Ordinanza n. 3759/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16708/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio IVASS per ritenuta incompetenza dell’Istituto rispetto alla competenza esclusiva dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette
Esito
La controversia
IVASS ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso dell’impresa assicurativa contro la sanzione irrogata per il mancato tempestivo adempimento degli obblighi di formulare offerte risarcitorie o di negare motivatamente gli indennizzi ai danneggiati, ai sensi della disciplina del Codice delle assicurazioni private. Il TAR aveva ritenuto assorbente la violazione degli artt. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, affermando la competenza esclusiva dell’AGCM quando la condotta integri una pratica commerciale scorretta e riconoscendo alla disciplina di settore una competenza soltanto residuale, operante in presenza di incompatibilità radicale tra le discipline. L’impresa assicurativa ha riproposto in appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che le medesime condotte, esaminate sotto il medesimo profilo, erano già state sanzionate dall’AGCM con un provvedimento poi impugnato. Il giudizio relativo alla sanzione AGCM è stato sospeso in attesa della definizione di un rinvio pregiudiziale UE e, successivamente, il TAR ha ridotto la sanzione AGCM da 5.000.000 a 1.600.000 euro, ritenendo fondato un vizio di motivazione e istruttoria. Tale sentenza è stata a sua volta impugnata ed è pendente dinanzi alla medesima Sezione nel giudizio n. 1842/2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto attuale e concreto l’interesse dell’impresa assicurativa a far valere il ne bis in idem, poiché la sanzione AGCM permane efficace nonostante la riduzione del relativo importo. Ha tuttavia ribadito che l’applicazione del principio presuppone l’esistenza di una decisione definitiva anteriore, pronunciata all’esito di una valutazione nel merito. Poiché la sorte della sanzione AGCM è ancora oggetto del giudizio n. 1842/2026, la definizione di tale giudizio costituisce antecedente pregiudiziale e il relativo esito può incidere sulla valutazione della censura di ne bis in idem e sulla permanenza dell’interesse alla decisione. Ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., il giudizio è stato quindi sospeso sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026. Non è stata definita nel merito la controversia sull’originaria sanzione IVASS né è stata adottata una decisione definitiva sull’appello.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
sino alla definizione del giudizio n. 1842/2026 pendente dinanzi alla Sezione
Consente la sospensione del giudizio quando la definizione di altro giudizio presenta carattere pregiudiziale e sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza.
art. 101, comma 2, c.p.a.
ripropone pertanto nel presente giudizio ex art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente all’appellato di riproporre in appello le questioni e censure non esaminate o assorbite dalla sentenza di primo grado.
art. 141 d.lgs. 209/2005
Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 148, 149 e 150, degli obblighi oggetto della sanzione IVASS.
art. 148 d.lgs. 209/2005
Disciplina i termini e gli obblighi relativi alla procedura liquidativa e alla formulazione dell’offerta risarcitoria o del diniego motivato.
art. 149 d.lgs. 209/2005
Richiamato tra le disposizioni del Codice delle assicurazioni private poste a fondamento dell’intervento sanzionatorio IVASS.
art. 150 d.lgs. 209/2005
Richiamato tra le disposizioni del Codice delle assicurazioni private poste a fondamento dell’intervento sanzionatorio IVASS.
art. 19, comma 3, Codice del consumo
Richiamato dal TAR quale disposizione rilevante per il rapporto tra disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e disciplina di settore.
art. 27, comma 1-bis, Codice del consumo
Richiamato dal TAR quale fondamento della ritenuta competenza dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette.
art. 22 Codice del consumo
Richiamato nella ricostruzione della disciplina delle omissioni ingannevoli e della sua possibile complementarietà con la disciplina assicurativa.
art. 25, lett. d), Codice del consumo
Richiamato nella ricostruzione della pratica commerciale aggressiva consistente nell’ostacolare l’esercizio dei diritti del consumatore.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem, nel contesto di procedimenti sanzionatori amministrativi paralleli, presuppone che la medesima condotta sia stata oggetto di una decisione anteriore divenuta definitiva e pronunciata previa valutazione nel merito della causa.
- La pendenza dell’impugnazione relativa a una delle sanzioni potenzialmente duplicate non esclude automaticamente l’interesse attuale e concreto a far valere il ne bis in idem, quando la sanzione continui a produrre effetti giuridici, anche se il suo importo sia stato ridotto.
- Quando la definizione di un distinto giudizio riguardante la validità di una sanzione potenzialmente concorrente è logicamente necessaria per stabilire se sussista il presupposto del ne bis in idem, tale giudizio assume carattere pregiudiziale e il processo amministrativo dipendente può essere sospeso ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a.
- Il rapporto tra disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette e disciplina settoriale non è risolto automaticamente mediante il criterio di specialità: la prevalenza della disciplina settoriale richiede un’incompatibilità sostanziale, non superabile mediante la coesistenza delle due discipline.
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