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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-198/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2024. — Giacomo Santini e a. contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di trattamenti pensionistici da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Sostituzione delle decisioni del Parlamento – Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea. — Causa C-198/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta da ex deputati europei eletti in Italia contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il ricalcolo delle loro pensioni in base alla riduzione dei vitalizi dei deputati nazionali italiani. La Corte ritiene che le norme interne del Parlamento impongano un adeguamento dinamico e che tale meccanismo sia compatibile con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e diritto di proprietà. Respinge anche le censure sulla competenza del capo unità e sull’obbligo di motivazione rafforzata. Condanna i ricorrenti alle spese.

Impugnazione respinta: il Parlamento europeo poteva applicare ai vitalizi degli ex deputati eletti in Italia il meccanismo dinamico di adeguamento alle pensioni dei deputati nazionali, e le nuove decisioni sostitutive non facevano venir meno l’interesse a ricorrere.

La questione giuridica

Se, alla luce delle norme interne del Parlamento e del loro rapporto con la normativa italiana sopravvenuta, il Parlamento fosse tenuto ad adeguare in modo automatico e dinamico le pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia; se tale applicazione violasse i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e diritto di proprietà; se il capo unità fosse competente ad adottare le decisioni; e se la motivazione delle decisioni dovesse includere anche le ragioni di conformità al diritto dell’Unione.

Principio di diritto

Il Parlamento europeo era tenuto, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID e dell’articolo 75 delle misure di attuazione, ad applicare agli ex deputati europei interessati il regime dinamico di adeguamento alle regole italiane vigenti per i deputati nazionali, anche dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati; tale interpretazione non viola la certezza del diritto né il legittimo affidamento, perché i beneficiari non avevano diritto a un importo fisso e immutabile, e la restrizione del diritto di proprietà è giustificata da un obiettivo di interesse generale dell’Unione, ossia la parità di trattamento tra categorie di ex deputati. L’impugnazione è quindi respinta; inoltre, le nuove decisioni adottate dal Parlamento in corso di giudizio non fanno venir meno l’interesse ad agire quanto alle censure che possono ripetersi in futuro.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (allegato III), articoli 1, 2 e 3
  • Decisione 2005/684/CE, Euratom (Statuto dei deputati), articoli 25 e 28
  • Decisione 2009/C 159/01 del Parlamento europeo (misure di attuazione dello Statuto dei deputati), articoli 49, 73, 74 e 75
  • Deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana
  • Regolamento di procedura della Corte, articoli 62, 138 e 184

Adeguamento delle pensioni di ex deputati europei eletti in Italia in base alla riduzione dei vitalizi nazionali

La pronuncia riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento di alcune decisioni del Parlamento europeo relative al ricalcolo delle pensioni di ex deputati europei eletti in circoscrizioni italiane. Il contenzioso nasce dalla deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana, che ha rideterminato gli assegni vitalizi nazionali e che il Parlamento ha applicato, per rinvio, anche ai benefici pensionistici dei ricorrenti.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti sono ex deputati europei eletti in Italia, oppure loro eredi, titolari di pensioni di anzianità o di reversibilità riconosciute in base al precedente regime SID. Dopo l’entrata in vigore della deliberazione n. 14/2018, il Parlamento ha informato i ricorrenti che l’importo delle loro pensioni sarebbe stato rideterminato e, dal 1o gennaio 2019, ha proceduto alla riduzione delle prestazioni. Le decisioni controverse, adottate dal capo dell’unità competente, prevedevano anche il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Dinanzi al Tribunale i ricorrenti avevano dedotto otto motivi, fondati tra l’altro su incompetenza dell’autore degli atti, violazione delle norme interne del Parlamento, violazione dell’articolo 17 della Carta, dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e tutela dei diritti acquisiti. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la regolamentazione SID, in particolare l’allegato III, articoli 1, 2 e 3, che prevedeva una pensione provvisoria di cessata attività per i deputati europei quando il regime nazionale non fosse equivalente a quello dei deputati nazionali dello Stato membro di elezione. L’articolo 2, paragrafo 1, stabiliva che l’importo e le modalità della pensione corrispondessero esattamente a quelli della pensione dei membri della Camera bassa del parlamento nazionale.

Sono poi rilevanti lo Statuto dei deputati europei, in particolare gli articoli 25 e 28, e le misure di attuazione, soprattutto gli articoli 49, 73, 74 e 75. L’articolo 75 conserva il pagamento delle pensioni già in essere e i diritti maturati sotto il vecchio regime, mentre l’articolo 74 abroga la regolamentazione SID salvo le disposizioni transitorie. Sul versante nazionale, la deliberazione n. 14/2018 ha ricalcolato, dal 1o gennaio 2019, gli assegni vitalizi dei deputati italiani in base a un metodo contributivo.

Persistenza dell’interesse ad agire in appello

Prima di esaminare il merito, la Corte affronta la questione dell’interesse ad agire, poiché nel frattempo il Parlamento aveva adottato nuove decisioni sostitutive. La Corte osserva che l’interesse a ricorrere può persistere anche quando l’atto impugnato è stato sostituito, se la pronuncia può ancora procurare un beneficio alla parte e prevenire il rischio di reiterazione dell’illegittimità.

Nel caso di specie, il Parlamento aveva chiarito di intendere applicare in futuro il medesimo regime dinamico agli ex deputati europei interessati. Pertanto, i ricorrenti conservano interesse a contestare l’interpretazione delle norme interne del Parlamento, soprattutto quanto all’obbligo di applicare il regime dinamico, alla competenza del capo unità e all’asserita assenza di motivazione sulle ragioni di conformità al diritto dell’Unione.

Interpretazione delle norme interne del Parlamento: conferma del regime dinamico

La Corte conferma la lettura data dal Tribunale. Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID deriva che l’importo e le modalità della pensione provvisoria devono corrispondere esattamente alla pensione dei deputati della Camera bassa del parlamento nazionale; ne consegue che il Parlamento deve applicare agli ex deputati europei interessati le stesse regole di calcolo vigenti per i deputati nazionali. Questo rinvio è dinamico, ossia segue le modifiche sopravvenute del regime nazionale.

La Corte aggiunge che tale interpretazione è coerente con la finalità dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III, il quale contempla proprio i deputati eletti in Stati membri nei quali il regime nazionale non prevede una pensione equivalente. Lo scopo è garantire un trattamento omogeneo rispetto ai deputati europei eletti in Stati membri nei quali il regime nazionale coincide con quello dei deputati del parlamento nazionale.

L’articolo 75, paragrafo 1, delle misure di attuazione non vale a escludere questo meccanismo: la formula secondo cui le pensioni continuano a essere versate “in applicazione” dell’allegato III indica che il regime resta applicabile agli ex deputati che già percepivano la pensione prima del 14 luglio 2009. Il paragrafo 2, invece, riguarda i diritti maturati ma non ancora esigibili a tale data. L’articolo 28 dello Statuto dei deputati tutela soltanto i diritti pensionistici derivanti da regimi nazionali, non quelli fondati sull’allegato III.

Principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento

La Corte respinge anche le censure relative alla certezza del diritto e al legittimo affidamento. Ribadisce che il legittimo affidamento richiede assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti competenti; l’adesione al regime SID non garantiva agli interessati un importo fisso e immutabile della pensione, ma solo il diritto a una pensione determinata secondo il regime dinamico.

Quanto alla certezza del diritto, la Corte ricorda che le norme successive si applicano in linea di principio agli effetti futuri di situazioni sorte in precedenza e che un diritto pensionistico si considera acquisito, di regola, quando la pensione diviene esigibile. Ciò non impedisce però che le modalità di calcolo siano modificate per il futuro, purché in base a una disciplina chiara e previa. Nel caso concreto, la Corte considera corretta la conclusione del Tribunale secondo cui le norme interne del Parlamento erano compatibili con questo principio.

Diritto di proprietà e articolo 17 della Carta

La Corte ammette che la riduzione dell’importo della pensione incide sul diritto di proprietà dei ricorrenti e costituisce una restrizione ai sensi dell’articolo 17 della Carta, da leggere in combinato con l’articolo 52, paragrafo 1. Tuttavia, corregge parzialmente il ragionamento del Tribunale: gli obiettivi della deliberazione italiana n. 14/2018, in quanto obiettivi puramente nazionali, non possono di per sé giustificare la restrizione, dato che le pensioni sono versate in base a un regime di diritto dell’Unione e a carico del bilancio dell’Unione.

Malgrado questo errore, la Corte sostituisce la motivazione e conferma il dispositivo: il regime dinamico perseguisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, ossia la parità di trattamento tra i deputati europei che si trovano in situazioni nazionali differenti ma analoghe. L’applicazione del rinvio dinamico è necessaria per mantenere tale equivalenza. La restrizione del diritto di proprietà è dunque giustificata, prevista dalla disciplina applicabile e non lesiva del contenuto essenziale del diritto.

Competenza del capo unità e motivazione delle decisioni

Sul quinto motivo, la Corte conferma che il capo unità era competente ad adottare le decisioni controverse in forza della delega contenuta nella decisione FINS/2019-01 del direttore generale delle finanze del Parlamento. L’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento non riserva all’Ufficio di presidenza una competenza esclusiva per gli atti di straordinaria amministrazione, né esclude la delega nei casi in questione. La censura relativa alla pretesa incompetenza è quindi infondata.

Sul sesto motivo, la Corte afferma che l’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE impone di spiegare le ragioni interne all’atto che giustificano l’applicazione del regime di calcolo, ma non di illustrare anche perché l’amministrazione ritenga tale applicazione conforme ai principi generali del diritto dell’Unione e alla Carta. Non era quindi necessario che le decisioni controverse contenessero una motivazione autonoma sulla compatibilità con i diritti fondamentali.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. I ricorrenti sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale dell’unionestatuto dei deputati europeipensioni e vitaliziprincipi generali del diritto dell’unionediritto di proprietà e carta dei diritti fondamentali

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