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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/154

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP)

Normativa europea32021R0154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione nel registro UE del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) come indicazione geografica protetta. La registrazione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il testo individua anche la classe merceologica del prodotto e stabilisce l’entrata in vigore ordinaria venti giorni dopo la pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) come indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto a base di carne.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto appartenente alla classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). L’effetto è generale in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta; non prevede esclusioni specifiche nel testo fornito.

Iscrizione della IGP "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" (Loukaniko Pitsilias)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione dispone la registrazione del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di esame senza opposizioni.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come fondamento per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nel preambolo si precisa che la domanda di registrazione, presentata da Cipro, era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) è registrato come IGP. Il testo specifica inoltre che la denominazione riguarda un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne, inclusi quelli cotti, salati o affumicati.

Efficacia e applicazione nell’Unione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza prevedere deroghe o regimi transitori.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il preambolo richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’atto. Precisa che la domanda presentata da Cipro è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la registrazione deve essere disposta.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni protette

Testo integrale

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