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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34009/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato al quale era contestato di avere promosso, costituito, organizzato e partecipato a un’associazione dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina dalla Colombia e dal Venezuela verso vari Paesi europei, in particolare l’Italia, indicata come “Cartello dei Los Mellizos”. Con sentenza del 3 marzo 2026, il Tribunale di Bari dichiarò la propria incompetenza per territorio e dispose la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Trani. Il Procuratore della Repubblica di Bari ricorse per cassazione deducendo, con un unico motivo, l’abnormità funzionale del provvedimento: dopo aver dichiarato la propria incompetenza, il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti direttamente al giudice ritenuto competente, non al relativo pubblico ministero. La soluzione adottata avrebbe determinato un’indebita regressione e la stasi del procedimento, poiché la Procura di Trani non avrebbe potuto esercitare l’azione penale né trasmettere gli atti alla Procura di Bari, indicata come titolare di tale potere.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha precisato che, nei procedimenti per i reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché direttamente al giudice competente è giustificata quando la declaratoria di incompetenza comporti un mutamento della competenza distrettuale, così da salvaguardare i diritti dell’imputato e le prerogative dell’ufficio requirente competente. Nel caso in esame, invece, la questione riguardava la competenza territoriale infra-distrettuale e non mutavano né il pubblico ministero titolare dell’azione penale né il giudice dell’udienza preliminare: gli atti dovevano quindi essere trasmessi direttamente al giudice competente. L’invio alla Procura di Trani, che non poteva esercitare l’azione penale né inoltrare gli atti alla Procura di Bari senza contraddire il provvedimento, ha prodotto una regressione e una stasi procedimentale, rendendo il provvedimento abnorme. Il testo fornito non riporta il dispositivo conclusivo successivo alla motivazione.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. «solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto»

    La regola della trasmissione degli atti al pubblico ministero, elaborata per salvaguardare la possibilità di accesso ai riti alternativi davanti al giudice naturale, opera quando la declaratoria mette in discussione la competenza distrettuale; non opera per una mera questione di competenza territoriale infra-distrettuale.

  • art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.

    è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso

    Nel caso di incompetenza territoriale infra-distrettuale per un reato rientrante nella disposizione, il giudice distrettuale del dibattimento che dichiara la propria incompetenza deve trasmettere gli atti al giudice competente; la trasmissione al pubblico ministero presso tale giudice è abnorme.

  • artt. 23 e 24 c.p.p.

    il Giudice delle leggi (sent. Corte cost. n. 104 del 2001) escluse, infatti l'illegittimità degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La disciplina, come interpretata dalla Corte costituzionale, non impone sempre la trasmissione degli atti al pubblico ministero nei procedimenti per i reati di competenza distrettuale: la soluzione dipende dal fatto che la declaratoria incida o meno sulla competenza distrettuale e sugli uffici competenti nelle fasi precedenti al dibattimento.

Massime di principio

  • In caso di incompetenza territoriale infra-distrettuale, quando restano invariati il pubblico ministero titolare dell’azione penale e il giudice dell’udienza preliminare competente, il giudice dibattimentale che declina la propria competenza deve trasmettere gli atti direttamente al giudice ritenuto competente.
  • La trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente è funzionale alla tutela dei diritti dell’imputato e delle prerogative dell’ufficio requirente quando la declaratoria comporta un mutamento della competenza distrettuale; non è giustificata dalla sola diversa competenza territoriale tra tribunali appartenenti allo stesso distretto.
  • È abnorme il provvedimento che, dichiarata l’incompetenza territoriale in un caso di competenza infra-distrettuale, invii gli atti al pubblico ministero anziché al giudice competente, quando tale statuizione determina una regressione e una stasi del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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