Ordinanza n. 143/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari il 14 novembre 2016, n. 706.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza. La sopravvenuta sottoposizione dell'ente debitore a liquidazione coatta amministrativa impedisce la prosecuzione dell'azione individuale esecutiva o cautelare sui beni compresi nella massa passiva; di conseguenza, l'esecuzione del decreto ingiuntivo non può proseguire nella sede dell'ottemperanza.
Atto impugnato: Decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari del 14 novembre 2016, n. 706, azionato in sede di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La banca ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari. Nel corso del giudizio, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione del 10 luglio 2025, n. 343. Il giudice ha rilevato che l'art. 15 d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011 e modificato dal d.l. n. 77/2021, estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza regionale e che, ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 267/1942, alla procedura si applica l'art. 51 dello stesso testo normativo, il quale impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. con l. 15 luglio 2011, n. 111
La disposizione estende l'istituto della liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome; la procedura è disposta dalla Giunta regionale o provinciale competente, che provvede anche alla nomina del commissario.
art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Prevede l'applicazione, alla liquidazione coatta amministrativa, dell'art. 51 dello stesso testo normativo.
art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni
Dal giorno della dichiarazione della procedura concorsuale è precluso l'inizio o la prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva.
Massime di principio
- La sopravvenuta sottoposizione di un ente a liquidazione coatta amministrativa preclude l'inizio o la prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva, anche quando l'azione sia stata avviata per dare esecuzione a un titolo giudiziale.
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di un ente successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, opera il divieto di azioni esecutive individuali, il procedimento di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile.
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