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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11639 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania relativa alla TARSU per l'anno 2002, deducendo: la decadenza del Comune dal potere di accertamento, sostenendo che fosse applicabile il termine triennale; l'erronea tassazione di alcune superfici aziendali, in particolare parte dell'area di stoccaggio e l'officina, ritenute destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; e un vizio di motivazione sulla natura industriale delle aree. La società ha inoltre invocato il giudicato esterno derivante da sentenze relative ad altre annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'avviso di accertamento notificato il 27 ottobre 2007 per l'anno 2002, poiché la legge n. 296 del 2006 ha previsto il termine quinquennale e tale disciplina si applica anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007. Ha escluso che sentenze riferite ad altre annualità potessero formare giudicato esterno, poiché ogni periodo d'imposta può dipendere da situazioni fattuali differenti. Quanto alle superfici residue, la società non ha dimostrato né la precisa delimitazione delle aree escluse, né la produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, né il loro avvio al recupero. È stata confermata quindi la tassazione della superficie residua di 2.488 mq, mentre erano già state escluse le superfici industriali pari a 23.860 mq. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171

    Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Il termine quinquennale di accertamento si applica anche ai rapporti tributari relativi ad annualità anteriori all'entrata in vigore della legge, compresa la TARSU del 2002.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 68, 70 e 71

    La tassa riguarda le superfici occupate o detenute, salvo le aree escluse secondo la disciplina applicabile. Il contribuente deve denunciare e fornire le informazioni necessarie per individuare e delimitare le superfici non imponibili; il previgente termine triennale è stato sostituito, per effetto della legge n. 296 del 2006, dal termine quinquennale.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)

    A partire dal 1997 i Comuni hanno il potere di stabilire, tramite regolamento, se determinati rifiuti speciali prodotti da attività economiche siano assimilati ai rifiuti urbani, anche in relazione alla qualità e alla quantità.

  • Legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3

    L'abrogazione dell'assimilazione automatica dei rifiuti prodotti dalle attività economiche rende determinanti le disposizioni dei regolamenti comunali sull'assimilazione ai rifiuti urbani.

  • D.Lgs. 22/1997, disciplina sull'avvio al recupero

    Anche quando i rifiuti siano assimilati agli urbani, l'eventuale sottrazione alla privativa comunale o l'accesso a riduzioni o esenzioni richiede la prova dell'effettivo avvio al recupero e della ricorrenza delle condizioni previste.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, 378 e 384

    Le norme disciplinano i motivi del ricorso per cassazione, il deposito della memoria e la possibilità della Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata, lasciando fermo il dispositivo.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti dei tributi locali relativi ad annualità precedenti al 2007, il termine quinquennale previsto dalla legge n. 296 del 2006 può rendere tempestivo un avviso notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dovuto.
  • Il riconoscimento dell'esenzione o dell'esclusione dalla TARSU per aree industriali non opera automaticamente: il contribuente deve indicare con precisione e provare la delimitazione delle superfici interessate.
  • La mera destinazione industriale di un'area non è sufficiente a escluderla dalla tassazione; occorre dimostrare che vi siano prodotti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, secondo il regolamento comunale applicabile.
  • La classificazione dei rifiuti dipende in modo decisivo dal regolamento comunale vigente nell'annualità considerata; non è sufficiente richiamare genericamente la natura produttiva o industriale dell'attività.
  • Le agevolazioni o esclusioni connesse all'avvio al recupero richiedono la prova documentale dell'effettivo recupero dei rifiuti e del rispetto delle condizioni normative.
  • Le sentenze relative ad altre annualità non producono automaticamente giudicato esterno per il periodo controverso, perché la situazione concreta, la produzione dei rifiuti e la disciplina applicata possono variare da un anno all'altro.

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