Regolamento (UE) 2021/138
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio del 5 febbraio 2021 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti indicati, dopo il riesame previsto dalla normativa e alla luce delle informazioni delle autorità nazionali competenti. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche, i gruppi e le entità inseriti nell’allegato, nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di contrasto al terrorismo. L’ambito è quindi circoscritto ai soggetti elencati nell’allegato e alle misure connesse alla loro inclusione nell’elenco, sulla base delle decisioni delle autorità competenti richiamate nella posizione comune 2001/931/PESC.
Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo alla lotta al terrorismo. L’atto recepisce l’esito del riesame periodico dell’elenco e conferma il mantenimento dei soggetti indicati nell’allegato, alla luce delle decisioni delle autorità competenti richiamate dalla posizione comune 2001/931/PESC.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio richiama il regolamento (CE) n. 2580/2001, che costituisce la base giuridica delle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità coinvolte in atti terroristici. I considerando evidenziano che il Consiglio ha:
- adottato in precedenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128;
- informato, ove possibile, i soggetti interessati della loro permanenza nell’elenco e della possibilità di chiedere le motivazioni dell’inserimento;
- riesaminato l’elenco tenendo conto delle osservazioni presentate e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti.
Il Consiglio conclude che sussistono ancora le condizioni per l’applicazione delle misure restrittive specifiche nei confronti dei soggetti inclusi nell’elenco.
Ambito di applicazione soggettivo e materiale
L’atto si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità indicati nell’allegato. Tali soggetti restano assoggettati alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, in quanto destinatari di decisioni delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, con riferimento a condotte riconducibili ad atti terroristici.
L’ambito non è generale, ma selettivo: il regolamento non introduce una disciplina astratta per tutti gli operatori economici, bensì aggiorna un elenco nominativo che produce effetti restrittivi nei confronti dei soggetti inclusi.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’elenco aggiornato dei soggetti cui si applicano le misure. Sul piano operativo, ciò implica che gli operatori e le autorità competenti devono fare riferimento all’allegato per individuare i destinatari delle restrizioni.
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128, sostituendolo integralmente come atto di aggiornamento dell’elenco.
L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore: il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: soggetti inclusi nell’elenco
L’allegato contiene due sezioni:
- persone fisiche: 14 nominativi, con indicazione di eventuali alias, luogo e data di nascita, cittadinanza e, in alcuni casi, dati di passaporto o documenti identificativi;
- gruppi ed entità: 21 soggetti, tra cui varie organizzazioni terroristiche o strutture collegate.
Tra i gruppi ed entità figurano, tra gli altri, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, Hizbul Mujahideen, il PKK, le Tigri per la liberazione della patria tamil (LTTE), il Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), la Jihad islamica palestinese (PIJ), il Partito comunista delle Filippine/NPA, il Sentiero luminoso (SL) e TAK.
Effetti pratici per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva principalmente ai fini del controllo dei soggetti destinatari di misure restrittive e della verifica di eventuali rapporti contrattuali, finanziari o di disponibilità economiche con soggetti inclusi nell’elenco. Poiché l’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, l’aggiornamento dell’allegato deve essere considerato immediatamente nelle attività di compliance, due diligence e monitoraggio sanzionatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco allegato
L’articolo 1 dispone che l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è contenuto nell’allegato del regolamento. L’allegato elenca soggetti individuali e organizzazioni sottoposti alle misure restrittive antiterrorismo.
Riesame dell’elenco e conferma delle misure
Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l’elenco come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Il Consiglio ha verificato che per tutti i soggetti elencati sussistono decisioni delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, relative a coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della stessa posizione comune.
Abrogazione del regolamento di esecuzione precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128, che era il precedente atto di aggiornamento dell’elenco.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato
L’allegato riporta l’elenco aggiornato dei destinatari delle misure: 14 persone fisiche e 21 gruppi o entità, tra cui, a titolo esemplificativo, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, l’LTTE, il PFLP, il PIJ, il Sentiero Luminoso e altre organizzazioni o persone individuate nominativamente.
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