Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina prefettizia n.3102 del 13 ottobre 2025, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo.

Giustizia amministrativa202500626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina prefettizia di rigetto del ricorso gerarchico avverso la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina prefettizia di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati i motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la controversia riguarda il rapporto tra le condizioni di disagio e stress psicofisico attribuite al ricorrente e la conseguente esigenza di revocare il titolo di polizia.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né la domanda cautelare. Ritenendo necessario acquisire elementi istruttori, ha ordinato alla Questura di Chieti di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione circostanziata e documentata sulle ragioni che determinerebbero lo stato di disagio e stress psicofisico della parte ricorrente e sul nesso tra tale stato e l'esigenza della revoca del porto di fucile. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 12, c.p.a.

    La norma è richiamata nell'ambito della trattazione della domanda cautelare, senza che il TAR ne espliciti nel testo una specifica interpretazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È posta a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la persona fisica ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare relativa alla revoca di un titolo di polizia, il rapporto tra le condizioni psicofisiche dell'interessato e l'esigenza della misura non risulti sufficientemente chiarito, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione circostanziata e documentata dall'amministrazione competente prima di definire la controversia.
  • In una controversia riguardante la revoca di un porto d'armi, l'amministrazione deve fornire elementi istruttori idonei a chiarire sia le ragioni dello stato di disagio o stress psicofisico dell'interessato sia il collegamento concreto tra tale stato e la necessità della revoca.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.