Regolamento (UE) 2021/141
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 della Commissione del 5 febbraio 2021 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga per due anni una deroga già concessa alla Francia per la pesca con attrezzo "gangui" in una zona limitata della Provence-Alpes-Côte d’Azur. La deroga consente, a condizioni rigorose, di non applicare alcuni divieti del regolamento (CE) n. 1967/2006 relativi alla pesca sopra praterie di Posidonia e alla distanza minima dalla costa. Il provvedimento si fonda sulle valutazioni scientifiche del CSTEP, sulle misure di gestione e controllo francesi e su un regime di autorizzazioni ristretto a un numero limitato di navi.
Proroga della deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per consentire l’uso di pescherecci da traino con attrezzo "gangui" in talune acque territoriali francesi della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ambito di applicazione
Si applica alle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur e riguarda esclusivamente i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato "gangui" che soddisfano condizioni specifiche: inclusione in un piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, numero di registrazione indicato nel piano, attività comprovata di oltre cinque anni nel medesimo tipo di pesca e assenza di incremento futuro dello sforzo di pesca, nonché titolarità di un’autorizzazione di pesca. La deroga riguarda il divieto di pesca sopra habitat protetti e il divieto di utilizzo di attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o sopra l’isobata dei 50 metri, e si applica dal 12 maggio 2020 all’11 maggio 2022. Non si applica a navi o attività che non rientrino nel piano di gestione o che non rispettino le condizioni previste.
Proroga della deroga per il "gangui" in Provence-Alpes-Côte d’Azur
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 proroga una deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per consentire, in un ambito territoriale circoscritto della costa francese mediterranea, la prosecuzione della pesca con pescherecci da traino muniti dell’attrezzo denominato "gangui". La Commissione motiva la proroga richiamando il quadro del regolamento mediterraneo sulla pesca, le valutazioni scientifiche del CSTEP e l’esistenza di un piano di gestione nazionale con misure di controllo, monitoraggio e limitazione dello sforzo di pesca.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta, in linea generale, la pesca con reti da traino e attrezzi analoghi sulle praterie di fanerogame marine, in particolare di Posidonia oceanica, e vieta l’uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri quando questa sia raggiunta a distanza inferiore. La Commissione può tuttavia concedere deroghe, su richiesta dello Stato membro interessato, se sono rispettate le condizioni previste dal medesimo regolamento. Il presente atto interviene come proroga di una deroga già concessa in passato e giunta a scadenza l’11 maggio 2020.
Ambito territoriale e soggettivo
La deroga riguarda esclusivamente le acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. I destinatari effettivi sono i pescherecci da traino che utilizzano il "gangui" e che risultano inseriti nel piano di gestione francese adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Sono richieste, in particolare, le seguenti condizioni:
- numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese;
- attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca;
- operatività in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
- possesso di un’autorizzazione di pesca e svolgimento dell’attività nell’ambito del piano di gestione.
Contenuto della deroga
L’articolo 1 stabilisce che, per i soggetti e nell’area indicati, non si applicano:
- l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, relativo al divieto di pesca sopra habitat protetti;
- l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, relativo al divieto di uso di attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o entro l’isobata di 50 metri;
- l’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
La deroga è quindi funzionale alla prosecuzione di una pesca tradizionale e molto specifica, sottoposta a condizioni tecniche e gestionali rigorose.
Valutazioni scientifiche e presupposti di legittimità
Nei considerando la Commissione dà conto del percorso istruttorio seguito per accertare la compatibilità della proroga con il diritto dell’Unione. La Francia ha presentato una relazione di attuazione del piano di gestione del 2014, una mappatura aggiornata delle praterie di Posidonia oceanica e una relazione sulle misure rafforzate di controllo e monitoraggio. Il CSTEP, nella 62a riunione plenaria, aveva richiesto chiarimenti e dati aggiornati; successivamente, sulla base di nuovi dati VMS e di ulteriori informazioni sulle catture, ha concluso che le condizioni poste dal regolamento erano soddisfatte.
In particolare, il regolamento evidenzia che:
- i pescherecci con "gangui" operano su una porzione limitata delle praterie di Posidonia oceanica, inferiore ai massimali previsti dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006;
- la pesca non è mirata ai cefalopodi, che rappresentano in media solo il 6% del volume totale delle catture;
- le catture delle specie elencate nell’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 sono minime;
- la pesca interessa un numero molto ridotto di navi, pari a 17 autorizzate, di cui 10 attive nel 2019;
- lo sforzo di pesca è stato ulteriormente ridotto, in particolare con il limite di 180 giorni annui per il "grand gangui".
Misure di gestione e controllo
Il regolamento attribuisce rilievo al piano di gestione francese, che include misure di monitoraggio delle attività di pesca e di registrazione conformi all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il piano contiene inoltre meccanismi per evitare l’aumento dello sforzo di pesca: le autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto alle 17 navi individuate e, qualora una nave sia sostituita oppure il comandante venda l’attività o vada in pensione, l’autorizzazione deve essere annullata. La Commissione sottolinea che tale meccanismo porta alla graduale scomparsa dell’attività nel tempo.
Durata della proroga e obblighi informativi
La deroga è limitata nel tempo: il regolamento si applica dal 12 maggio 2020 all’11 maggio 2022. Per garantire la continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga, l’applicazione decorre retroattivamente dal giorno successivo alla scadenza del regime precedente.
È inoltre previsto un obbligo annuale di relazione in capo alla Francia: entro il mese di giugno di ogni anno, a partire da giugno 2021, lo Stato membro deve trasmettere alla Commissione una relazione basata su dati scientifici e tecnici, concernente l’attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e la conformità ai requisiti della deroga.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di un atto immediatamente vincolante, che opera senza necessità di recepimento interno e disciplina in modo puntuale la prosecuzione dell’attività di pesca interessata.
Disposizioni principali
Proroga della deroga per i pescherecci con attrezzo "gangui"
L’articolo 1 esclude l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo "gangui", purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative: iscrizione nel piano di gestione francese adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; attività comprovata di oltre cinque anni con esclusione di futuri aumenti dello sforzo di pesca; possesso di autorizzazione di pesca e operatività nell’ambito del piano di gestione.
Obbligo di relazione annuale della Francia
L’articolo 2 impone alla Francia di trasmettere ogni anno, entro il mese di giugno, una relazione basata su dati scientifici e tecnici sull’attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e sulla conformità ai requisiti della deroga. La prima relazione deve essere presentata entro giugno 2021.
Durata, efficacia e applicazione temporale
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica retroattivamente dal 12 maggio 2020 fino all’11 maggio 2022, per garantire continuità rispetto alla deroga scaduta l’11 maggio 2020. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Presupposti e motivazione della proroga
Nei considerando la Commissione richiama le condizioni per derogare ai divieti di cui agli articoli 4 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, il parere del CSTEP, i dati VMS, la riduzione dello sforzo di pesca a 17 navi e 838 kW, la limitata incidenza sulle praterie di Posidonia oceanica e l’assenza di impatto significativo sull’ambiente marino. È evidenziato che il piano di gestione francese include misure di monitoraggio e registrazione conformi anche al regolamento (CE) n. 1224/2009.
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