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Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari il 14 novembre 2016, n. 706.

Giustizia amministrativa202401190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza. La sopravvenuta sottoposizione dell'ente debitore a liquidazione coatta amministrativa impedisce la prosecuzione dell'azione individuale esecutiva o cautelare sui beni compresi nella massa passiva; di conseguenza, l'esecuzione del decreto ingiuntivo non può proseguire nella sede dell'ottemperanza.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari del 14 novembre 2016, n. 706, azionato in sede di ottemperanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari. Nel corso del giudizio, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione del 10 luglio 2025, n. 343. Il giudice ha rilevato che l'art. 15 d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011 e modificato dal d.l. n. 77/2021, estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza regionale e che, ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 267/1942, alla procedura si applica l'art. 51 dello stesso testo normativo, il quale impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. con l. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione estende l'istituto della liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome; la procedura è disposta dalla Giunta regionale o provinciale competente, che provvede anche alla nomina del commissario.

  • art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Prevede l'applicazione, alla liquidazione coatta amministrativa, dell'art. 51 dello stesso testo normativo.

  • art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni

    Dal giorno della dichiarazione della procedura concorsuale è precluso l'inizio o la prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva.

Massime di principio

  • La sopravvenuta sottoposizione di un ente a liquidazione coatta amministrativa preclude l'inizio o la prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva, anche quando l'azione sia stata avviata per dare esecuzione a un titolo giudiziale.
  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di un ente successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, opera il divieto di azioni esecutive individuali, il procedimento di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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