Regolamento (UE) 2021/127
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione del 3 febbraio 2021 che stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un regime specifico di notifica e controllo fitosanitario per il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti provenienti da Bielorussia, Cina e India. La misura nasce per rispondere a non conformità riscontrate nei controlli precedenti e al rischio di introduzione di organismi nocivi nell’Unione. È previsto un preavviso alle autorità competenti, controlli periodici con frequenza minima del 15% e mantenimento sotto vigilanza doganale fino al completamento delle verifiche. La precedente decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 è abrogata.
Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno usato per trasportare determinati prodotti originari di Bielorussia, Cina e India, nonché per i controlli fitosanitari correlati.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno accompagnante i "prodotti specificati" originari dei paesi terzi elencati nell’allegato, ossia Bielorussia, Cina e India. Riguarda gli operatori e le autorità competenti coinvolti nell’importazione, i posti di controllo frontaliero di primo arrivo e, in alternativa, i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Le merci interessate restano soggette a vigilanza doganale e sorveglianza dell’autorità competente fino al completamento dei controlli fitosanitari. Il regolamento si applica dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno per determinati prodotti originari di Bielorussia, Cina e India
Il regolamento disciplina una misura fitosanitaria mirata per il materiale da imballaggio in legno impiegato nel trasporto di specifici prodotti provenienti da Bielorussia, Cina e India. La Commissione adotta il testo alla luce delle non conformità riscontrate negli anni precedenti e del rischio di introduzione di organismi nocivi vivi nell’Unione, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e uniformare i controlli alle norme del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Ragioni e contesto della misura
Dai controlli effettuati dagli Stati membri è emerso che la marcatura del materiale da imballaggio in legno non risultava sempre conforme alla normativa fitosanitaria dell’Unione. In particolare, le non conformità hanno riguardato in precedenza i prodotti originari di Bielorussia e Cina, e successivamente anche quelli originari dell’India, sulla base di controlli fondati su valutazioni del rischio e registrati in TRACES e nel sistema EUROPHYT-Interceptions. La Commissione conclude che tali situazioni dimostrano un rischio concreto per la sanità delle piante e giustificano l’introduzione di controlli specifici.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto dei "prodotti specificati" indicati nell’allegato, originari di Bielorussia, Cina e India. I prodotti interessati comprendono, tra gli altri, ardesia, marmi, travertini, granito, legna da ardere, imballaggi di legno, blocchetti e lastre di pietra naturale, pietre lavorate, piastrelle ceramiche e lamiere e nastri di alluminio, identificati dai relativi codici NC o TARIC. Restano rilevanti le strutture di primo arrivo nell’Unione, ossia il posto di controllo frontaliero e, in alternativa, i punti di controllo previsti dal regolamento (UE) 2017/625.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, il "materiale da imballaggio in legno" comprende le principali tipologie di imballaggi e supporti in legno utilizzati nel trasporto, con esclusione del legno grezzo di spessore non superiore a 6 mm, del legno trasformato mediante colla, calore o pressione, nonché di specifici paglioli per spedizioni di legname costruiti con legname dello stesso tipo e qualità della spedizione. I "prodotti specificati" sono quelli originari dei paesi dell’allegato, trasportati o protetti da tale materiale almeno fino al primo posto di controllo frontaliero, e individuati dai codici e dalle descrizioni dell’allegato stesso.
Obbligo di preavviso e condizioni di introduzione
L’introduzione nel territorio dell’Unione del materiale da imballaggio in legno è subordinata a due condizioni cumulative. In primo luogo, le autorità competenti o gli operatori responsabili, o comunque a conoscenza dell’arrivo, devono effettuare un preavviso alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di primo arrivo. In secondo luogo, i controlli fitosanitari devono dimostrare la conformità del materiale alle prescrizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/2031.
Controlli fitosanitari periodici
Le autorità competenti devono effettuare controlli fitosanitari periodici sul materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei prodotti specificati. I controlli possono essere svolti presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo oppure presso i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, così da consentire l’effettuazione delle verifiche nelle strutture ritenute più idonee.
La frequenza dei controlli è fissata dalle autorità competenti, ma non può essere inferiore al 15% delle spedizioni dei prodotti specificati. Si tratta quindi di una soglia minima obbligatoria, pensata per assicurare un campione rappresentativo delle importazioni interessate.
Regime doganale e sorveglianza
Fino al completamento dei controlli fitosanitari, sia il materiale da imballaggio in legno sia i prodotti specificati restano sotto vigilanza doganale ai sensi dell’articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013 e sotto sorveglianza dell’autorità competente. Ciò impedisce la libera circolazione delle merci prima della verifica fitosanitaria. In via derogatoria, l’autorità doganale può consentire che i prodotti non siano mantenuti sotto tale sorveglianza se l’operatore separa il materiale da imballaggio in legno dai prodotti specificati, ove tecnicamente possibile.
Abrogazione e durata temporale
Il regolamento abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137, che conteneva la disciplina precedente sui controlli e sulle misure relative al medesimo materiale da imballaggio in legno. Il nuovo atto si applica dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2023; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La durata limitata è motivata dall’esigenza di monitorare la situazione e valutare la conformità del materiale e delle spedizioni al quadro fitosanitario dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione del materiale da imballaggio in legno relativo a determinati prodotti originari dei paesi terzi elencati nell’allegato, nonché per i controlli fitosanitari su tale materiale, al fine di garantirne la conformità al regolamento (UE) 2016/2031.
Definizione di materiale da imballaggio in legno e di prodotti specificati
Definisce il materiale da imballaggio in legno come casse, cassette, gabbie, cilindri, imballaggi simili, palette di carico, palette-casse, altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, con alcune esclusioni tecniche. I prodotti specificati sono quelli originari dei paesi dell’allegato, trasportati o protetti da tale materiale almeno fino al primo posto di controllo frontaliero e identificati dai codici NC o TARIC e dalle descrizioni dell’allegato.
Condizioni per l’introduzione nell’Unione
Il materiale da imballaggio in legno può essere introdotto solo se: a) le autorità competenti o gli operatori notificano in anticipo al posto di controllo frontaliero di primo arrivo l’arrivo del materiale; b) i controlli fitosanitari dimostrano il rispetto delle prescrizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/2031.
Controlli fitosanitari e frequenza minima
Le autorità competenti devono effettuare controlli fitosanitari periodici sul materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei prodotti specificati presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo oppure presso i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Il tasso di frequenza dei controlli non può essere inferiore al 15% delle spedizioni dei prodotti specificati.
Vigilanza doganale e sorveglianza fino al completamento dei controlli
Fino al completamento dei controlli, il materiale da imballaggio in legno e i relativi prodotti specificati restano sotto vigilanza doganale ai sensi dell’articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013 e sotto sorveglianza dell’autorità competente. In deroga, l’autorità doganale può consentire la non applicazione di tale sorveglianza se l’operatore separa il materiale da imballaggio in legno dai prodotti specificati, ove tecnicamente possibile.
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 è espressamente abrogata e sostituita dal presente regolamento, in coerenza con il quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2023.
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