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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09818/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha confermato il sequestro e la confisca di prevenzione di immobili ritenuti fittiziamente intestati a loro ma in realtà riconducibili al proposto Sorrentino Gennaro. Hanno dedotto: insufficiente e apodittica motivazione; illeicità nell'applicazione della presunzione di fittizietà (art. 26 d.lgs. n. 159/2011) poiché gli acquisti risalgono al 2004 e 2008, oltre i limiti temporali di due anni; errata valutazione della sproporzione reddituale basata su tabelle ISTAT senza considerare redditi dichiarati, prestito personale di 30.000 euro e l'attività imprenditoriale della coniuge; omissione di considerare la convivenza cessata e l'autonoma capacità economica dei coniugi; mancata individuazione di prove che colleghino gli acquisti a proventi illeciti e mancata valutazione di eventuali apporti economici del proposto.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi, ritenendoli nel complesso infondati. Ha ribadito che i terzi intestatari possono contestare solo l'effettiva titolarità dei beni e non i presupposti soggettivi della misura che attengono al proposto. Ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto impugnato: ha escluso l'operatività della presunzione automatica di art. 26 nella fattispecie, ma ha spiegato che la combinazione di elementi (rapporto di parentela/affinità qualificata con il proposto, significativa sproporzione reddituale del nucleo familiare nei periodi considerati, temporalità degli acquisti e mancanza di documentazione alternativa sull'origine dei fondi) giustifica la conclusione di intestazione fittizia e la confisca. Ha inoltre precisato che le tabelle ISTAT hanno valore meramente indiziario e che le allegazioni difensive non hanno fornito elementi concreti idonei a superare la presunzione di fittizietà così argomentata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 19

    L'art. 19, comma 3 riconosce il potere di indirizzare le investigazioni speciali verso coniuge, figli e soggetti che hanno convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio, ma non introduce una presunzione automatica di appartenenza dei beni al proposto; il rapporto di parentela può essere un circostanza di fatto significativa ai fini della valutazione della fittizietà se combinata con altri elementi (es. mancanza di capacità economica del terzo)

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 26

    L'art. 26 introduce casi di presunzione relativa di fittizietà per trasferimenti e intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura; la Corte ha rilevato che tale presunzione non è operativa nella fattispecie (acquisti anteriori al biennio), quindi la fittizietà è stata dedotta sulla base della valutazione combinata di altri elementi probatori

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24

    L'art. 24 consente di desumere l'intestazione fittizia sulla base di circostanze di fatto: la Corte ha ritenuto che il rapporto familiare, unitamente alla sproporzione reddituale e all'assenza di spiegazioni alternative, costituiscono elementi significativi ai sensi di questa disposizione per ritenere la disponibilità reale dei beni in capo al proposto

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 20

    Nel testo della sentenza non emerge un'interpretazione specifica e autonoma dell'art. 20: la Corte ha complessivamente rigettato la doglianza anche con riferimento a questa norma ma non ne dettaglia l'interpretazione

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di beni oggetto di confisca di prevenzione può far valere prevalentemente l'effettiva titolarità dei beni: non può, salvo casi particolari, contestare i presupposti soggettivi relativi al proposto.
  • La presunzione di fittizietà prevista dall'art. 26 d.lgs. 159/2011 opera solo per trasferimenti/intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura; per atti anteriori va valutata la fittizietà sulla base di una pluralità di indici (rapporto familiare, sproporzione reddituale, temporalità degli acquisti, assenza di fonti alternative di finanziamento).
  • La sproporzione fra valore dei beni e reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico di intestazione fittizia; le tabelle ISTAT e la spesa media familiare hanno valore indiziario ma non escludono la possibilità di fondare la decisione quando la sproporzione è netta.
  • Per superare la presunzione di fittizietà il terzo deve produrre elementi documentali concreti e verificabili (es. prove di finanziamenti leciti, documentazione di prestiti, redditi alternativi) che spiegano l'origine delle risorse usate per gli acquisti; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • La motivazione del provvedimento di prevenzione deve essere analitica ma non necessita di una ripetizione formale di ogni passaggio: è sufficiente che il giudice espliciti gli elementi e la logica combinazione che hanno portato alla conclusione sulla fittizietà.

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