Corte di giustizia, Sentenza C-555/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2024. — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti concessi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a favore di taluni gruppi multinazionali – Tassazione degli utili finanziari non commerciali delle società estere controllate (SEC) – Esenzioni – Funzioni significative del personale – Sottrazione artificiale di utili – Erosione della base imponibile – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Quadro di riferimento – Diritto nazionale applicabile – Tassazione detta “normale”. — Cause riunite C-555/22 P, C-556/22 P e C-564/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie le impugnazioni del Regno Unito, di ITV e di LSEGH contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sul regime fiscale britannico relativo alle SEC. La Corte ritiene che il quadro di riferimento non potesse essere limitato alle sole norme speciali sulle SEC, poiché tali norme erano inscindibili dallo SGIS e ne completavano la logica. Poiché l’errore nella determinazione del quadro di riferimento travolge l’intera analisi della selettività, la Corte annulla sia la sentenza impugnata sia la decisione della Commissione.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: la Corte annulla la decisione della Commissione sul regime fiscale britannico delle SEC, perché il quadro di riferimento non poteva essere limitato alle sole norme speciali sulle SEC ma doveva includere lo SGIS nel suo complesso.
La questione giuridica
Se, ai fini della valutazione della selettività di un regime fiscale nel settore degli aiuti di Stato, il quadro di riferimento potesse essere limitato alle sole norme britanniche applicabili alle società estere controllate (SEC) ovvero dovesse essere individuato nello sistema generale dell’imposta sulle società del Regno Unito; in particolare, se il capitolo 9 sulle esenzioni per prestiti ammissibili fosse separabile dal resto del sistema e costituisse una deroga selettiva.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la selettività di una misura fiscale va valutata rispetto al quadro di riferimento risultante dalle disposizioni nazionali effettivamente applicabili e coerenti con il loro tenore letterale; nel caso di specie, le norme britanniche sulle SEC e, in particolare, i capitoli 5 e 9 del TIOPA non erano separabili dallo SGIS, ma ne costituivano un complemento fondato sulla stessa logica territoriale. Di conseguenza, la Commissione e il Tribunale hanno errato nel restringere il quadro di riferimento alle sole norme SEC; l’errore inficia l’intera analisi della selettività, con conseguente annullamento della sentenza del Tribunale e della decisione della Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Direttiva (UE) 2016/1164
- Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (TIOPA), parte 9 A
- Corporation Tax Act 2009
Regime di aiuti di Stato relativo alle esenzioni fiscali per i gruppi SEC nel Regno Unito
La pronuncia riguarda tre impugnazioni riunite contro la sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2022 nella causa Regno Unito e ITV/Commissione. Oggetto del contenzioso è la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, che qualificava come aiuto di Stato il regime britannico di esenzioni previsto per taluni utili finanziari non commerciali delle società estere controllate (SEC).
Parti e contesto del procedimento
Le impugnazioni sono state proposte dal Regno Unito, da ITV plc e da LSEGH (Luxembourg) Ltd con London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd. La Commissione europea era la convenuta. In primo grado il Regno Unito e ITV avevano impugnato la decisione della Commissione; LSEGH era intervenuta a sostegno di ITV.
Quadro normativo nazionale rilevante
La parte 9 A del TIOPA 2010 disciplina l’onere fiscale SEC. Il meccanismo prevede, in sintesi:
- un’imposta sugli utili imponibili delle SEC;
- il capitolo 5, relativo agli utili finanziari non commerciali;
- il capitolo 9, che introduce esenzioni per i cosiddetti prestiti ammissibili.
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 371BB, che struttura l’individuazione degli utili rientranti nell’ambito impositivo SEC;
- l’articolo 371CB, che disciplina l’applicabilità del capitolo 5 e il rinvio al capitolo 9;
- l’articolo 371EA, che è la norma di base del capitolo 5;
- l’articolo 371IA, che definisce il funzionamento del capitolo 9;
- gli articoli 371IG e 371IH, che delimitano la nozione di prestito ammissibile.
Decisione della Commissione e valutazione del Tribunale
La Commissione aveva ritenuto che le esenzioni del capitolo 9 costituissero un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato interno, salvo il caso in cui i prestiti ammissibili soddisfacessero il test del capitale connesso al Regno Unito ma non quello delle SPF nel Regno Unito. Secondo la Commissione, il quadro di riferimento era costituito dalle sole norme SEC della parte 9 A del TIOPA.
Il Tribunale aveva condiviso questa impostazione, ritenendo che lo SGIS e le norme SEC fossero separabili e che le esenzioni del capitolo 9 fossero selettive perché derogavano al regime normale così definito.
Questioni esaminate dalla Corte in impugnazione
Le censure dei ricorrenti si concentravano su quattro profili principali:
- corretta determinazione del quadro di riferimento;
- esistenza di un vantaggio selettivo;
- giustificazione del regime per ragioni di praticabilità amministrativa;
- giustificazione per esigenze connesse alla libertà di stabilimento.
La Corte si concentra soprattutto sulla prima questione, poiché l’errore nella definizione del quadro di riferimento incide sull’intera analisi della selettività.
Ricevibilità delle censure sulla determinazione del quadro di riferimento
La Commissione sosteneva che l’interpretazione del diritto nazionale rientrasse, in linea di principio, nel sindacato del Tribunale e che in sede di impugnazione si potesse contestare solo uno snaturamento. La Corte respinge questa eccezione: la delimitazione del quadro di riferimento ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è questione di diritto sindacabile in impugnazione, perché la sua erronea determinazione può tradursi in una violazione del diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte sul quadro di riferimento
La Corte ricorda i principi consolidati sulla selettività fiscale:
- la Commissione deve prima individuare il quadro di riferimento, ossia il regime fiscale "normale";
- poi deve verificare se la misura deroga a tale quadro;
- infine, spetta allo Stato membro dimostrare un’eventuale giustificazione connessa alla natura o struttura del sistema.
Nel caso di specie, la Corte osserva che il Tribunale aveva considerato le norme SEC come una logica distinta, complementare ma separabile dallo SGIS. Tuttavia, la Corte ritiene che, letti correttamente, i capitoli 5 e 9 del TIOPA completiassero lo SGIS seguendo la stessa logica territoriale: tassare gli utili che presentano un nesso territoriale sufficiente con il Regno Unito e contrastare costruzioni artificiose o erosione della base imponibile.
La Corte evidenzia che il tenore letterale delle disposizioni nazionali è compatibile con l’interpretazione del Regno Unito secondo cui:
- il capitolo 9 può operare senza passare preventivamente dal capitolo 5;
- le esenzioni dei prestiti ammissibili non sono una deroga a un regime autonomo, ma parte del meccanismo complessivo di delimitazione dell’onere fiscale SEC;
- non è corretto considerare il capitolo 5 come il regime normale e il capitolo 9 come semplice eccezione.
Inoltre, la Corte critica le distinzioni compiute dal Tribunale quanto a base imponibile, soggetti passivi, fatto generatore e meccanismi anti-doppia imposizione, ritenendole insufficienti a dimostrare la separabilità delle norme SEC dallo SGIS. La parte 2 del TIOPA, dedicata allo sgravio della doppia imposizione, conferma inoltre che tale aspetto non è peculiare delle sole norme SEC.
Decisione della Corte
Poiché la determinazione del quadro di riferimento è il punto di partenza dell’intera analisi della selettività, l’errore di diritto commesso dal Tribunale comporta l’annullamento della sentenza impugnata nel suo complesso.
La Corte decide anche definitivamente nel merito, ritenendo che la decisione della Commissione debba essere annullata per lo stesso vizio: la Commissione ha erroneamente fondato il rilievo di vantaggio selettivo su un quadro di riferimento limitato alle sole norme SEC, invece che sullo SGIS complessivamente considerato.
Principio affermato
In materia di aiuti di Stato fiscali, il quadro di riferimento non può essere definito in modo artificiosamente ristretto isolando alcune disposizioni nazionali dal sistema fiscale complessivo, se tali disposizioni sono inscindibilmente connesse a quest’ultimo e ne condividono la logica. Quando l’errore di delimitazione del quadro di riferimento altera la premessa dell’analisi comparativa, l’intera constatazione di selettività è viziata.
Spese
La Commissione è condannata alle spese relative alle impugnazioni e ai giudizi di primo grado, nei limiti indicati dal dispositivo. Il Regno Unito sopporta le proprie spese nella causa T-456/19.
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