Regolamento (UE) 2021/133
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione del 4 febbraio 2021 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina il passaggio allo scambio elettronico dei dati del certificato di conformità dei veicoli, fissando il sistema tecnico di riferimento, cioè EUCARIS, e imponendo l’uso di strutture dati basate su XML e su messaggi standardizzati IVI. Definisce inoltre una procedura per aggiornare i messaggi quando cambia il certificato di conformità cartaceo previsto dal regolamento (UE) 2018/858. Per favorire l’adeguamento degli operatori e delle autorità, prevede tempi specifici per l’implementazione delle modifiche e rinvia l’applicazione generale al 1° gennaio 2023.
Regolamento di esecuzione che stabilisce formato, struttura e modalità di scambio elettronico dei dati del certificato di conformità dei veicoli tramite EUCARIS
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di veicoli, alle autorità di omologazione che rilasciano l’omologazione globale di un tipo di veicolo, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri. Riguarda lo scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico, nonché l’adeguamento delle modifiche al certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858. La modalità di scambio è il sistema EUCARIS, tramite i punti di accesso nazionali dell’Unione. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2023; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133: formato e scambio elettronico del certificato di conformità
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2018/858 per quanto riguarda il formato e la struttura di base nonché le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico. Il legislatore europeo mira a garantire uno scambio uniforme e tecnicamente armonizzato tra costruttori e autorità nazionali, affidando a EUCARIS il ruolo di infrastruttura comune e prevedendo un allineamento continuo con le modifiche del certificato cartaceo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge l’esigenza di concedere agli Stati membri il tempo necessario per organizzare le proprie reti dati e garantire la trasmissione e ricezione di dati strutturati in formato elettronico. La scelta di EUCARIS è motivata dalla sua funzione di sistema già destinato alla condivisione di informazioni su veicoli immatricolati e patenti di guida tra amministrazioni pubbliche. Il regolamento intende inoltre assicurare uniformità, interoperabilità e aggiornamento coordinato degli elementi di dati del certificato di conformità.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina coinvolge:
- i costruttori, che devono mettere a disposizione la versione elettronica del certificato di conformità;
- le autorità di omologazione, che ricevono e utilizzano i dati tramite EUCARIS;
- le autorità di vigilanza del mercato e le autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri, chiamate ad adeguare i propri sistemi;
- la parte operativa designata di EUCARIS, incaricata di aggiornare i messaggi standardizzati.
L’oggetto materiale è lo scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico, con riferimento anche agli aggiornamenti delle specifiche del certificato di conformità cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
Modalità di scambio dei dati
L’articolo 1 stabilisce che il costruttore trasmette all’autorità di omologazione competente una versione elettronica del certificato tramite qualsiasi punto di accesso nazionale del sistema EUCARIS dell’Unione. L’autorità di omologazione utilizza EUCARIS come canale ufficiale di scambio dei dati del certificato di conformità in forma strutturata elettronica, in coerenza con l’articolo 37, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.
Formato dei dati e messaggi standardizzati
L’articolo 2 fissa l’impostazione tecnica del sistema. Gli elementi di dati e i messaggi devono fondarsi sulla struttura degli schemi e sui principi XML. Il costruttore e l’autorità di omologazione devono utilizzare i messaggi standardizzati IVI elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS. Tali messaggi devono includere tutti gli elementi di dati del certificato di conformità cartaceo previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
Aggiornamento delle specifiche e coordinamento istituzionale
L’articolo 3 disciplina la gestione delle modifiche quando cambia il certificato di conformità cartaceo. La Commissione, previa consultazione del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/858, informa la parte operativa designata di EUCARIS delle modifiche alle specifiche dei dati.
La parte operativa designata di EUCARIS deve:
- modificare i messaggi IVI entro 3 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle modifiche del certificato cartaceo;
- pianificare in una sintesi annuale la data o le date di diffusione della versione modificata dei messaggi IVI;
- informare ogni anno, all’inizio dell’anno, il forum e la Commissione;
- rispettare il limite massimo di due diffusioni dei messaggi IVI per anno.
La Commissione comunica al forum la versione modificata dei messaggi IVI e le date annuali di diffusione pianificate da EUCARIS.
Obblighi di adeguamento dei soggetti interessati
Le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri e i costruttori devono recepire la versione modificata dei messaggi IVI nei rispettivi sistemi entro 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle modifiche del certificato cartaceo.
Inoltre, il certificato di conformità reso disponibile dal costruttore deve basarsi sui messaggi IVI più recenti, ossia quelli che riflettono le ultime modifiche del certificato di conformità cartaceo.
Date di applicazione ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2023. La Commissione è inoltre chiamata a stabilire le date di applicazione delle modifiche del certificato cartaceo tenendo conto delle date annuali di diffusione dei messaggi IVI.
Vincolatività
Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modalità di scambio dei dati tramite EUCARIS
Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione globale una versione elettronica del certificato di conformità, redatta secondo il formato e la struttura degli elementi di dati e i messaggi standardizzati di cui all’articolo 2, tramite qualsiasi punto di accesso nazionale del sistema EUCARIS dell’Unione. L’autorità di omologazione utilizza EUCARIS come modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in forma di dati strutturati elettronici ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.
Formato XML e messaggi IVI standardizzati
Il formato e la struttura di base degli elementi di dati del certificato di conformità elettronico, nonché i messaggi usati nello scambio, si basano sugli schemi e sui principi XML. Il costruttore e l’autorità di omologazione devono utilizzare i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS. I messaggi IVI includono tutti gli elementi di dati del certificato di conformità cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
Procedura di aggiornamento delle specifiche
La Commissione, previa consultazione del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/858, informa la parte operativa designata di EUCARIS delle modifiche alle specifiche degli elementi di dati del certificato cartaceo. EUCARIS deve adeguare i messaggi IVI entro 3 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle modifiche del certificato cartaceo. Le diffusioni della versione modificata dei messaggi IVI sono pianificate in una sintesi annuale, comunicata al forum e alla Commissione all’inizio di ogni anno, con un massimo di due diffusioni annue.
Implementazione delle versioni aggiornate
Le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità di immatricolazione degli Stati membri e i costruttori devono attuare la versione modificata dei messaggi IVI nei rispettivi sistemi entro 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle modifiche del certificato cartaceo. Il certificato reso disponibile dal costruttore deve basarsi sui messaggi IVI più recenti, corrispondenti alle ultime modifiche del certificato cartaceo.
Determinazione delle date di applicazione
La Commissione stabilisce le date di applicazione delle modifiche del certificato di conformità cartaceo tenendo conto delle date annuali previste per la diffusione dei messaggi IVI.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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