Corte di giustizia, Sentenza C-23/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2024. — Commissione europea contro Repubblica di Malta. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5, articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1 – Regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici – Potere di deroga degli Stati membri ai fini della ricerca – Presupposti. — Causa C-23/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro Malta per un regime derogatorio che consentiva la cattura di sette specie di fringillidi vivi ai fini della ricerca. Pur ritenendo ricevibile il ricorso anche rispetto alle modifiche intervenute nel 2021 e nel 2022, la Corte ha rilevato che le dichiarazioni autorizzative non contenevano una motivazione precisa e adeguata sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Per questo ha dichiarato l’inadempimento di Malta e l’ha condannata alle spese.
Inadempimento della Repubblica di Malta per un regime derogatorio di cattura di fringillidi vivi ai fini della ricerca, privo di adeguata motivazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti ex direttiva uccelli
La questione giuridica
Se la Repubblica di Malta, adottando e mantenendo un regime derogatorio che consente la cattura mediante trappole di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici ai fini della ricerca, abbia violato gli articoli 5 e 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva, in particolare per mancanza di una motivazione precisa e adeguata sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti e, più in generale, per difetto dei presupposti della deroga per ricerca.
Principio di diritto
Uno Stato membro può avvalersi della deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE solo se il suo quadro normativo e le singole decisioni di autorizzazione contengono una motivazione precisa e adeguata che dimostri, con riferimento concreto, l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti; non basta menzionare in modo astratto tale assenza o rinviare a documenti generici. Poiché le dichiarazioni maltesi autorizzative dei periodi di ricerca non fornivano tale motivazione, la Corte ha dichiarato che Malta è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 8, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 2009/147/CE
- Articolo 2 della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 5 della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE
- Allegato IV, lettera a), della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento di Malta per la deroga alla cattura di fringillidi vivi ai fini della ricerca
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Malta in materia di protezione degli uccelli selvatici. La Corte esamina un regime derogatorio nazionale che consente la cattura di sette specie di fringillidi vivi nell’ambito di periodi di ricerca finalizzati a determinare la popolazione di riferimento maltese.
Fatti e contesto normativo dell’Unione
La direttiva 2009/147/CE impone agli Stati membri un regime generale di protezione degli uccelli selvatici. In particolare, l’articolo 5 vieta la cattura e la detenzione deliberata degli uccelli, mentre l’articolo 8, paragrafo 1, vieta l’uso di mezzi o metodi di cattura in massa o non selettivi, tra cui reti e trappole, richiamati nell’allegato IV, lettera a). L’articolo 9, paragrafo 1, consente deroghe solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, tra l’altro per fini di ricerca; il paragrafo 2 impone inoltre che la deroga indichi specie, mezzi, circostanze, autorità competente e controlli.
Il regime maltese contestato
La sentenza descrive una sequenza di atti normativi maltesi: norme quadro del 2020 e dichiarazione del 2020, poi norme quadro del 2021 e dichiarazione del 2021, quindi modifiche del 2022 e dichiarazione del 2022. Tali atti consentivano la cattura, mediante reti da uccellagione, di fringuello, fanello, cardellino, verdone, frosone, verzellino e lucherino, per attività di ricerca finalizzate a raccogliere dati sul controllo degli anelli e sull’inanellamento, così da determinare la popolazione di riferimento delle specie a Malta.
Procedimento precontenzioso e ricevibilità
La Commissione aveva già contestato a Malta un precedente regime derogatorio fondato sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), poi dichiarato illegittimo dalla Corte nella sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (C‑557/15). Dopo il nuovo regime del 2020, la Commissione ha inviato lettera di diffida e parere motivato, ritenendo che il sistema non fosse giustificato ai fini della ricerca e che non fosse dimostrata l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti. La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da Malta: il ricorso si fonda sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato e le modifiche introdotte nel 2021 non sono tali da trasformare il comportamento contestato in un regime del tutto diverso. Inoltre, l’oggetto del ricorso è sufficientemente definito e non compromette i diritti di difesa dello Stato membro.
Ragionamento della Corte sulla deroga per ricerca
La Corte ricorda che la conservazione degli uccelli è l’obiettivo principale della direttiva e che le deroghe dell’articolo 9 sono di stretta interpretazione. Il quadro nazionale deve essere chiaro e preciso e imporre alle autorità di tener conto dei criteri di deroga; inoltre, l’autorità che concede la deroga deve fornire una motivazione precisa e adeguata. Nel caso di specie, la normativa maltese di base richiamava correttamente l’articolo 9 della direttiva e imponeva al Ministro di verificare l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Tuttavia, le dichiarazioni del 2020, del 2021 e del 2022 che autorizzavano i periodi di ricerca non contenevano una motivazione concreta e specifica su tale assenza. La mera menzione dell’assenza di soluzioni alternative, accompagnata dal rinvio alle raccomandazioni del comitato ornitologico, non bastava: mancava la spiegazione del perché non fossero stati considerati o preferiti altri metodi scientifici comuni in ornitologia.
Esito sui motivi dedotti
La Corte accoglie il motivo relativo al difetto di motivazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Di conseguenza, non esamina gli ulteriori motivi della Commissione relativi alla mancata dimostrazione dell’inesistenza di soluzioni alternative e alla pretesa mancanza di un autentico obiettivo di ricerca, ritenendo sufficiente il vizio già accertato.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica di Malta, adottando un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi delle sette specie di fringillidi indicate, è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1. Malta è inoltre condannata alle spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che, per derogare al divieto generale di cattura degli uccelli selvatici ai fini della ricerca, non è sufficiente un riferimento astratto all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti: occorre una motivazione precisa, concreta e controllabile che dimostri perché non siano praticabili alternative scientifiche adeguate.
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