Regolamento (UE) 2021/859
Regolamento delegato (UE) 2021/859 della Commissione del 4 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dell’istruzione e della formazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 precisando, per il dominio dell’istruzione e della formazione, il numero e i titoli delle variabili da rilevare. La Commissione giustifica l’intervento con l’esigenza di soddisfare le necessità delle tematiche dettagliate, ponendo anche un limite quantitativo: il numero di variabili non deve superare di oltre il 5% quello rilevato al momento dell’entrata in vigore del regolamento base. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e rinvia all’allegato per l’elenco completo delle variabili.
Specificazione del numero e dei titoli delle variabili del set di dati del dominio dell’istruzione e della formazione nell’ambito delle statistiche europee su persone e famiglie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla produzione di statistiche europee basate su dati individuali campionari nel dominio dell’istruzione e della formazione, nell’ambito del quadro comune istituito dal regolamento (UE) 2019/1700. Vincola gli Stati membri, in quanto è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi, e riguarda il set di dati da rilevare per tale dominio. L’allegato definisce le variabili tecniche, anagrafiche, formative, lavorative, di salute e di reddito incluse nel set di dati, senza prevedere esclusioni soggettive ulteriori nel testo fornito.
Specificazione del numero e dei titoli delle variabili per il dominio dell’istruzione e della formazione
Il regolamento delegato (UE) 2021/859 integra il regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari. L’atto serve a precisare, per il dominio dell’istruzione e della formazione, quali variabili debbano essere raccolte e come esse siano denominate, così da garantire uniformità e coerenza nella produzione statistica europea.
Finalità e criteri di impostazione
Dai considerando emerge che l’intervento della Commissione risponde all’esigenza di soddisfare le necessità informative individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate. Viene inoltre posto un criterio di contenimento dell’onere statistico: il numero delle variabili da rilevare non dovrebbe superare di oltre il 5% quello già rilevato per il dominio al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito applicativo
L’atto si colloca nel sistema delle statistiche europee su persone e famiglie e riguarda il set di dati del dominio dell’istruzione e della formazione. È rivolto agli Stati membri, chiamati a conformare la propria rilevazione statistica alle variabili e alle denominazioni riportate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Regola essenziale dell’articolo 1
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione del numero e dei titoli delle variabili del set di dati. La disciplina sostanziale, quindi, non è contenuta in un elenco di obblighi articolati nel corpo del regolamento, ma nella struttura analitica dell’allegato, che costituisce parte integrante dell’atto.
Contenuto dell’allegato: aree tematiche e variabili
L’allegato organizza il set di dati in più tematiche, ciascuna con variabili puntuali e, in alcuni casi, variabili derivate.
1. Aspetti di carattere tecnico
Sono incluse variabili tecniche e identificative quali paese di residenza, regione, grado di urbanizzazione, anno/mese/giorno dell’intervista, identificativo univoco del rispondente, fattori di ponderazione, modalità di intervista e natura della partecipazione all’indagine. Queste variabili servono alla corretta qualificazione del campione e alla costruzione delle ponderazioni statistiche.
2. Caratteristiche della persona e della famiglia
L’allegato richiede informazioni sulla composizione del nucleo familiare, sulla tipologia familiare, sulla presenza di partner nella stessa famiglia e su dati demografici di base quali sesso, anno di nascita, data di nascita già trascorsa ed età. Sono inoltre previste variabili su cittadinanza e origine migratoria, con indicazione del paese di cittadinanza, del paese di nascita del rispondente e dei genitori, nonché sulla durata della permanenza nel paese di residenza.
3. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito
Questa sezione copre il livello di istruzione più elevato conseguito, il settore del titolo, l’anno di conseguimento e l’eventuale abbandono dell’istruzione o formazione formale. Include anche informazioni sul percorso formativo dei genitori e sulle competenze linguistiche dichiarate, con variabili sulle lingue materne, sulle lingue usate e sul livello delle lingue meglio conosciute.
4. Partecipazione al mercato del lavoro
Sono previste variabili sulla condizione lavorativa principale auto-dichiarata, sul lavoro a tempo pieno o parziale, sulla posizione nella professione, sul tipo di professione, sull’attività economica dell’unità locale, sulla stabilità dell’occupazione principale e sulle dimensioni dello stabilimento.
5. Anzianità lavorativa e biografia professionale
L’allegato richiede dati sull’occupazione negli ultimi 12 mesi e sull’anno di inizio del rapporto di lavoro con l’attuale datore di lavoro o dell’attività autonoma nell’occupazione principale.
6. Partecipazione all’istruzione e alla formazione
È la parte più ampia del set informativo. Essa comprende:
- l’accesso a informazioni e orientamento sulle possibilità di apprendimento;
- la partecipazione all’istruzione formale negli ultimi 12 mesi, con dettagli su inizio, livello, completamento, campo di studio, relazione con il lavoro, uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, motivazioni, costi, ore e copertura finanziaria;
- i risultati dell’attività formale più recente e l’uso attuale delle competenze acquisite;
- la partecipazione all’istruzione e formazione non formale, con indicazione del tipo di attività, del numero di attività, del promotore, dell’erogatore, della presenza di attestati, del luogo di svolgimento, dell’uso di materiali online e dell’interazione con docenti o altri partecipanti;
- motivazioni, costi, ore, fonti di finanziamento, competenze acquisite, utilizzo delle competenze e risultati ottenuti sia per la prima sia per la seconda attività non formale selezionata casualmente;
- ostacoli alla partecipazione all’istruzione e alla formazione, inclusi prerequisiti, costo, orari, distanza, responsabilità familiari, salute, età, mancanza di offerta adeguata, precedenti esperienze negative e indisponibilità di posti;
- l’apprendimento informale, con dati su apprendimento tramite familiari, materiali a stampa, dispositivi elettronici, musei, siti storici o naturali e biblioteche/centri di apprendimento.
7. Salute
Sono previste due variabili: percezione dello stato di salute generale e limitazioni delle attività dovute a problemi di salute, quale indicatore globale GALI.
8. Redditi, consumi ed elementi patrimoniali
L’allegato include una variabile sul reddito mensile netto corrente della famiglia.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di adozione è il 4 febbraio 2021 e il testo è pubblicato come regolamento delegato (UE) 2021/859.
Implicazioni operative per gli operatori
Per i professionisti che assistono amministrazioni statistiche o soggetti coinvolti nella raccolta e trasmissione dei dati, l’elemento rilevante è la standardizzazione della struttura informativa: il regolamento non disciplina sanzioni o procedure di enforcement, ma definisce in modo vincolante il perimetro delle variabili da utilizzare nelle rilevazioni del dominio istruzione-formazione. L’allegato costituisce pertanto il riferimento operativo centrale per la progettazione dei questionari e dei flussi di raccolta dati.
Disposizioni principali
Determinazione del set di variabili
L’articolo 1 stabilisce che il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio dell’istruzione e della formazione sono quelli indicati nell’allegato.
Limite quantitativo alle variabili
Nei considerando si precisa che il numero di variabili da rilevare non dovrebbe superare di oltre il 5% il numero di variabili rilevate per il dominio dell’istruzione e della formazione al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: struttura del set di dati
L’allegato elenca le variabili suddivise per tematica: aspetti tecnici; caratteristiche della persona e della famiglia; percorso formativo e livello di istruzione; partecipazione al mercato del lavoro; anzianità lavorativa e biografia professionale; partecipazione all’istruzione e formazione; salute; redditi e patrimonio. Per ciascuna area sono indicati identificativi e nomi delle variabili, incluse variabili derivate e variabili relative a frequenza, motivazioni, costi, risultati e uso delle competenze acquisite.
Come è indicizzato
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