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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33102/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio con cui un soggetto ha chiesto la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio esercitata da oltre vent'anni su un'area retrostante un edificio, lamentando che i vicini, mediante opere e l'inglobamento di una porzione di area pertinenziale nel proprio fabbricato, avessero impedito il transito verso una via pubblica. Il tribunale ha accolto la domanda, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi. I soccombenti hanno poi proposto reclamo e quindi giudizio di merito ex art. 703, comma 4, c.p.c., ma la decisione è stata confermata in appello. In cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., assumendo che il rigetto in primo grado della domanda petitoria di usucapione proposta dalla controparte, non impugnato, avesse formato giudicato interno impeditivo della tutela possessoria; 2) violazione dell'art. 1168 c.c. e degli artt. 703, 704 e 705 c.p.c., sostenendo che, una volta esclusa con giudicato l'esistenza del diritto reale, non potesse essere mantenuta la reintegrazione nel possesso del medesimo bene o sito. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la domanda di usucapione riguardava la proprietà dell'area, mentre la tutela possessoria concerneva il diverso diritto di servitù di passaggio: tra le due statuizioni non vi è incompatibilità logica né preclusione derivante dal giudicato, trattandosi di diritti diversi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il rigetto della domanda di usucapione della proprietà di un'area non impedisce l'accoglimento della tutela possessoria di una servitù di passaggio insistente sulla stessa area, poiché i diritti oggetto delle due domande sono diversi. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ordinato la reintegrazione nel possesso della servitù e il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    La tutela di reintegrazione nel possesso è ammessa quando vi sia stato spoglio del possesso di un diritto reale, anche diverso dalla proprietà, come una servitù di passaggio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è esclusa quando la decisione impugnata abbia statuito su un tema diverso da quello che si assume precluso dal giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato impedisce soltanto di rimettere in discussione il medesimo oggetto sostanziale già deciso; non opera tra domande aventi ad oggetto diritti diversi.

  • art. 703 c.p.c.

    È richiamato quale base del giudizio di merito successivo alla fase possessoria e della relativa decisione confermativa.

  • art. 704 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del procedimento possessorio.

  • art. 705 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai rapporti tra giudizio possessorio e petitorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non determina incompatibilità del consigliere relatore a far parte del collegio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato come strumento di deflazione e di contrasto all'abuso del diritto di difesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Consente la decisione in camera di consiglio dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 51 c.p.c.

    Esclusa l'incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta incompatibilità del giudicante, esclusa dalla Corte.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicata la condanna per lite ritenuta non giustificata, con ulteriore somma e destinazione alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel decisum, ma pertinente alla questione probatoria, senza specifica elaborazione in sentenza.

Massime di principio

  • Il rigetto della domanda petitoria relativa a un determinato diritto reale non preclude automaticamente la tutela possessoria quando quest'ultima abbia ad oggetto un diritto reale diverso, anche se insistente sul medesimo bene o area materiale.
  • Il giudicato sostanziale opera solo entro i limiti del medesimo oggetto sostanziale: non vi è violazione dell'art. 2909 c.c. se la decisione successiva riguarda un diritto diverso da quello già definito.
  • Nel procedimento possessorio, la verifica dello spoglio va condotta con riferimento al possesso del diritto reale esercitato di fatto; la sanatoria edilizia delle opere realizzate non esclude di per sé lo spoglio se le opere hanno alterato la situazione possessoria.
  • La proposta di definizione accelerata del ricorso non determina incompatibilità del consigliere che l'ha formulata a partecipare al collegio decisore, poiché tale proposta non ha natura decisoria definitiva.
  • L'abuso del processo di legittimità può essere sanzionato con la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando il ricorso sia definito come manifestamente infondato o comunque privo di giustificazione, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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