Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/134

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/134 della Commissione del 4 febbraio 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. A seguito della valutazione scientifica effettuata da Stato membro relatore ed EFSA, la Commissione ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione e ha aggiornato l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono previste specifiche misure di attenzione per operatori e lavoratori, nonché requisiti di controllo qualitativo nella fabbricazione. L’approvazione è rinnovata dal 1º marzo 2021 al 29 febbraio 2036.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva fitosanitaria Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (già Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, in origine Verticillium lecanii), utilizzata nei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Produce effetti per gli Stati membri, gli operatori del settore fitosanitario e i produttori di prodotti contenenti la sostanza, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione rinnovata decorre dal 1º marzo 2021 fino al 29 febbraio 2036; il regolamento è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri. Non emergono esclusioni territoriali o settoriali ulteriori, ma le condizioni specifiche riguardano gli impieghi autorizzabili secondo la disciplina fitosanitaria UE.

Rinnovo dell’approvazione di Akanthomyces muscarius ceppo Ve6

Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva fungina Akanthomyces muscarius ceppo Ve6, già nota come Lecanicillium muscarium ceppo Ve6 e, in origine, Verticillium lecanii. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e si fonda sull’esito positivo della valutazione scientifica svolta nel procedimento di rinnovo. La Commissione ritiene che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione dell’articolo 4 e la qualifica come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti, la domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore e quest’ultimo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo il 30 gennaio 2018. EFSA ha poi reso pubbliche le proprie conclusioni il 27 aprile 2020 e la Commissione ha sottoposto la questione al comitato permanente competente e ha invitato il richiedente a presentare osservazioni, che sono state esaminate.

Ragioni del rinnovo e qualificazione come sostanza a basso rischio

La Commissione afferma che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi considerati, i criteri di approvazione risultano soddisfatti. Non è stata ritenuta opportuna la precedente restrizione che limitava la sostanza al solo uso come insetticida, poiché la valutazione è stata condotta su un numero limitato di impieghi rappresentativi senza incidere sugli usi autorizzabili dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza. La Commissione sottolinea inoltre che Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 è un microorganismo atteso come a basso rischio per la salute umana, animale e per l’ambiente, non presenta settori critici di preoccupazione e non risultano relazioni con agenti patogeni per l’uomo o per gli animali.

Misure di gestione del rischio e requisiti tecnici

Pur qualificando la sostanza come a basso rischio, il regolamento mantiene alcune cautele. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del potenziale potere sensibilizzante dei microorganismi, e devono assicurare che le condizioni di impiego comprendano dispositivi di protezione individuale adeguati. Inoltre, i produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante la produzione, secondo quanto indicato nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 sui limiti di contaminazione microbiologica.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

L’allegato II adegua l’elenco UE delle sostanze attive approvate. Nella parte A del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene soppressa la precedente voce riferita a Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticillium lecanii) ceppo Ve 6; nella parte D viene introdotta la nuova voce con il nome aggiornato Akanthomyces muscarius ceppo Ve6. In tal modo l’elenco recepisce il rinnovo dell’approvazione con la corretta denominazione scientifica della sostanza.

Decorrenza, applicazione e durata dell’approvazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º marzo 2021. L’allegato I stabilisce che l’approvazione decorre dal 1º marzo 2021 e scade il 29 febbraio 2036. Il precedente periodo di approvazione era stato prorogato fino al 30 aprile 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/421, ma il presente regolamento è destinato ad applicarsi prima di tale scadenza prorogata, poiché la decisione di rinnovo è intervenuta anteriormente.

Coordinamento con i principi uniformi del regolamento (CE) n. 1107/2009

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II. Questa indicazione è rilevante per le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari che contengano la sostanza attiva rinnovata e per la verifica delle condizioni d’uso nei singoli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6), alle condizioni fissate nell’allegato I. La Commissione qualifica la sostanza come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della verifica che i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II: è soppressa nella parte A la voce relativa al vecchio nome Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticillium lecanii) ceppo Ve 6 e viene aggiunta nella parte D la nuova voce Akanthomyces muscarius ceppo Ve6.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1º marzo 2021. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Durata dell’approvazione e condizioni specifiche

L’allegato I fissa la data di approvazione al 1º marzo 2021 e la scadenza al 29 febbraio 2036. Tra le disposizioni specifiche: per l’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II; gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori e assicurare che le condizioni d’uso includano adeguati dispositivi di protezione individuale; i produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante la fabbricazione, secondo il documento di lavoro SANCO/12116/2012 sui limiti di contaminazione microbiologica.

Base scientifica e procedurale del rinnovo

I considerando richiamano la domanda di rinnovo presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la completezza del fascicolo supplementare, la relazione valutativa dello Stato membro relatore e le conclusioni EFSA del 27 aprile 2020. La Commissione ha consultato il richiedente sulle conclusioni dell’Autorità e sulla relazione sul rinnovo prima dell’adozione del regolamento.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attivesalute e sicurezza sul lavoroambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.