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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-504/24

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2024. — — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4 bis – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritti della difesa – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3 – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Decisione emessa al termine di un processo senza comparizione dell’imputato né rappresentanza da parte di un avvocato – Normativa nazionale che non consente di rifiutare la consegna dell’interessato – Conformità al diritto dell’Unione. — Causa C-504/24 PPU

Giurisprudenza europea62024CO0504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata resa in procedimento d'urgenza, ha chiarito che il sistema del mandato d'arresto europeo è fondato sulla fiducia reciproca e su motivi di non esecuzione tassativi. Quando sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2002/584, l'assenza di un difensore nel processo nello Stato emittente non legittima il rifiuto della consegna. Le direttive 2012/13 e 2013/48 non possono essere utilizzate per introdurre un ulteriore motivo di non esecuzione non previsto dalla decisione quadro.

Mandato d'arresto europeo: l'autorità di esecuzione non può rifiutare la consegna solo perché l'imputato, condannato in contumacia, non era assistito da un difensore durante il processo nello Stato emittente, se ricorrono le condizioni dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2002/584.

La questione giuridica

Se l'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'articolo 6 TUE, della Carta, della CEDU e delle direttive 2012/13 e 2013/48, osti a una normativa nazionale che non consente di rifiutare la consegna quando la condanna nello Stato emittente è stata pronunciata al termine di un processo celebrato in assenza dell'imputato e senza assistenza difensiva, pur essendo previsto dopo la consegna un rimedio di opposizione o appello contro la sentenza contumaciale.

Principio di diritto

L'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, interpretato alla luce dell'articolo 6 TUE e degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, non consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna solo perché, nello Stato emittente, l'imputato non era assistito da un difensore nel processo concluso con la condanna in contumacia; se il mandato d'arresto europeo indica che ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), la consegna deve essere eseguita e non può essere subordinata a condizioni aggiuntive ricavate dal diritto nazionale o da direttive UE invocate come motivo di non esecuzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 52, paragrafi 3 e 4, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Direttiva 2013/48/UE
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Mandato d'arresto europeo e condanna in contumacia senza difensore

La pronuncia è un'ordinanza della Prima Sezione resa in procedimento pregiudiziale d'urgenza su rinvio della Corte d'appello di Roma. Il caso riguarda l'esecuzione in Italia di un mandato d'arresto europeo emesso dal Belgio per l'esecuzione di una pena detentiva inflitta a seguito di un processo celebrato in assenza dell'imputata e senza assistenza di un difensore.

Fatti e procedimento principale

RT, cittadina francese e maliana, è stata arrestata in Italia in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso il 29 aprile 2024 dalla Procura della Corona di Bruxelles. Il mandato mirava all'esecuzione di una condanna a due anni di reclusione pronunciata dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles il 18 ottobre 2023 per la mancata restituzione di un minore e il suo trattenimento all'estero.

Dalla decisione di rinvio emerge che la sentenza belga era stata pronunciata in contumacia: RT era stata citata, ma non era comparsa e non era rappresentata da un avvocato nominato da lei o d'ufficio. Il giudice del rinvio ha precisato che, dopo la consegna, RT avrebbe potuto proporre opposizione o appello contro la sentenza, con possibilità di un nuovo esame nel merito e con assistenza obbligatoria di un difensore.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 bis;
  • la decisione quadro 2009/299/GAI, che ha introdotto l'articolo 4 bis per rafforzare il riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate in assenza dell'imputato;
  • la direttiva 2012/13/UE, articolo 6, sul diritto all'informazione sull'accusa;
  • la direttiva 2013/48/UE, articolo 3, sul diritto di avvalersi di un difensore;
  • la direttiva (UE) 2016/343, articoli 8 e 9, richiamata come parametro interpretativo;
  • la Carta, in particolare gli articoli 47 e 48, paragrafo 2;
  • l'articolo 6 TUE e l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU.

Questione pregiudiziale

Il giudice italiano chiedeva se il diritto dell'Unione impedisca una disciplina nazionale, come quella italiana, che non consente di rifiutare la consegna quando la condanna nello Stato di emissione è stata pronunciata in assenza dell'imputato e senza difesa effettiva, pur essendo previsto dopo la consegna un rimedio di opposizione o appello.

Ragionamento della Corte

La Corte ha richiamato il principio di fiducia reciproca e il carattere eccezionale dei motivi di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo. L'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 elenca in modo uniforme e tassativo le ipotesi in cui la consegna può essere rifiutata in caso di decisione resa in assenza dell'interessato.

Nel caso di specie era rilevante la lettera d) dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, che non menziona affatto la necessità che l'interessato sia stato assistito da un avvocato nel processo concluso con la decisione. La Corte ha quindi escluso che l'autorità di esecuzione possa aggiungere, tramite il diritto nazionale, un'ulteriore condizione di non esecuzione fondata sulla mancanza di difesa tecnica.

Quanto alle direttive 2012/13 e 2013/48, la Corte ha osservato che un'eventuale non conformità del diritto dello Stato emittente a tali direttive non può costituire motivo di rifiuto del mandato d'arresto europeo, perché ciò aggirerebbe il sistema esaustivo dei motivi di non esecuzione previsto dalla decisione quadro.

La Corte ha inoltre ricordato che l'articolo 4 bis è già stato ritenuto compatibile con i diritti della difesa e con il diritto a un equo processo garantiti dagli articoli 47 e 48 della Carta, in linea con l'articolo 6 CEDU, e che la decisione quadro 2009/299 ha operato un'armonizzazione specifica delle condizioni di esecuzione dei mandati relativi a condanne in contumacia.

Decisione/dispositivo

La Corte ha dichiarato che l'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'articolo 6 TUE e degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, non osta a una normativa nazionale che non consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna dell'interessato quando il mandato d'arresto europeo riguarda l'esecuzione di una pena inflitta all'esito di un processo svolto in assenza dell'imputato, senza rappresentanza difensiva, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d).

Principio affermato

L'assenza di un difensore nel processo contumaciale nello Stato emittente non integra, di per sé, un motivo di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, se il caso rientra nelle ipotesi tipizzate dall'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 e se l'interessato dispone, dopo la consegna, di un rimedio effettivo per ottenere il riesame della decisione.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti della difesaprocesso in contumaciariconoscimento reciproco

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