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Direttiva 2005/66

Direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Normativa europea32005L0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/66/CE armonizza a livello UE i requisiti tecnici per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale dei veicoli, con l'obiettivo di ridurre i rischi per pedoni e altri utenti vulnerabili della strada. Essa disciplina sia i sistemi montati come equipaggiamento originale sia quelli venduti come entità tecniche separate, fissando regole di costruzione, installazione e prova, oltre a termini progressivi per l'applicazione. La direttiva modifica inoltre la direttiva 70/156/CEE per integrare tale materia nel sistema generale di omologazione CE. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 25 agosto 2006 e applicarle dal medesimo giorno.

Prescrizioni tecniche armonizzate per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1, con massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e ai sistemi di protezione frontale sia quando sono installati come equipaggiamento originale del veicolo sia quando sono commercializzati come entità tecniche separate. Rientrano nel campo di applicazione anche le procedure di omologazione CE dei tipi di veicolo e dei tipi di sistemi come entità tecniche, con effetti sulla vendita, immatricolazione e messa in circolazione. Restano salve, ai sensi dell'articolo 8, eventuali facoltà degli Stati membri di vietare o limitare l'impiego di sistemi di protezione frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Direttiva 2005/66/CE relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore

La direttiva introduce un quadro armonizzato di omologazione CE per i sistemi di protezione frontale destinati ai veicoli a motore, con finalità dichiarata di migliorare la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada. Il legislatore unionale muove dalla constatazione che tali dispositivi, se non progettati correttamente, possono costituire un ulteriore rischio in caso di urto; per questo impone requisiti tecnici, prove di impatto e regole amministrative uniformi, anche in coordinamento con la direttiva 70/156/CEE.

Obiettivi e inquadramento sistematico

La direttiva si colloca nel sistema dell'omologazione CE dei veicoli e costituisce una direttiva particolare nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Essa persegue un duplice obiettivo: da un lato, proteggere pedoni e altri utenti vulnerabili mediante misure passive; dall'altro, evitare difformità nazionali che possano ostacolare il mercato interno. I considerando richiamano anche il rapporto con la direttiva 2003/102/CE sulla protezione dei pedoni e annunciano una revisione alla luce dell'esperienza e del progresso tecnico.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1, come definiti dalla direttiva 70/156/CEE, purché con massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate. Si applica sia ai sistemi di protezione frontale installati come equipaggiamento originale del veicolo, sia ai sistemi commercializzati come entità tecniche separate da installare su uno o più tipi di veicoli.

Rileva inoltre il profilo temporale dell'applicazione:

  • dal 25 agosto 2006 per i nuovi tipi conformi, con divieto di ostacolo all'omologazione e alla commercializzazione;
  • dal 25 novembre 2006 per il divieto di omologazione dei nuovi tipi non conformi;
  • dal 25 maggio 2007 per l'effetto sui veicoli nuovi non conformi e per l'applicazione delle prescrizioni alle entità tecniche separate ai fini della direttiva 70/156/CEE.

Definizioni essenziali

L'articolo 2 rinvia alle definizioni dell'allegato I, paragrafo 1, e introduce due nozioni chiave:

  • "veicolo": veicoli M1 e N1 di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate;
  • "entità tecnica separata": entità tecnica destinata all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli.

L'allegato I contiene una serie di definizioni tecniche dettagliate utili per le prove e la progettazione, tra cui tipo di veicolo, normale assetto di marcia, paraurti, sistema di protezione frontale, linee di riferimento e criterio di prestazione della testa (HPC).

Prescrizioni di omologazione e effetti sul mercato

L'articolo 3 stabilisce la sequenza di obblighi per gli Stati membri. Dal 25 agosto 2006, per i nuovi tipi di veicoli e per i nuovi tipi di sistemi conformi agli allegati I e II, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o nazionale, né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione per motivi connessi ai sistemi di protezione frontale. Dal 25 novembre 2006, invece, devono negare l'omologazione ai nuovi tipi non conformi.

Dal 25 maggio 2007 il regime diventa pienamente operativo anche per i veicoli non conformi già in fase di immissione sul mercato:

  • i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi sono considerati non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;
  • è vietata l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi non accompagnati da certificato di conformità valido.

Requisiti tecnici di costruzione e installazione

L'allegato I, punto 2, detta i requisiti costruttivi essenziali. In sintesi, il sistema di protezione frontale deve essere progettato in modo da ridurre i rischi per i pedoni senza compromettere eccessivamente la struttura del veicolo. Tra i limiti più rilevanti figurano:

  • raggio minimo di curvatura di 5 mm per le superfici rigide che possono essere toccate da una sfera di 100 mm;
  • massa complessiva non superiore all'1,2% della massa del veicolo e comunque non superiore a 18 kg;
  • altezza massima limitata rispetto alla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano;
  • divieto di aumentare la larghezza del veicolo;
  • limiti di sporgenza e di spazio tra il sistema e la carrozzeria;
  • conservazione dell'efficacia del paraurti originario;
  • divieto di inclinazione in avanti e limiti per l'estensione verso l'alto o all'indietro delle estremità superiori.

È inoltre stabilito che l'installazione del sistema deve comunque rispettare le altre prescrizioni dell'omologazione dei veicoli. Per i sistemi venduti come entità tecniche separate, è vietata la commercializzazione senza un elenco dei veicoli compatibili e senza istruzioni chiare e complete di montaggio.

Prove tecniche richieste

L'allegato I, punto 3, descrive le prove necessarie per l'autorizzazione. La prova base riguarda l'urto della gamba contro il sistema di protezione frontale, effettuata a 40 km/h, con limiti massimi per:

  • angolo di flessione dinamica del ginocchio: 21°;
  • deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio: 6,0 mm;
  • accelerazione alla testa della tibia: 200 g.

Sono previste deroghe o prove alternative per alcune categorie di veicoli o sistemi, in particolare per sistemi omologati come entità tecniche separate e destinati a veicoli specifici immatricolati prima del 1o ottobre 2005 o a veicoli con massa totale autorizzata superiore a 2,5 tonnellate. In tali casi possono applicarsi soglie diverse oppure un confronto tra veicolo con e senza sistema di protezione frontale, con requisito del 90%.

Se l'altezza inferiore del sistema supera 500 mm, la prova della gamba è sostituita dalla prova d'urto della coscia. Questa prova, anch'essa a 40 km/h, prevede limiti massimi per la somma istantanea delle forze d'urto e per il momento flettente; in taluni casi sono previste soglie alternative più elevate o prove comparative. Se l'altezza inferiore è inferiore a 500 mm, la prova non è richiesta.

È inoltre prevista una prova d'urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema, con valori da registrare a fini di monitoraggio, nonché una prova d'urto della testa di bambino/giovane adulto a 35 km/h mediante dispositivo di 3,5 kg; il criterio HPC non deve superare 1 000.

Regole amministrative di omologazione

L'allegato II disciplina la domanda di omologazione CE sia per il veicolo equipaggiato con sistema di protezione frontale, sia per il sistema considerato entità tecnica separata. Sono previsti:

  • la presentazione della scheda informativa;
  • la messa a disposizione di un veicolo rappresentativo o di un campione del sistema;
  • la possibilità per il servizio tecnico di richiedere ulteriori componenti o campioni;
  • l'obbligo di marcatura chiara e indelebile sui campioni.

Sono poi stabiliti i modelli dei certificati di omologazione CE e il marchio di omologazione CE, che deve figurare in modo leggibile e indelebile sul dispositivo. Il marchio comprende il simbolo "e", il numero distintivo dello Stato membro e il numero progressivo della direttiva, indicato come 01 per la presente direttiva; l'asterisco segnala l'uso della procedura alternativa di valutazione per la prova della gamba.

Attuazione e termine di recepimento

L'articolo 7 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 25 agosto 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dalla stessa data. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Revisione da parte della Commissione

L'articolo 5 dispone che entro il 25 agosto 2010 la Commissione riveda le disposizioni tecniche della direttiva alla luce dei progressi tecnici e dell'esperienza acquisita. La revisione riguarda in particolare le condizioni della prova d'urto della coscia, l'eventuale introduzione della prova d'urto della testa di un adulto e le specifiche della prova d'urto della testa di un bambino. I risultati devono essere oggetto di relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, e ogni eventuale adeguamento tecnico successivo segue la procedura dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

La direttiva modifica gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 70/156/CEE per integrare i sistemi di protezione frontale nella procedura generale di omologazione CE. In particolare, vengono aggiunti dati specifici nelle schede informative e nelle voci pertinenti degli allegati, con riferimento all'applicabilità ai diversi tipi di veicoli elencati nelle tabelle di omologazione.

Facoltà residuali degli Stati membri

L'articolo 8 precisa che la direttiva non pregiudica la facoltà di uno Stato membro di vietare o limitare l'impiego dei sistemi di protezione frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell'entrata in vigore della direttiva. Si tratta dunque di una clausola di salvaguardia limitata, che mantiene un margine nazionale residuo su prodotti già presenti sul mercato prima dell'armonizzazione.

Disposizioni principali

Obiettivo e oggetto

La direttiva mira al miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei veicoli attraverso misure passive. Stabilisce prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore e dei sistemi di protezione frontale, sia come equipaggiamento originale sia come entità tecniche separate (art. 1).

Definizioni rilevanti

Definisce il "veicolo" come i veicoli delle categorie M1 e N1 ai sensi della direttiva 70/156/CEE, con massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate; definisce inoltre l'"entità tecnica separata" come un'entità tecnica destinata all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli (art. 2). Ulteriori definizioni tecniche sono contenute nell'allegato I, punto 1.

Obblighi di omologazione e divieti progressivi

Dal 25 agosto 2006 gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o nazionale, né vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione, per i nuovi tipi di veicoli e di sistemi che rispettano gli allegati I e II (art. 3, parr. 1-2). Dal 25 novembre 2006 devono negare l'omologazione ai nuovi tipi non conformi (art. 3, par. 3). Dal 25 maggio 2007 devono considerare non più validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi e vietarne immatricolazione, vendita o messa in circolazione; dalla stessa data si applicano anche le prescrizioni per le entità tecniche separate ai fini dell'art. 7, par. 2, della direttiva 70/156/CEE (art. 3, parr. 4-5).

Requisiti di costruzione e installazione

L'allegato I impone limiti e caratteristiche di progetto: raggi minimi di curvatura delle superfici rigide, massa massima pari all'1,2% della massa del veicolo e comunque non oltre 18 kg, limiti di altezza rispetto al bordo anteriore del cofano, divieto di aumentare la larghezza del veicolo, limiti di sporgenza e di sovrapposizione con il paraurti, e divieto di inclinazione in avanti. Le entità tecniche separate non possono essere vendute senza elenco dei veicoli compatibili e chiare istruzioni di montaggio.

Prove di omologazione

L'allegato I prevede prove di urto della gamba, della coscia, della coscia contro il bordo anteriore e della testa di bambino/giovane adulto. Sono fissati valori soglia per angolo di flessione del ginocchio, deformazione, accelerazione alla tibia, forze d'urto, momento flettente e HPC della testa; per alcune categorie di veicoli e sistemi sono previste prove alternative o sostitutive, in particolare per i veicoli con massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate omologati prima del 1o ottobre 2005 e per i veicoli con massa superiore a 2,5 tonnellate.

Attuazione, revisione e modifiche della direttiva 70/156/CEE

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 25 agosto 2006 e applicarle dalla stessa data, informando immediatamente la Commissione (art. 7). La Commissione adotta le misure tecniche di attuazione e le eventuali modifiche secondo la procedura dell'art. 13, par. 3, della direttiva 70/156/CEE (art. 4) e riesamina la direttiva entro il 25 agosto 2010, con relazione al Parlamento e al Consiglio (art. 5). L'art. 6 e l'allegato III modificano la direttiva 70/156/CEE integrando i sistemi di protezione frontale nel regime di omologazione CE.

Norme amministrative e marchio di omologazione

L'allegato II disciplina le domande di omologazione, la presentazione dei campioni, i certificati di omologazione CE e il marchio di omologazione CE. Il marchio consiste in un rettangolo con la lettera "e" e il numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione; per la presente direttiva il numero progressivo è 01, con possibile asterisco per indicare l'omologazione secondo le procedure alternative di prova della gamba.

Facoltà nazionali residua

L'art. 8 salva la facoltà degli Stati membri di vietare o limitare l'impiego dei sistemi di protezione frontale commercializzati come entità tecniche separate prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradaleomologazione dei veicolimercato internotutela dei pedonitrasporti

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