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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-725/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2024. — Maria Teresa Coppo Gavazzi e a. contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione di una deliberazione in materia di trattamenti pensionistici da parte della Camera dei deputati italiana – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Sostituzione delle decisioni del Parlamento europeo – Persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea. — Causa C-725/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione proposta da numerosi ex deputati europei eletti in Italia contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la riduzione delle loro pensioni da parte del Parlamento europeo. Ha riconosciuto la persistenza dell’interesse ad agire, nonostante le nuove decisioni adottate dal Parlamento in corso di causa, perché permaneva il rischio di reiterazione dell’interpretazione contestata. Nel merito, ha confermato che il Parlamento poteva applicare il regime dinamico previsto dalle norme interne e ha escluso la violazione dei principi invocati, nonché della normativa sulla motivazione.

Impugnazione respinta: il Parlamento europeo poteva adeguare dinamicamente le pensioni degli ex deputati eletti in Italia alle modifiche del trattamento pensionistico dei deputati nazionali italiani; persisteva l’interesse ad agire e non vi erano errori di diritto nella sentenza del Tribunale.

La questione giuridica

Se, dopo la sostituzione delle decisioni impugnate con nuove decisioni del Parlamento, i ricorrenti conservassero interesse ad agire in impugnazione; se l’articolo 75 delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati consentisse l’applicazione dinamica dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID alle pensioni degli ex deputati eletti in Italia; se tale applicazione violasse i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e il diritto di proprietà; se il capo unità fosse competente ad adottare le decisioni controverse e se queste fossero sufficientemente motivate ai sensi dell’articolo 296 TFUE.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, per gli ex deputati europei eletti in Italia che rientrano nell’articolo 75 delle misure di attuazione, il Parlamento è tenuto ad applicare il regime pensionistico "dinamico" dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, cioè ad adeguare l’importo delle pensioni alle modifiche del trattamento dei deputati nazionali italiani. Tale applicazione non viola, di per sé, i diritti acquisiti, la certezza del diritto o il legittimo affidamento, e costituisce una restrizione del diritto di proprietà giustificata da un obiettivo di interesse generale dell’Unione, quale la parità di trattamento tra categorie comparabili di ex deputati; l’impugnazione è stata quindi respinta, con conferma della sentenza del Tribunale, mentre gli errori di motivazione individuati nella sentenza impugnata non erano idonei a determinarne l’annullamento perché il dispositivo restava fondato su altre ragioni di diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento europeo
  • Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (regolamentazione SID), allegato III, articoli 1, 2 e 3
  • Decisione 2005/684/CE, Euratom, statuto dei deputati del Parlamento europeo, articoli 25 e 28
  • Decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, misure di attuazione dello statuto dei deputati, articoli 49, 73, 74 e 75
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Riduzione delle pensioni di ex deputati europei eletti in Italia e impugnazione della sentenza del Tribunale

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020 nella causa Coppo Gavazzi e a./Parlamento. I ricorrenti sono numerosi ex deputati europei eletti in circoscrizioni italiane, o loro aventi causa, e contestano le decisioni del Parlamento europeo che hanno ridotto le loro pensioni in conseguenza della deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana.

Contesto normativo

La controversia si inserisce nel sistema pensionistico dei deputati europei disciplinato dalla regolamentazione SID e, dopo il 14 luglio 2009, dallo Statuto dei deputati e dalle misure di attuazione.

Le disposizioni centrali sono:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione SID, secondo cui importo e modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente alla pensione dei membri della Camera bassa del parlamento dello Stato membro di elezione;
  • l’articolo 75 delle misure di attuazione, che conserva il versamento di talune pensioni già in essere e i diritti alla pensione di anzianità maturati prima del 14 luglio 2009;
  • l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento, relativo alle decisioni finanziarie, organizzative e amministrative concernenti i deputati;
  • l’articolo 17 della Carta e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, per il diritto di proprietà e le condizioni delle restrizioni.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti percepivano pensioni di anzianità o di reversibilità collegate al regime dell’allegato III della regolamentazione SID. Nel 2019 il Parlamento ha comunicato che, a seguito dell’entrata in vigore della deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana, gli importi delle pensioni sarebbero stati ricalcolati e, in concreto, ridotti con effetto dal 1° gennaio 2019.

Le decisioni controverse dell’11 aprile 2019 prevedevano anche un termine per osservazioni, decorso il quale gli effetti sarebbero divenuti definitivi, con possibile recupero delle somme versate in eccesso. Il Tribunale ha respinto i ricorsi di annullamento, salvo dichiarare irricevibile il ricorso della sig.ra Panusa.

Svolgimento dell’impugnazione e questione preliminare sull’interesse ad agire

In pendenza del giudizio di impugnazione, il Parlamento ha adottato nuove decisioni nel 2022, sostituendo quelle controverse. La Corte ha comunque riconosciuto che i ricorrenti conservavano interesse ad agire, perché il Parlamento aveva chiarito di voler continuare ad applicare in futuro il medesimo "regime dinamico" in caso di modifiche della normativa nazionale e perché l’interpretazione contestata poteva essere reiterata in decisioni analoghe.

La Corte ha quindi ritenuto che l’impugnazione conservasse il proprio oggetto nei limiti in cui era diretta contro i capi della sentenza del Tribunale che costituivano il necessario fondamento delle valutazioni su: applicabilità del regime dinamico, competenza del capo unità, e obbligo di motivazione.

Primo motivo di impugnazione: applicazione del regime dinamico, certezza del diritto, legittimo affidamento e diritto di proprietà

La Corte ha respinto il primo motivo, confermando che il Tribunale aveva correttamente interpretato l’articolo 75 delle misure di attuazione e l’allegato III della regolamentazione SID.

Ha rilevato che:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III impone che la pensione segua esattamente le regole applicabili ai membri della Camera bassa nazionale dello Stato di elezione;
  • l’articolo 75 mantiene applicabile tale regime per le pensioni già in essere e per i diritti maturati prima del 14 luglio 2009;
  • i "diritti alla pensione di anzianità maturati" non equivalgono a un importo fisso e immutabile della pensione, ma ai diritti derivanti dai contributi versati e dalla base di calcolo prevista dal regime.

Ne consegue che la riduzione dell’importo della pensione non lede, di per sé, il diritto acquisito a pensione, purché rimanga rispettato il regime che collega la pensione alle regole nazionali applicabili ai deputati italiani. La Corte ha inoltre confermato che non vi era violazione del principio di legittimo affidamento, poiché i ricorrenti avevano solo la garanzia di ricevere una pensione secondo il regime dinamico, non un importo fisso e cristallizzato.

Quanto al diritto di proprietà, la Corte ha riconosciuto che la riduzione dell’importo della pensione costituisce una restrizione di tale diritto, ma ha ritenuto la restrizione giustificata: l’applicazione del regime dinamico realizza un obiettivo di interesse generale dell’Unione, vale a dire assicurare parità di trattamento tra gli ex deputati europei interessati. Ha precisato che il Tribunale aveva errato nel richiamare gli obiettivi della deliberazione italiana per giustificare la restrizione, ma che il dispositivo restava comunque corretto perché la restrizione era giustificata dall’obiettivo unionale di uguaglianza di trattamento.

Sulla certezza del diritto, la Corte ha ricordato che non esiste un principio generale per cui i diritti acquisiti non possano mai essere modificati o ridotti; nel caso di specie, la disciplina interna del Parlamento consentiva la modifica degli importi futuri delle pensioni nel rispetto del regime dinamico.

Secondo motivo di impugnazione: base giuridica, competenza del capo unità e motivazione

La prima parte del secondo motivo è stata respinta: la Corte ha confermato che l’articolo 74 delle misure di attuazione non esclude l’applicazione futura dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III nei confronti degli ex deputati interessati. Il riferimento transitorio dell’articolo 75 non cristallizza l’importo della pensione nel tempo, ma conserva il regime dinamico per le prestazioni già in corso o per i diritti maturati.

La seconda parte è stata anch’essa respinta. La Corte ha ritenuto che il capo unità fosse stato validamente delegato a operare come ordinatore subdelegato per la linea di bilancio pertinente, con ampia competenza ad accertare, liquidare e ordinare pagamenti e recuperi. Inoltre, l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno non riserva all’Ufficio di presidenza una competenza esclusiva per gli atti asseritamente di "straordinaria amministrazione".

La terza parte, relativa alla motivazione, è stata dichiarata irricevibile perché mirava, in sostanza, a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova oppure introduceva censure non sollevate in primo grado. La Corte ha quindi confermato la decisione del Tribunale di non esaminare oltre il difetto di motivazione.

Terzo motivo di impugnazione: interesse ad agire della sig.ra Panusa

Il terzo motivo, riferito solo alla sig.ra Panusa, è stato dichiarato non rilevante ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata. Gli elementi contestati non costituivano il necessario fondamento di una delle valutazioni decisive del Tribunale, sicché non occorreva esaminarlo.

Dispositivo e portata della sentenza

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e ha condannato i ricorrenti alle spese. La decisione conferma la legittimità, sotto il profilo del diritto dell’Unione, del meccanismo con cui il Parlamento europeo adegua le pensioni degli ex deputati eletti in Italia alle modifiche intervenute nel trattamento pensionistico dei deputati nazionali italiani, nei limiti delle norme interne applicabili e del regime transitorio previsto dallo Statuto dei deputati e dalle misure di attuazione.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • l’interesse ad agire può persistere anche quando l’atto impugnato sia sostituito, se sussiste il rischio di reiterazione dell’illegittimità;
  • i diritti pensionistici acquisiti non coincidono necessariamente con un importo immutabile della prestazione;
  • il legittimo affidamento richiede assicurazioni precise e incondizionate, non desumibili dal solo accesso volontario a un regime che rinvia alle regole nazionali;
  • una restrizione del diritto di proprietà può essere giustificata se prevista dalla normativa applicabile e finalizzata a un obiettivo di interesse generale dell’Unione, come la parità di trattamento.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale uestatus dei deputati europeipensioni e previdenza dei deputati europeiprincipi generali del diritto dell’unionecontrollo giurisdizionale e impugnazione

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