Cassazione Penale, Sentenza n. 34009/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato al quale era contestato di avere promosso, costituito, organizzato e partecipato a un’associazione dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina dalla Colombia e dal Venezuela verso vari Paesi europei, in particolare l’Italia, indicata come “Cartello dei Los Mellizos”. Con sentenza del 3 marzo 2026, il Tribunale di Bari dichiarò la propria incompetenza per territorio e dispose la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Trani. Il Procuratore della Repubblica di Bari ricorse per cassazione deducendo, con un unico motivo, l’abnormità funzionale del provvedimento: dopo aver dichiarato la propria incompetenza, il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti direttamente al giudice ritenuto competente, non al relativo pubblico ministero. La soluzione adottata avrebbe determinato un’indebita regressione e la stasi del procedimento, poiché la Procura di Trani non avrebbe potuto esercitare l’azione penale né trasmettere gli atti alla Procura di Bari, indicata come titolare di tale potere.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha precisato che, nei procedimenti per i reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché direttamente al giudice competente è giustificata quando la declaratoria di incompetenza comporti un mutamento della competenza distrettuale, così da salvaguardare i diritti dell’imputato e le prerogative dell’ufficio requirente competente. Nel caso in esame, invece, la questione riguardava la competenza territoriale infra-distrettuale e non mutavano né il pubblico ministero titolare dell’azione penale né il giudice dell’udienza preliminare: gli atti dovevano quindi essere trasmessi direttamente al giudice competente. L’invio alla Procura di Trani, che non poteva esercitare l’azione penale né inoltrare gli atti alla Procura di Bari senza contraddire il provvedimento, ha prodotto una regressione e una stasi procedimentale, rendendo il provvedimento abnorme. Il testo fornito non riporta il dispositivo conclusivo successivo alla motivazione.
Norme richiamate
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. «solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto»
La regola della trasmissione degli atti al pubblico ministero, elaborata per salvaguardare la possibilità di accesso ai riti alternativi davanti al giudice naturale, opera quando la declaratoria mette in discussione la competenza distrettuale; non opera per una mera questione di competenza territoriale infra-distrettuale.
art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.
è abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso
Nel caso di incompetenza territoriale infra-distrettuale per un reato rientrante nella disposizione, il giudice distrettuale del dibattimento che dichiara la propria incompetenza deve trasmettere gli atti al giudice competente; la trasmissione al pubblico ministero presso tale giudice è abnorme.
artt. 23 e 24 c.p.p.
il Giudice delle leggi (sent. Corte cost. n. 104 del 2001) escluse, infatti l'illegittimità degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La disciplina, come interpretata dalla Corte costituzionale, non impone sempre la trasmissione degli atti al pubblico ministero nei procedimenti per i reati di competenza distrettuale: la soluzione dipende dal fatto che la declaratoria incida o meno sulla competenza distrettuale e sugli uffici competenti nelle fasi precedenti al dibattimento.
Massime di principio
- In caso di incompetenza territoriale infra-distrettuale, quando restano invariati il pubblico ministero titolare dell’azione penale e il giudice dell’udienza preliminare competente, il giudice dibattimentale che declina la propria competenza deve trasmettere gli atti direttamente al giudice ritenuto competente.
- La trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente è funzionale alla tutela dei diritti dell’imputato e delle prerogative dell’ufficio requirente quando la declaratoria comporta un mutamento della competenza distrettuale; non è giustificata dalla sola diversa competenza territoriale tra tribunali appartenenti allo stesso distretto.
- È abnorme il provvedimento che, dichiarata l’incompetenza territoriale in un caso di competenza infra-distrettuale, invii gli atti al pubblico ministero anziché al giudice competente, quando tale statuizione determina una regressione e una stasi del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33987/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33988/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33989/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33991/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33992/2026 del 22/09/2026
- Sentenza penale · 22 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33993/2026 del 22/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →