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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-512/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2024. — Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) e.a. contro Banca centrale europea. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate – Opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata. — Cause riunite C-512/22 P e C-513/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie le impugnazioni di Fininvest e degli aventi causa di Silvio Berlusconi, annullando la sentenza del Tribunale e la decisione BCE che si era opposta all’acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum. Secondo la Corte, non vi era stata una nuova acquisizione nel 2016: la partecipazione era stata soltanto mantenuta, mentre il mutamento della sua struttura giuridica non bastava a far sorgere un nuovo obbligo di notifica. La BCE ha quindi applicato illegittimamente in modo retroattivo la disciplina CRD IV.

Impugnazione contro una decisione BCE di opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio: nozione autonoma di acquisizione, impossibilità di fondare l’obbligo di notifica su una mera ristrutturazione interna e divieto di applicazione retroattiva della disciplina CRD IV.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia erroneamente qualificato come "acquisizione di una partecipazione qualificata" la vicenda societaria del 2015-2016, ritenendo che la fusione di Mediolanum in Banca Mediolanum e l’annullamento dell’ordine della Banca d’Italia avessero fatto sorgere una nuova partecipazione qualificata soggetta a controllo BCE; se la nozione di acquisizione potesse dipendere dal diritto nazionale o dalla trasformazione da partecipazione indiretta a diretta; e se la BCE avesse applicato retroattivamente gli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE a una partecipazione già detenuta da lungo tempo.

Principio di diritto

La Corte afferma che la nozione di "acquisizione di una partecipazione qualificata" in un ente creditizio è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente senza rinvio al diritto nazionale salvo espressa previsione; essa non può essere desunta dalla sola trasformazione della struttura giuridica di una partecipazione già esistente, come il passaggio da partecipazione indiretta a diretta o una riorganizzazione infragruppo che non muti il quantum effettivo della partecipazione. Inoltre, gli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE non si applicano retroattivamente a partecipazioni qualificate già detenute prima della loro entrata in vigore: se il soggetto non ha realmente acquisito una nuova partecipazione qualificata dopo tale data, la BCE non può opporsi sulla base di tali disposizioni. Nel caso concreto, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo nel merito, annulla la decisione BCE del 25 ottobre 2016.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, punto 33, della direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 22 del testo unico bancario italiano (TUB)
  • Articolo 19 del testo unico bancario italiano (TUB)
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Impugnazione contro la decisione BCE su partecipazione qualificata in Banca Mediolanum

La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide su due impugnazioni riunite proposte da Finanziaria d’investimento Fininvest SpA e dagli aventi causa di Silvio Berlusconi contro la sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2022. La controversia riguarda la decisione della BCE del 25 ottobre 2016 con cui l’istituzione si era opposta all’acquisizione di una partecipazione qualificata nel capitale di Banca Mediolanum.

Contesto normativo

La vicenda si colloca nel quadro della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1024/2013 (regolamento MVU). La CRD IV disciplina la notifica e la valutazione dei progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate; il regolamento MVU attribuisce alla BCE il compito di valutare tali acquisizioni negli Stati membri partecipanti.

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 22 della direttiva 2013/36/UE, sulla notifica preventiva dei progetti di acquisizione;
  • l’articolo 23 della medesima direttiva, sui criteri di valutazione e sulla possibilità di opposizione;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento n. 575/2013, che definisce la partecipazione qualificata;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 15 del regolamento n. 1024/2013, relativi ai compiti della BCE e al procedimento di valutazione.

Fatti essenziali

Fininvest deteneva una partecipazione rilevante in Mediolanum; Silvio Berlusconi era socio di controllo di Fininvest. A seguito di una condanna penale per frode fiscale, la Banca d’Italia aveva ritenuto Berlusconi non più in possesso del requisito di onorabilità e, con decisione del 7 ottobre 2014, aveva ordinato la cessione della partecipazione eccedente il 9,99% e sospeso i diritti di voto sulle quote da cedere.

Successivamente il Consiglio di Stato italiano ha annullato quella decisione. Nel frattempo, Mediolanum è stata incorporata dalla sua controllata Banca Mediolanum. Le autorità italiane e la BCE hanno quindi considerato che Fininvest e Berlusconi avessero acquisito una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum e hanno attivato il procedimento di valutazione, conclusosi con la decisione BCE di opposizione.

Questioni esaminate in impugnazione

Le censure vertevano, in sostanza, su tre aspetti:

  • se i ricorrenti avessero davvero acquisito nel 2016 una nuova partecipazione qualificata;
  • se la nozione di acquisizione dovesse essere letta alla luce del diritto nazionale italiano;
  • se la BCE avesse applicato retroattivamente la CRD IV a una partecipazione già detenuta dal 1996.

Ricevibilità delle impugnazioni

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE. La riabilitazione di Silvio Berlusconi intervenuta nel 2018 non privava i ricorrenti dell’interesse a impugnare, perché non produceva il medesimo effetto dell’annullamento della decisione BCE. Inoltre, le impugnazioni non si limitavano a reiterare gli argomenti di primo grado, ma contestavano specificamente errori di diritto della sentenza impugnata.

Nozione autonoma di acquisizione di partecipazione qualificata

La Corte ribadisce che la nozione di partecipazione qualificata e quella di acquisizione di una partecipazione qualificata sono nozioni autonome di diritto dell’Unione. Né la direttiva CRD IV né il regolamento MVU rinviano al diritto nazionale per definirle, sicché devono ricevere un’interpretazione uniforme in tutta l’Unione.

Ne discende che il Tribunale ha errato nel ritenere che la sola trasformazione della struttura giuridica della partecipazione potesse integrare un’"acquisizione". La natura diretta o indiretta della partecipazione non è decisiva di per sé: ciò che conta è l’effettiva acquisizione di un controllo o di un’influenza qualificata sull’ente creditizio.

Errore del Tribunale nella ricostruzione dei fatti

La Corte rileva inoltre uno snaturamento della portata della decisione della Banca d’Italia del 7 ottobre 2014. Quella decisione non aveva ridotto immediatamente la partecipazione di Fininvest al 9,99%, ma aveva soltanto ordinato la cessione della parte eccedente tale soglia entro un termine di trenta mesi e sospeso i diritti di voto. Poiché la cessione non era ancora avvenuta, la partecipazione originaria non era stata effettivamente ridotta.

Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel ritenere che la sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016 avesse fatto "riacquistare" ai ricorrenti una partecipazione qualificata: quella sentenza aveva semplicemente annullato l’ordine di cessione, riportando i ricorrenti alla situazione anteriore.

Esclusione dell’applicazione retroattiva della direttiva CRD IV

La Corte afferma che gli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE si applicano solo alle acquisizioni di partecipazioni qualificate successive alla loro entrata in vigore. Poiché i ricorrenti avevano già detenuto dal 1996 una partecipazione qualificata, e nel 2016 avevano solo mantenuto tale posizione senza acquisirne una nuova, la BCE non poteva applicare loro retroattivamente la disciplina CRD IV.

Decisione finale nel merito

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, ritenendo lo stato degli atti sufficiente, decide definitivamente la controversia anche sul ricorso di primo grado. Accoglie il primo motivo proposto in primo grado e annulla la decisione BCE del 25 ottobre 2016, senza esaminare gli altri motivi.

Spese

La BCE, soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Fininvest e dagli aventi causa di Silvio Berlusconi, sia in primo grado sia in impugnazione. La Commissione europea, intervenuta in primo grado, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariapartecipazioni qualificatemeccanismo di vigilanza unicodiritto bancario europeoeffetti nel tempo delle direttive UE

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