Cassazione Civile, Sentenza n. 13105/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava una cartella con cui l’agente della riscossione, per conto del Comune, aveva ingiunto alla società alberghiera il pagamento della T.A.R.S.U. per il 2009. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza dell’11 maggio 2012, aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo equiparabili gli immobili alberghieri e quelli abitativi quanto alla potenzialità di produrre rifiuti. La Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione staccata di Salerno, con sentenza del 2 luglio 2014, aveva accolto l’appello del Comune, giudicando legittima la tariffa differenziata in ragione della maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti. La società ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che alberghi e abitazioni dovessero essere assoggettati a tariffe uniformi; 2) violazione dell’art. 69, comma 2, del medesimo decreto e vizi di istruttoria e motivazione, per mancata dimostrazione e motivazione della maggiore produzione di rifiuti giustificativa della tariffa alberghiera; 3) violazione dell’art. 67, per mancata considerazione della stagionalità dell’attività e della variabilità delle presenze; 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 e vizio motivazionale, per omessa motivazione sulla disapplicazione del regolamento comunale nella parte in cui differenziava le tariffe di alberghi e abitazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i quattro motivi. L’art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 non impone di collocare alberghi e abitazioni nella stessa categoria tariffaria: la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni è dato di comune esperienza, e una tariffa alberghiera anche sensibilmente superiore è legittima. Il confronto richiesto dall’art. 69, comma 2, riguarda la relazione tra tariffe e costi del servizio, classificati economicamente, non la mera differenza tra le tariffe di singole categorie. Non sussiste un obbligo di motivazione della delibera tariffaria, quale atto generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari; inoltre, la disapplicazione giudiziale del regolamento presuppone la dimostrazione di specifici vizi di legittimità e non può fondarsi sulla sola contestazione dei criteri discrezionalmente adottati dal Comune. La stagionalità può eventualmente giustificare riduzioni d’imposta previste dall’ente impositore, ma non rende di per sé illegittima la tariffa differenziata. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché gli intimati non si sono costituiti. La Corte ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 68 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalità nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di TA.R.S.U., limitandosi a prevedere che, ai fini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto “in via di massima” di gruppi di attività e tra questi gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni per nuclei familiari (lett. c). Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ciò non significa che la classificazione debba necessariamente essere omogenea per abitazioni ed alberghi e, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa T.A.R.S.U. per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza
La classificazione delle attività ai fini tariffari è rimessa alla discrezionalità comunale entro i criteri di legge; il riferimento agli esercizi alberghieri e alle abitazioni nello stesso gruppo non impone tariffe uniformi. È legittima una tariffa alberghiera più elevata in ragione della maggiore potenzialità di produzione di rifiuti.
art. 69, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica
Il controllo previsto dalla disposizione concerne il rapporto tra tariffe e costi del servizio secondo la loro classificazione economica, non la comparazione isolata tra le tariffe assegnate a categorie diverse.
artt. 65 e 66 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all’esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 giugno 2008 in causa C-188/07 e del 16 luglio 2009 in causa C-254/08 (quest’ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al T.A.R. della Campania, nella quale veniva contestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con l’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa sulla T.A.R.S.U., nonchè delle norme del regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati). Nella valutazione di conformità della disciplina nazionale al principio evincibile dall’art. 15 lett. a, della Direttiva 2006/12/CE (già desumibile dall’art. 11 della Direttiva 1975/442/CE), i giudici comunitari hanno affermato che: “è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; – in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; – sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini 3 del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; – nella materia, le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; – per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”. Sicchè, in definitiva, “il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sè, contrario al principio “chi inquina paga” recepito dall’art. 11 della direttiva 75/442”
La Corte richiama la disciplina degli artt. 65 e 66 quale sistema che consente di commisurare la tassa a presupposti variabili e a condizioni particolari, senza imporre che il prelievo sia calcolato sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto; il criterio presuntivo basato sulla superficie e sulla destinazione dell’immobile è compatibile con il principio “chi inquina paga”, purché non determini costi manifestamente sproporzionati.
art. 65 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
in tema di T.A.R.S.U., non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili
La delibera comunale che determina la tariffa T.A.R.S.U., essendo atto amministrativo generale o collettivo rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, non è soggetta a un obbligo di motivazione.
art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il potere di disapplicare l’atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), per cui la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d’illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell’ambito degli atti regolamentari dei Comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria
Il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo nel caso concreto solo se è dimostrato uno specifico vizio di legittimità; la mera contestazione dei criteri tariffari scelti dal Comune non basta, poiché l’esercizio della discrezionalità politico-amministrativa non è sindacabile in assenza di tali vizi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La disposizione è richiamata per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato, pari a quella prevista per il ricorso originario, quando dovuto.
Massime di principio
- La previsione legislativa che colloca gli esercizi alberghieri nello stesso gruppo di riferimento delle abitazioni non impone che le due categorie siano assoggettate alla medesima tariffa T.A.R.S.U.; è legittima una tariffa alberghiera più elevata quando giustificata dalla maggiore potenzialità di produzione di rifiuti, dato di comune esperienza.
- Ai fini del controllo della legittimità delle tariffe T.A.R.S.U., il rapporto rilevante è quello tra le tariffe e i costi del servizio distinti secondo la loro classificazione economica, non la mera differenza tra le tariffe applicate a categorie di utenza diverse.
- La delibera comunale di determinazione della tariffa T.A.R.S.U., quale atto generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, non richiede una motivazione individualizzata.
- La disapplicazione incidentale di un atto amministrativo da parte del giudice tributario richiede la dimostrazione di uno specifico vizio di legittimità; la sola contestazione dei criteri discrezionali adottati dall’ente non è sufficiente.
- La stagionalità dell’attività alberghiera non rende di per sé illegittima la tariffa T.A.R.S.U. differenziata; può eventualmente rilevare ai fini di riduzioni d’imposta rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore.
- Il calcolo della T.A.R.S.U. sulla base della superficie e della destinazione dell’immobile, anziché del quantitativo effettivo di rifiuti prodotto, è compatibile con il principio “chi inquina paga”, purché non imponga a determinate categorie costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti producibili.
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