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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34617/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20/12/2021 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato previsto dall'art. 55, comma 9, d.lgs. n.231/2007. Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello e, in diritto, ha proposto sei motivi: nullità per mancato rispetto dei termini di comparizione; nullità del decreto di citazione per omessa indicazione del provvedimento impugnato; errata qualificazione giuridica (contestazione della ricaduta nella fattispecie dell'art. 640-ter c.p.); remissione della querela ed estinzione ex art. 162-ter c.p.; vizio di motivazione e valutazione delle prove; errato trattamento sanzionatorio e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente l'eccezione preliminare di prescrizione: il reato risulta consumato il 3 e 4 giugno 2014 e il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) è maturato il 3 e 4 dicembre 2021, cioè prima della deliberazione della sentenza impugnata (20/12/2021). La Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini processuali introdotta dalle norme emergenziali COVID alla fase intercorrente tra deposito dell'impugnazione e citazione per il giudizio di appello, e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Tutti gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9

    Norma che identificava il tipo penale per il quale il ricorrente era stato condannato; dalla sentenza risulta che la Corte non ha esaminato nel merito la qualificazione del fatto perché ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il limite nell'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha indicato che i motivi sarebbero stati esposti nei limiti strettamente necessari.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Riferimento alla procedura che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indica che il giudizio è stato trattato anche alla luce della disciplina emergenziale che regola forme semplificate di trattazione.

  • art. 8, D.L. 198/2022

    Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto e alle modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27

    Disciplina della sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID; la Corte ha interpretato che la sospensione opera solo quando vi siano termini procedurali effettivamente operanti per il compimento di specifici atti, e quindi non si applica alla fase intercorrente tra deposito dell'impugnazione e decreto di citazione per appello.

  • art. 165-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella valutazione della Corte come riferimento alla scheda di calcolo dei termini; la Corte ha ritenuto che la sospensione ex normativa emergenziale non debba essere computata nella fase considerata.

  • art. 162-ter cod. pen.

    Norma sulla remissione della querela e conseguente estinzione del reato; era dedotta dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto l'eccezione di prescrizione assorbente, non entrando nel merito dell'applicazione di questa norma.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità invocata dal ricorrente (esimente di cui all'art. 131-bis); anche questa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di prescrizione.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per una diversa ricostruzione giuridica del fatto (presunta riconducibilità a reato diverso); la Corte non ha esaminato la questione visto l'annullamento per prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione del reato può essere rilevata e dichiarata dalla Corte di Cassazione anche se non valorizzata nei precedenti gradi, purché emerga chiaramente dal calcolo dei termini e non sussista uno stato di proscioglimento nel merito.
  • Per il calcolo della prescrizione è determinante la data di consumazione del reato e il computo dei termini: sospensioni emergenziali (es. COVID) si applicano solo se, nel periodo di riferimento, sono effettivamente operanti termini processuali per il compimento di atti procedurali specifici.
  • Se la prescrizione è accertata come già maturata prima della pronuncia impugnata, essa assorbe gli altri motivi di ricorso e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'estinzione del reato.
  • Le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto, alla remissione della querela o all'applicazione di cause di non punibilità possono restare irrilevanti se viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
  • In fasi procedurali complesse (es. deposito dell'impugnazione prima dell'emergenza e svolgimento dell'appello dopo) è necessario verificare attentamente se e quando le sospensioni normative abbiano inciso sul decorso dei termini soggetti a prescrizione.

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