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Sentenza

Sentenza n. 1109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 503/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione delle informative antimafia emesse dalla Prefettura di Napoli il 21 giugno 2023 e confermate il 10 gennaio 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato le informative antimafia sostenendo l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione nonché l’inattualità del rischio di infiltrazione mafiosa. Ha dedotto che il precedente amministratore unico era fuoriuscito dalla gestione, che erano stati nominati nuovi amministratore e direttore tecnico estranei a pregiudizi, che il sequestro preventivo della società era stato revocato, che erano stati adottati o aggiornati un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e ulteriori misure di self-cleaning e che la società aveva ottenuto il massimo rating di legalità. Secondo l’appellante, la Prefettura avrebbe fondato la prognosi esclusivamente sul rapporto di parentela tra il precedente amministratore e i nuovi soci, senza valutare concretamente la personalità degli attuali soci e amministratori, l’organizzazione aziendale, i controlli interni ed esterni e l’assenza di precedenti a loro carico. Sono stati inoltre dedotti la carenza di tipicità del rischio infiltrativo, il carattere risalente e circoscritto delle condotte penali contestate al precedente amministratore e l’omessa o insufficiente motivazione sulla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio ha valorizzato il quadro indiziario relativo al precedente amministratore unico, attinto da misura cautelare per reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e aggravante dell’agevolazione mafiosa, nell’ambito di vicende concernenti appalti pubblici e un volume di denaro di circa nove milioni di euro. La revoca del sequestro preventivo è stata ritenuta non decisiva, poiché intervenuta per il venir meno dei presupposti cautelari dell’art. 321 c.p.p., mentre le valutazioni sulla gravità indiziaria erano rimaste ferme. Il rischio infiltrativo è stato ritenuto adeguatamente desunto anche dall’intensa e totalitaria matrice familiare della compagine sociale, dalla permanenza delle quote in capo ai figli e agli altri stretti congiunti del precedente amministratore e dal coinvolgimento del figlio nella precedente operatività societaria ritenuta funzionale agli interessi del clan. Il rapporto di parentela, quindi, non è stato considerato isolatamente, ma quale elemento inserito in un più ampio quadro indiziario, corroborato dalle valutazioni del giudice della prevenzione. Il quarto motivo è stato respinto perché il provvedimento prefettizio del 10 gennaio 2024 aveva esaminato le sopravvenienze dedotte dalla società e le aveva motivatamente ritenute inidonee a interrompere il rischio, avuto riguardo alla persistente invarianza dell’assetto proprietario. Le ulteriori misure di self-cleaning indicate dalla società erano, in larga parte, successive o coeve all’informativa confermativa e dunque non potevano incidere sulla sua legittimità originaria. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, sia perché scarsamente argomentata, sia perché il quadro indiziario evidenziava, secondo il giudice amministrativo, rapporti stabili e perduranti con la criminalità organizzata, non una mera agevolazione occasionale. La successiva concessione del controllo giudiziario da parte della Corte d’appello di Napoli non ha comportato l’illegittimità delle informative, essendo fondata su una valutazione complessiva della bonificabilità dell’impresa alla luce di misure adottate anche dopo i provvedimenti prefettizi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011

    Disciplina le informative antimafia e le misure di prevenzione applicabili alle imprese esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Rileva per il controllo giudiziario dell’impresa; la successiva concessione del controllo giudiziario è stata ritenuta compatibile con la legittimità dell’interdittiva, trattandosi di valutazioni diverse sulla gravità del rischio e sulla bonificabilità dell’impresa.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Prevede le misure di prevenzione collaborativa; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile in ragione della valutazione di stabilità e perduranza dei rapporti con la criminalità organizzata.

  • artt. 81 cpv., 110, 648-ter, 648-ter.1 e 416-bis.1 c.p.

    Le contestazioni penali relative a riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e agevolazione mafiosa sono state considerate elementi sintomatici del rischio di infiltrazione.

  • art. 321 c.p.p.

    La revoca del sequestro preventivo è stata ritenuta dovuta al venir meno dei presupposti cautelari e non idonea, da sola, a superare il quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva.

  • d.lgs. 231/2001

    L’adozione o revisione del modello di organizzazione e gestione costituisce una misura di self-cleaning, ma nel caso concreto non è stata ritenuta sufficiente a superare il rischio già valutato dalla Prefettura, anche perché in parte successiva ai provvedimenti impugnati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità dell’informativa antimafia, il rischio di infiltrazione può essere desunto, secondo lo standard del più probabile che non, da un quadro complessivo di elementi indiziari gravi, anche quando non sia dimostrata l’attualità di una singola condotta illecita direttamente riferibile all’attuale gestione societaria.
  • Il rapporto di parentela tra precedenti esponenti controindicati e nuovi soci o amministratori non è sufficiente in sé a fondare l’interdittiva, ma può assumere rilevanza decisiva quando si inserisca in una compagine familiare sostanzialmente invariata e sia accompagnato da elementi concreti relativi alla precedente operatività dell’impresa e al coinvolgimento dei familiari nelle condotte sintomatiche.
  • La revoca di un sequestro preventivo per il venir meno dei presupposti cautelari dell’art. 321 c.p.p. non determina automaticamente il superamento del quadro indiziario rilevante ai fini dell’informativa antimafia, se il provvedimento di revoca lascia ferme le valutazioni sulla gravità degli indizi.
  • L’obbligo di attualizzazione dell’informativa antimafia impone alla Prefettura di esaminare le sopravvenienze dedotte dall’impresa; tuttavia, nuove nomine gestionali o misure organizzative non escludono il rischio quando permanga invariato il controllo proprietario riconducibile al gruppo familiare controindicato.
  • Le misure di self-cleaning adottate dopo l’informativa antimafia non possono incidere sulla legittimità originaria del provvedimento, pur potendo essere valutate in un diverso procedimento volto a verificare la bonificabilità dell’impresa e l’eventuale applicazione del controllo giudiziario.
  • La concessione del controllo giudiziario o di misure di prevenzione collaborativa presuppone una valutazione distinta rispetto a quella posta a fondamento dell’interdittiva: la bonificabilità dell’impresa non esclude necessariamente la sussistenza, al momento dell’informativa, di un rischio infiltrativo grave e attuale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneControllo giudiziarioPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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