Cassazione Penale, Sentenza n. 34617/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20/12/2021 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato previsto dall'art. 55, comma 9, d.lgs. n.231/2007. Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello e, in diritto, ha proposto sei motivi: nullità per mancato rispetto dei termini di comparizione; nullità del decreto di citazione per omessa indicazione del provvedimento impugnato; errata qualificazione giuridica (contestazione della ricaduta nella fattispecie dell'art. 640-ter c.p.); remissione della querela ed estinzione ex art. 162-ter c.p.; vizio di motivazione e valutazione delle prove; errato trattamento sanzionatorio e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente l'eccezione preliminare di prescrizione: il reato risulta consumato il 3 e 4 giugno 2014 e il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) è maturato il 3 e 4 dicembre 2021, cioè prima della deliberazione della sentenza impugnata (20/12/2021). La Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini processuali introdotta dalle norme emergenziali COVID alla fase intercorrente tra deposito dell'impugnazione e citazione per il giudizio di appello, e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Tutti gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9
Norma che identificava il tipo penale per il quale il ricorrente era stato condannato; dalla sentenza risulta che la Corte non ha esaminato nel merito la qualificazione del fatto perché ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il limite nell'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha indicato che i motivi sarebbero stati esposti nei limiti strettamente necessari.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Riferimento alla procedura che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indica che il giudizio è stato trattato anche alla luce della disciplina emergenziale che regola forme semplificate di trattazione.
art. 8, D.L. 198/2022
Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto e alle modalità di trattazione del ricorso.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27
Disciplina della sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID; la Corte ha interpretato che la sospensione opera solo quando vi siano termini procedurali effettivamente operanti per il compimento di specifici atti, e quindi non si applica alla fase intercorrente tra deposito dell'impugnazione e decreto di citazione per appello.
art. 165-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella valutazione della Corte come riferimento alla scheda di calcolo dei termini; la Corte ha ritenuto che la sospensione ex normativa emergenziale non debba essere computata nella fase considerata.
art. 162-ter cod. pen.
Norma sulla remissione della querela e conseguente estinzione del reato; era dedotta dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione assorbente, non entrando nel merito dell'applicazione di questa norma.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità invocata dal ricorrente (esimente di cui all'art. 131-bis); anche questa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di prescrizione.
art. 640-ter cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per una diversa ricostruzione giuridica del fatto (presunta riconducibilità a reato diverso); la Corte non ha esaminato la questione visto l'annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione del reato può essere rilevata e dichiarata dalla Corte di Cassazione anche se non valorizzata nei precedenti gradi, purché emerga chiaramente dal calcolo dei termini e non sussista uno stato di proscioglimento nel merito.
- Per il calcolo della prescrizione è determinante la data di consumazione del reato e il computo dei termini: sospensioni emergenziali (es. COVID) si applicano solo se, nel periodo di riferimento, sono effettivamente operanti termini processuali per il compimento di atti procedurali specifici.
- Se la prescrizione è accertata come già maturata prima della pronuncia impugnata, essa assorbe gli altri motivi di ricorso e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'estinzione del reato.
- Le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto, alla remissione della querela o all'applicazione di cause di non punibilità possono restare irrilevanti se viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
- In fasi procedurali complesse (es. deposito dell'impugnazione prima dell'emergenza e svolgimento dell'appello dopo) è necessario verificare attentamente se e quando le sospensioni normative abbiano inciso sul decorso dei termini soggetti a prescrizione.
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