Cassazione Penale, Ordinanza n. 29652/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di appello non avrebbe motivato in ordine a una asserita sentenza resa all'esito di un procedimento ex art. 444 c.p.p., sostenendo inoltre che mancasse un giudizio motivato sulla congruità della pena e che la riunione dei reati sotto il vincolo della continuazione non fosse stata correttamente motivata. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico e non specifico, perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno della censura, oltre a essere fondato sul richiamo a una sentenza di applicazione della pena che, in realtà, non esisteva nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità, generico e riferito a un presupposto fattuale inesistente, cioè a una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Non essendo ravvisabile che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha inoltre disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo che l'imputato era stato ritenuto responsabile del relativo reato, senza ulteriori specificazioni fattuali sulla condotta.
art. 444 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in modo inconferente, poiché la Corte rileva che nel caso concreto non vi era alcuna sentenza di applicazione della pena da valutare o motivare.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
È richiamata come parametro per escludere l'automatismo sanzionatorio quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie tale presupposto non è stato ravvisato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico: non sono ammissibili doglianze generiche, prive dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sostengono.
- La censura è inammissibile quando si fonda su un presupposto fattuale inesistente o comunque non corrispondente agli atti di causa.
- La deduzione di omessa motivazione su un provvedimento o su una scelta processuale presuppone che quel provvedimento o quella scelta esistano realmente nel caso concreto e siano pertinenti al thema decidendum.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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