Regolamento (UE) 2021/154
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione nel registro UE del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) come indicazione geografica protetta. La registrazione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il testo individua anche la classe merceologica del prodotto e stabilisce l’entrata in vigore ordinaria venti giorni dopo la pubblicazione.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) come indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto a base di carne.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto appartenente alla classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.). L’effetto è generale in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta; non prevede esclusioni specifiche nel testo fornito.
Iscrizione della IGP "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" (Loukaniko Pitsilias)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 della Commissione dispone la registrazione del nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di esame senza opposizioni.
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come fondamento per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nel preambolo si precisa che la domanda di registrazione, presentata da Cipro, era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L’articolo 1 stabilisce che il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) è registrato come IGP. Il testo specifica inoltre che la denominazione riguarda un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti a base di carne, inclusi quelli cotti, salati o affumicati.
Efficacia e applicazione nell’Unione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza prevedere deroghe o regimi transitori.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).
Base procedurale e assenza di opposizioni
Il preambolo richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’atto. Precisa che la domanda presentata da Cipro è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la registrazione deve essere disposta.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/127
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/128
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/129
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/130
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/131
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/152
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →