La semplice carenza formale di una procura non impone automaticamente l'inammissibilità dell'appello se risulta comunque che il difensore era stato regolarmente investito dei poteri (es. delibera di Giunta e procura successiva).
- Il giudice di merito non deve dichiarare l'inammissibilità per difetto di rappresentanza senza esaminare la documentazione integrativa che potrebbe dimostrare la regolarità della nomina del difensore; eventuali errori su tale punto sono rimediabili in Cassazione.
- Nelle controversie tributarie locali, i profili processuali di capacità e rappresentanza vanno valutati con preferenza per l'efficacia sostanziale della partecipazione dell'ente al processo, salvo che non emergano vizi insanabili che abbiano determinato pregiudizio.
- Se la Cassazione annulla per vizi procedurali relativi alla rappresentanza, la causa viene rimessa ad altra sezione per il giudizio di merito, senza che la Corte decida sul merito della pretesa tributaria.
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