Sentenza n. 2010/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 78 del 13 febbraio 2025, che aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente il diritto a 500 euro per la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/25, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 78/2025, passata in giudicato, che aveva accertato per ciascuna il diritto al beneficio annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/25 e condannato il Ministero ad accreditarlo, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto era maturato sino all’effettiva attribuzione. Hanno dedotto la persistente mancata esecuzione del titolo e chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la notificazione del titolo al Ministero il 13 febbraio 2025, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni e il passaggio in giudicato attestato il 27 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni e il passaggio in giudicato della sentenza. Ha accolto la domanda e ordinato al Ministero, se non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha escluso dall’esecuzione in questa sede la condanna alle spese contenuta nel titolo, perché estranea alla domanda di ottemperanza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Ha condannato il Ministero a pagare le spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e agli accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
In sede di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato e può fissare un termine per l’adempimento; l’esecuzione deve restare entro l’oggetto della domanda, che nel caso concreto non comprendeva la condanna alle spese disposta dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
Per l’ammissibilità dell’ottemperanza contro un’amministrazione, il giudice ha verificato che fossero trascorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
- In accoglimento della domanda di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza.
- La domanda di ottemperanza delimita l’oggetto dell’esecuzione: non vi rientra una statuizione del titolo relativa alle spese di lite quando tale statuizione è estranea alla domanda proposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →