Sentenza del 11/02/2021 n. 807 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - Condizioni - Contestazione della mancata notifica della cartella presupposta - Prova da parte dell'agente della riscossione della regolare esecuzione - Inammissibilità delle eccezioni relative alla pretesa - Fondamento - Rimessione in termini su contestazione già nota al contribuente - Eccezione di prescrizione del credito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di interesse in mancanza di azione esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'estratto di ruolo sulla base della mancata notifica della cartella esattoriale presupposta e, in subordine, eccezione di prescrizione del credito contenuto nella cartella
La decisione
il giudice ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo quando il contribuente ha già avuto la legale conoscenza della cartella presupposta tramite regolare notificazione; l'agente della riscossione è tenuto a provare la regolare esecuzione della notifica, ma non è obbligato a depositare in giudizio la copia integrale della cartella (poiché ciò comporterebbe una indebita riammissione in termini del contribuente). Di conseguenza non possono essere dedotti vizi della cartella non tempestivamente opposti. Inoltre l'eccezione di prescrizione del credito non è ammissibile nel giudizio sull'estratto di ruolo per difetto di interesse, in assenza di un'azione esecutiva in corso; non è ammessa in tale sede un'azione di accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art.19
l'art.19 disciplina le controversie in materia tributaria e l'ammissibilità degli atti impugnabili; la pronuncia applica il principio per cui l'estratto di ruolo è impugnabile solo se il contribuente non abbia avuto la legale conoscenza dell'atto presupposto
art.100 c.p.c.
richiamato per il principio dell'interesse ad agire: in mancanza di un'azione esecutiva non sussiste interesse ad ottenere un accertamento sulla prescrizione del credito, quindi l'eccezione di prescrizione non è ammissibile nel giudizio sull'estratto di ruolo
Cass. 10326/14, 23039/16, 16121/2019, 15604/2020, 21289/2020
giurisprudenza consolidata che conferma i principi statuiti: l'impugnazione dell'estratto di ruolo è preclusa se il contribuente ha avuto conoscenza della cartella; la produzione integrale della cartella in giudizio non è necessaria e l'eccezione di prescrizione richiede interesse procedimentale
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente non ha avuto la legale conoscenza della cartella esattoriale presupposta; se la notifica della cartella è regolare l'impugnazione è generalmente inammissibile per i vizi della cartella non tempestivamente opposti.
- L'agente della riscossione deve provare la regolare esecuzione della notificazione della cartella, ma non è obbligato a depositare la copia integrale della cartella in sede di giudizio sull'estratto di ruolo.
- Non è consentito usare il processo sull'estratto di ruolo come mezzo per rimettere in termini il contribuente e permettergli di opporre una cartella già nota per effetto di regolare notifica.
- L'eccezione di prescrizione del credito non è ammissibile nel giudizio sull'estratto di ruolo in assenza di un'azione esecutiva: manca l'interesse ad agire ai sensi dell'art.100 c.p.c.; per ottenere l'accertamento di estinzione per prescrizione è necessaria un'azione diversa e con idoneo interesse.
- Prassi consigliata per il contribuente: se si contesta la notifica, raccogliere e proporre prove della mancata conoscenza; se la notifica risulta regolare, procedere tempestivamente con l'opposizione specifica alla cartella nei termini per non perdere i rimedi.
- Prassi consigliata per l'agente della riscossione: documentare in giudizio la regolare esecuzione della notifica dell'atto presupposto, pur senza necessità di depositare l'intera cartella, per ottenere l'inammissibilità delle eccezioni tardive del contribuente.
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