Corte di giustizia, Sentenza C-391/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2024. — Enrico Falqui contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di trattamenti pensionistici da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo della pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia – Revoca e sostituzione delle decisioni del Parlamento – Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea. — Causa C-391/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di Enrico Falqui contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la riduzione della sua pensione di ex deputato europeo in applicazione della deliberazione italiana n. 14/2018. Ha riconosciuto che, anche dopo la sostituzione dell’atto impugnato con una nuova decisione del Parlamento, il ricorrente conservava un interesse ad agire, poiché la questione interpretativa poteva riproporsi in futuro. Nel merito, la Corte ha confermato che il Parlamento poteva e doveva applicare il regime dinamico di allineamento alla disciplina nazionale, senza doverne verificare la legittimità interna.
Impugnazione respinta: il Parlamento europeo poteva adeguare la pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia alle modifiche sopravvenute della pensione dei deputati nazionali italiani, applicando il regime dinamico previsto dallo statuto transitorio, e l’ex deputato conservava interesse ad agire nonostante la nuova decisione sostitutiva.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’allegato III della regolamentazione SID e dell’articolo 75 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati europei, il Parlamento fosse tenuto a ricalcolare la pensione di anzianità di un ex deputato europeo eletto in Italia in modo dinamico, seguendo le successive modifiche della pensione dei deputati nazionali italiani; se tale interpretazione fosse compatibile con il principio di tutela del legittimo affidamento, con il diritto di proprietà e con l’articolo 28 dello Statuto dei deputati; e se il Parlamento dovesse inoltre verificare la legittimità del regime pensionistico nazionale applicato per rinvio.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, per gli ex deputati europei eletti in Stati membri il cui regime nazionale non garantiva una pensione identica a quella dei deputati nazionali, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, letto con l’articolo 75 delle misure di attuazione, impone al Parlamento di applicare un regime "dinamico", cioè di adeguare la pensione alle modifiche delle regole nazionali di calcolo. Tale interpretazione non viola il legittimo affidamento né l’articolo 17 della Carta, poiché l’unica assicurazione rilevante era proprio l’allineamento permanente al trattamento nazionale; inoltre l’articolo 28 dello Statuto dei deputati tutela solo i diritti pensionistici acquisiti in base a regimi nazionali, non quelli nati dalla regolamentazione SID. Il Parlamento non deve verificare la legittimità del regime nazionale, che resta riservata alle autorità nazionali competenti, ma deve garantire che l’applicazione delle proprie norme interne non contrasti con il diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (regolamentazione SID), allegato III, articoli 1, 2 e 3
- Decisione 2005/684/CE, Euratom (Statuto dei deputati), articoli 25 e 28
- Decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo sulle misure di attuazione dello statuto dei deputati, articoli 49, 73, 74 e 75
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 17 e 52, paragrafo 1
- TFUE, articolo 267
- Regolamento di procedura della Corte, articoli 62, 138 e 184
Rideterminazione della pensione di un ex deputato europeo eletto in Italia
Si tratta di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale nella causa Falqui/Parlamento. La controversia riguarda la portata delle norme transitorie del regime pensionistico degli ex deputati europei e il rapporto tra tali norme e la sopravvenuta riforma italiana delle pensioni parlamentari.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente, Enrico Falqui, ex membro del Parlamento europeo eletto in Italia, percepiva una pensione di anzianità calcolata secondo l’allegato III della regolamentazione SID. A seguito dell’entrata in vigore della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana, il Parlamento europeo ha ridotto la sua pensione, ritenendo che l’importo dovesse essere adeguato in modo corrispondente alle nuove regole italiane.
Dopo una prima nota informativa, il Parlamento ha adottato una nota dell’11 aprile 2019 e poi la decisione controversa dell’8 luglio 2019. Il ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale la decisione controversa, la nota dell’11 aprile 2019 e il parere del servizio giuridico; il Tribunale ha respinto il ricorso. In pendenza del giudizio di impugnazione, il Parlamento ha adottato una nuova decisione nel settembre 2022, sostitutiva della precedente.
Persistenza dell’interesse ad agire
La Corte ha esaminato preliminarmente se la sostituzione dell’atto impugnato facesse venir meno l’interesse ad agire. Ha ricordato che l’oggetto della controversia e l’interesse devono persistere fino alla decisione finale, ma ha ritenuto che nel caso concreto l’interesse del ricorrente permanesse.
La ragione è che la nuova decisione si fondava sulla medesima interpretazione delle norme interne del Parlamento, ossia sull’obbligo di applicare il "regime dinamico" di allineamento alle successive modifiche del diritto nazionale. Poiché tale interpretazione poteva essere nuovamente applicata in futuro e riproporre gli stessi errori di diritto, la Corte ha ritenuto sussistente un interesse concreto all’esame dell’impugnazione.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III della regolamentazione SID, che prevedeva la pensione provvisoria per gli ex deputati europei nei casi in cui il regime nazionale non prevedesse il pensionamento o non coincidesse esattamente con quello dei deputati nazionali;
- l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, secondo cui importo e modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente alla pensione dei membri della Camera bassa del parlamento nazionale;
- l’articolo 75 delle misure di attuazione, che disciplina il regime transitorio dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati;
- l’articolo 28 dello Statuto dei deputati, relativo alla conservazione dei diritti pensionistici acquisiti in base alla legislazione nazionale;
- gli articoli 17 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.
Primo motivo di impugnazione: interpretazione delle norme interne
Il ricorrente sosteneva che lo Statuto dei deputati avesse abrogato la regolamentazione SID e che, dunque, le prestazioni già maturate fossero divenute immutabili. La Corte ha respinto questa tesi.
Ha ritenuto che la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III imponga un allineamento permanente alle regole di calcolo della pensione dei deputati nazionali dello Stato membro interessato. L’articolo 75 delle misure di attuazione ha mantenuto in vita, per i beneficiari già in pensione prima del 14 luglio 2009, il regime previsto dall’allegato III; il riferimento alla continuità del versamento non equivale a cristallizzare l’importo della pensione.
La Corte ha inoltre chiarito che l’articolo 75, paragrafo 2, riguarda gli ex deputati che avevano maturato il diritto ma non avevano ancora iniziato a percepire la pensione alla data di entrata in vigore dello Statuto, non i soggetti già pensionati come il ricorrente. Quanto all’articolo 28 dello Statuto, esso tutela i diritti pensionistici acquisiti in base a regimi nazionali, non quelli derivanti dalla regolamentazione SID.
Secondo motivo di impugnazione: legittimo affidamento e proporzionalità
Il ricorrente invocava la violazione del legittimo affidamento e della proporzionalità. La Corte ha ritenuto che non vi fossero assicurazioni precise, incondizionate e concordanti da parte del Parlamento tali da far sorgere un affidamento su un importo fisso e immutabile della pensione. L’unica garanzia era l’allineamento alla pensione dei deputati nazionali, cioè proprio il regime dinamico.
Quanto alla proporzionalità, la Corte ha riconosciuto che la riduzione della pensione incide sul diritto di proprietà protetto dall’articolo 17 della Carta, ma ha ritenuto la limitazione giustificata dall’obiettivo di interesse generale di assicurare parità di trattamento tra categorie di ex deputati europei. Tuttavia, la Corte ha precisato che gli obiettivi puramente nazionali della deliberazione italiana non possono di per sé giustificare la riduzione, poiché la pensione è finanziata dal bilancio dell’Unione. Nonostante questo errore nella motivazione del Tribunale, il rigetto del motivo è stato confermato perché la restrizione soddisfaceva comunque i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Terzo motivo di impugnazione: verifica della legittimità del regime nazionale
Il ricorrente sosteneva che il Parlamento non potesse applicare automaticamente la riforma italiana senza verificarne la legittimità. La Corte ha distinto tra due piani:
- il Parlamento deve applicare le proprie norme interne e, se necessario, astenersi dall’adeguamento quando esso contrasti con norme superiori del diritto dell’Unione;
- la valutazione della legittimità del regime nazionale resta però riservata alle autorità italiane competenti.
Ne consegue che il Parlamento non ha un obbligo di controllo di legittimità del diritto nazionale, ma solo un dovere di conformità al diritto dell’Unione nella propria applicazione del rinvio al diritto nazionale.
Quarto e quinto motivo di impugnazione
La Corte non ha esaminato nel merito il quarto motivo, ritenendo che esso riguardasse solo la decisione controversa e non incidesse sull’interpretazione delle norme interne del Parlamento oggetto del giudizio. Anche il quinto motivo è stato dichiarato non necessario da esaminare, poiché non mirava a contestare la fondatezza dell’interpretazione delle norme interne su cui si fondava la decisione.
Decisione e dispositivo
La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione. Ha quindi confermato la sentenza del Tribunale e condannato Enrico Falqui alle spese, oltre a quelle sostenute dal Parlamento europeo.
Principio affermato
Per gli ex deputati europei eletti in uno Stato membro il cui regime pensionistico nazionale non coincideva con quello dei deputati nazionali, il Parlamento deve mantenere un allineamento dinamico dell’importo della pensione alle successive modifiche del regime nazionale, purché ciò resti conforme al diritto dell’Unione. L’ex deputato non può pretendere una cristallizzazione dell’importo al momento del pensionamento, né può imporre al Parlamento di sindacare la legittimità interna del regime nazionale applicato per rinvio.
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