Cassazione Penale, Sentenza n. 09818/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha confermato il sequestro e la confisca di prevenzione di immobili ritenuti fittiziamente intestati a loro ma in realtà riconducibili al proposto Sorrentino Gennaro. Hanno dedotto: insufficiente e apodittica motivazione; illeicità nell'applicazione della presunzione di fittizietà (art. 26 d.lgs. n. 159/2011) poiché gli acquisti risalgono al 2004 e 2008, oltre i limiti temporali di due anni; errata valutazione della sproporzione reddituale basata su tabelle ISTAT senza considerare redditi dichiarati, prestito personale di 30.000 euro e l'attività imprenditoriale della coniuge; omissione di considerare la convivenza cessata e l'autonoma capacità economica dei coniugi; mancata individuazione di prove che colleghino gli acquisti a proventi illeciti e mancata valutazione di eventuali apporti economici del proposto.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi, ritenendoli nel complesso infondati. Ha ribadito che i terzi intestatari possono contestare solo l'effettiva titolarità dei beni e non i presupposti soggettivi della misura che attengono al proposto. Ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto impugnato: ha escluso l'operatività della presunzione automatica di art. 26 nella fattispecie, ma ha spiegato che la combinazione di elementi (rapporto di parentela/affinità qualificata con il proposto, significativa sproporzione reddituale del nucleo familiare nei periodi considerati, temporalità degli acquisti e mancanza di documentazione alternativa sull'origine dei fondi) giustifica la conclusione di intestazione fittizia e la confisca. Ha inoltre precisato che le tabelle ISTAT hanno valore meramente indiziario e che le allegazioni difensive non hanno fornito elementi concreti idonei a superare la presunzione di fittizietà così argomentata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 19
L'art. 19, comma 3 riconosce il potere di indirizzare le investigazioni speciali verso coniuge, figli e soggetti che hanno convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio, ma non introduce una presunzione automatica di appartenenza dei beni al proposto; il rapporto di parentela può essere un circostanza di fatto significativa ai fini della valutazione della fittizietà se combinata con altri elementi (es. mancanza di capacità economica del terzo)
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 26
L'art. 26 introduce casi di presunzione relativa di fittizietà per trasferimenti e intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura; la Corte ha rilevato che tale presunzione non è operativa nella fattispecie (acquisti anteriori al biennio), quindi la fittizietà è stata dedotta sulla base della valutazione combinata di altri elementi probatori
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24
L'art. 24 consente di desumere l'intestazione fittizia sulla base di circostanze di fatto: la Corte ha ritenuto che il rapporto familiare, unitamente alla sproporzione reddituale e all'assenza di spiegazioni alternative, costituiscono elementi significativi ai sensi di questa disposizione per ritenere la disponibilità reale dei beni in capo al proposto
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 20
Nel testo della sentenza non emerge un'interpretazione specifica e autonoma dell'art. 20: la Corte ha complessivamente rigettato la doglianza anche con riferimento a questa norma ma non ne dettaglia l'interpretazione
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni oggetto di confisca di prevenzione può far valere prevalentemente l'effettiva titolarità dei beni: non può, salvo casi particolari, contestare i presupposti soggettivi relativi al proposto.
- La presunzione di fittizietà prevista dall'art. 26 d.lgs. 159/2011 opera solo per trasferimenti/intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura; per atti anteriori va valutata la fittizietà sulla base di una pluralità di indici (rapporto familiare, sproporzione reddituale, temporalità degli acquisti, assenza di fonti alternative di finanziamento).
- La sproporzione fra valore dei beni e reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico di intestazione fittizia; le tabelle ISTAT e la spesa media familiare hanno valore indiziario ma non escludono la possibilità di fondare la decisione quando la sproporzione è netta.
- Per superare la presunzione di fittizietà il terzo deve produrre elementi documentali concreti e verificabili (es. prove di finanziamenti leciti, documentazione di prestiti, redditi alternativi) che spiegano l'origine delle risorse usate per gli acquisti; mere affermazioni non sono sufficienti.
- La motivazione del provvedimento di prevenzione deve essere analitica ma non necessita di una ripetizione formale di ogni passaggio: è sufficiente che il giudice espliciti gli elementi e la logica combinazione che hanno portato alla conclusione sulla fittizietà.
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