Ordinanza n. 67/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del responsabile dell’area tecnica – ecologia n. -OMISSIS-, notificata in pari data a mezzo messo notificatore, con il quale il Comune di Piedimonte Etneo ha dichiarato l’inefficacia della CILA n. -OMISSIS- concessa in favore della società ricorrente e relativa all’innalzamento canna fumaria da metri 6 a metri 9, giusto accordo stragiudiziale n. -OMISSIS-; dichiarato, conseguentemente, la caducazione della CILA n. -OMISSIS- relativa alla manutenzione e revisione di tirantature di controventature per canna fumaria ed alla sistemazione dell’area esterna; ordinato al ricorrente la demolizione delle opere realizzate entro il termine di giorni novanta dalla notificazione del provvedimento, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha dichiarato inefficaci due CILA, ne ha disposto la caducazione e ha ordinato la demolizione delle canne fumarie e delle opere annesse
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza del responsabile dell’area tecnica–ecologia del Comune di Piedimonte Etneo. Il provvedimento aveva dichiarato l’inefficacia di una CILA relativa all’innalzamento di una canna fumaria da sei a nove metri, in attuazione di un accordo stragiudiziale, e aveva disposto la caducazione di un’ulteriore CILA concernente la manutenzione e revisione delle tirantature e delle controventature della canna fumaria, nonché la sistemazione dell’area esterna. Il Comune aveva inoltre ordinato la demolizione delle opere realizzate entro novanta giorni, ritenendole abusivamente realizzate. Il testo dell’ordinanza cautelare non riporta il contenuto specifico di tutti i motivi di ricorso; precisa tuttavia che il sesto e il settimo motivo contestavano l’ordine di demolizione, mentre le ulteriori censure riguardavano la declaratoria di inefficacia delle due CILA.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a. In particolare, a un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto non assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure relative all’ordine di demolizione delle canne fumarie e delle opere annesse, considerate abusivamente realizzate. Ha inoltre dichiarato inammissibili, in termini cautelari, le ulteriori censure relative all’inefficacia delle due CILA, poiché anche un loro eventuale accoglimento non avrebbe procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente: le CILA riguardavano interventi di manutenzione e adeguamento da eseguire sulle canne fumarie già ritenute originariamente abusive e quindi oggetto dell’ordine demolitorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti per la concessione della tutela cautelare; il TAR li ha ritenuti insussistenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure contro un ordine di demolizione di opere ritenute abusivamente realizzate devono presentare sufficienti profili di fondatezza già a un sommario esame; in mancanza, la sospensione dell’efficacia del provvedimento deve essere negata.
- Le censure contro la declaratoria di inefficacia di titoli edilizi sono inammissibili per carenza di interesse quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe alcuna utilità concreta al ricorrente, perché i titoli riguardano interventi su opere autonomamente ritenute abusive e già colpite da un ordine di demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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