Sentenza n. 4101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 11191 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento di riconoscimento condizionato del titolo professionale di maestro di sci per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (professionista richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il Dipartimento per lo Sport aveva subordinato il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Slovenia al superamento della prova tecnica PFC-T (Eurotest). Il TAR aveva accolto il ricorso del richiedente, ritenendo che l’imposizione della misura compensativa costituisse un provvedimento parzialmente negativo, soggetto alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, e aveva escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, poiché la scelta della misura compensativa implicava valutazioni di discrezionalità tecnica. L’amministrazione ha appellato la sentenza con un unico motivo, sostenendo che il provvedimento non fosse un diniego, bensì un accoglimento sottoposto a condizione sospensiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Sulla base dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007, ha rilevato che l’imposizione di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale deve essere specificamente motivata, con indicazione del livello di qualifica richiesto, di quello posseduto, delle differenze sostanziali tra le formazioni e delle ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate mediante l’esperienza professionale o l’apprendimento permanente. L’imposizione della misura compensativa esprime quindi il mancato riconoscimento di competenze già acquisite e costituisce un provvedimento parzialmente negativo, non un mero accoglimento condizionato. Ne consegue l’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il contributo partecipativo del privato è particolarmente rilevante perché la scelta della misura compensativa implica una valutazione discrezionale dell’amministrazione e può svolgere funzione collaborativa, difensiva e deflattiva del contenzioso. Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’appellato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è obbligatoria quando l’imposizione di una misura compensativa nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale equivale a un parziale diniego dell’istanza.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il TAR ne aveva escluso l’applicazione perché la decisione sull’imposizione della misura compensativa non costituiva esercizio di potere vincolato; tale statuizione è rimasta confermata per effetto del rigetto dell’appello.
art. 22, comma 1, d.lgs. 206/2007
Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente
Il riconoscimento delle qualifiche professionali può essere subordinato a una misura compensativa nei casi previsti dalla disciplina, ma ciò non esclude la natura parzialmente negativa della decisione.
art. 22, comma 8-bis, d.lgs. 206/2007
La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata
La motivazione deve indicare i livelli delle qualifiche, le differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta in Italia e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dall’esperienza professionale o dall’apprendimento permanente.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’imposizione di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale costituisce un provvedimento parzialmente negativo, perché nega il riconoscimento integrale delle competenze già acquisite, e non un semplice accoglimento sottoposto a condizione sospensiva.
- L’imposizione di una misura compensativa nel riconoscimento di una qualifica professionale è soggetta alla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990.
- La motivazione della misura compensativa deve individuare analiticamente le differenze sostanziali tra la formazione posseduta e quella richiesta nell’ordinamento nazionale, nonché spiegare perché tali differenze non siano compensabili mediante esperienza professionale o apprendimento permanente.
- Quando la scelta della misura compensativa implica valutazioni discrezionali dell’amministrazione, il contraddittorio procedimentale non costituisce un inutile aggravio, ma assolve funzioni collaborative, difensive e deflattive del contenzioso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1145/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →