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Direttiva 2005/60

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/60/CE sostituisce la direttiva 91/308/CEE e rafforza il quadro UE di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, allineandolo agli standard internazionali GAFI del 2003. Impone agli Stati membri un risultato di armonizzazione minima, fondato su approccio basato sul rischio, adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione dei dati, vigilanza e sanzioni effettive. La disciplina lascia margini di discrezionalità agli Stati membri in tema di estensioni soggettive, misure semplificate o rafforzate, modalità di vigilanza e recepimento operativo. Il termine di trasposizione è fissato al 15 dicembre 2007.

Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli enti creditizi e finanziari e, quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale, a revisori, contabili esterni, consulenti tributari, notai e altri liberi professionisti legali, prestatori di servizi relativi a società e trust, agenti immobiliari, persone che negoziano beni in contanti per importi pari o superiori a 15 000 EUR e case da gioco. Gli Stati membri possono escludere attività finanziarie occasionali o di scala limitata a basso rischio e possono estendere la disciplina ad altre attività particolarmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Sono previste regole specifiche per succursali e filiali in paesi terzi, per l’uso su Internet e per rapporti con paesi terzi equivalenti o non equivalenti.

Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

La direttiva 2005/60/CE sostituisce e rifonde il quadro antiriciclaggio previgente, con l’obiettivo di prevenire l’uso del sistema finanziario per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del terrorismo. Il testo si colloca in un contesto di rafforzamento degli standard internazionali, in particolare quelli del GAFI rivisti nel 2003, e adotta un approccio basato sul rischio, lasciando agli Stati membri margini di adattamento operativo e, in alcuni casi, di estensione o irrigidimento della disciplina.

Obiettivi e impostazione generale

Gli Stati membri devono assicurare che riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano vietati. La direttiva non si limita alla repressione penale, ma impone un sistema di prevenzione nel settore finanziario e nei settori professionali ritenuti esposti, in modo da proteggere l’integrità, la stabilità e la reputazione del mercato interno e del sistema finanziario.

Definizioni essenziali

L’articolo 3 contiene le definizioni centrali. Il riciclaggio comprende conversione o trasferimento di beni, occultamento o dissimulazione della loro origine o natura, acquisto, detenzione o utilizzazione di beni di provenienza criminosa e partecipazione o agevolazione di tali condotte, purché commesse intenzionalmente. Il finanziamento del terrorismo consiste nella raccolta o fornitura di fondi, in qualunque modo, con l’intenzione di impiegarli per reati terroristici o sapendo che saranno impiegati a tale fine.

Rilevano inoltre:

  • il concetto di "beni" in senso ampio, comprensivo di beni materiali e immateriali e di documenti o strumenti legali, anche elettronici;
  • la nozione di "attività criminosa" e di "reati gravi";
  • il "titolare effettivo", ossia la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente o per conto della quale si effettua l’operazione;
  • le "persone politicamente esposte";
  • la "banca di comodo".

Ambito soggettivo di applicazione

La direttiva si applica agli enti creditizi e finanziari e, quando operano professionalmente, a categorie professionali specificamente indicate, tra cui:

  • revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;
  • notai e altri liberi professionisti legali, in relazione a operazioni finanziarie o immobiliari e ad attività di consulenza e strutturazione societaria;
  • prestatori di servizi relativi a società e trust;
  • agenti immobiliari;
  • soggetti che negoziano beni, quando il pagamento avviene in contanti per importi pari o superiori a 15 000 EUR;
  • case da gioco.

Gli Stati membri possono escludere attività finanziarie occasionali o di scala limitata se il rischio è scarso. Possono anche estendere la disciplina ad altre attività professionali o categorie di imprese particolarmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Il nucleo della direttiva è costituito dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, che scattano nei casi indicati all’articolo 7:

  • instaurazione di un rapporto d’affari;
  • operazioni occasionali pari o superiori a 15 000 EUR;
  • sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • dubbi sull’identità del cliente o sulla veridicità dei dati già acquisiti.

L’adeguata verifica comprende:

  • identificazione e verifica dell’identità del cliente sulla base di fonti affidabili e indipendenti;
  • identificazione del titolare effettivo e misure adeguate per verificarne l’identità;
  • acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
  • controllo costante del rapporto e aggiornamento dei dati.

La verifica deve avvenire, di regola, prima dell’instaurazione del rapporto o dell’operazione, ma sono previste deroghe limitate per taluni casi a basso rischio. Gli Stati membri devono inoltre applicare la disciplina ai clienti esistenti quando opportuno, in funzione del rischio.

Per le case da gioco, l’identificazione e verifica sono richieste per l’acquisto o la vendita di gettoni di valore pari o superiore a 2 000 EUR; per le case da gioco soggette a controllo pubblico, l’obbligo può ritenersi soddisfatto tramite registrazione, identificazione e verifica all’ingresso o prima di esso.

Obblighi semplificati

Gli Stati membri possono autorizzare, in situazioni a basso rischio, la non applicazione o la semplificazione di alcuni obblighi. Tra i casi previsti figurano, in particolare:

  • clienti che siano enti creditizi o finanziari soggetti alla direttiva, o soggetti equivalenti di paesi terzi;
  • società quotate e altri clienti a basso rischio;
  • autorità pubbliche nazionali;
  • alcuni contratti di assicurazione vita, assicurazione-pensione, regimi pensionistici e moneta elettronica entro soglie determinate.

La direttiva richiede comunque che il soggetto obbligato raccolga informazioni sufficienti per verificare che l’esenzione sia effettivamente applicabile.

Obblighi rafforzati

Nei casi ad alto rischio gli Stati membri devono imporre misure rafforzate, in particolare quando:

  • il cliente non è fisicamente presente;
  • si tratta di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di paesi terzi;
  • il cliente è una persona politicamente esposta residente in un altro Stato membro o in un paese terzo;
  • vi sono rapporti con banche di comodo o prodotti/transazioni che favoriscono l’anonimato.

Le misure possono includere documentazione supplementare, certificazioni aggiuntive, pagamento iniziale tramite conto intestato al cliente, autorizzazione dei massimi dirigenti, verifica dell’origine del patrimonio e dei fondi, e controllo continuo rafforzato.

Divieto di conti anonimi

Gli Stati membri devono vietare agli enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. I titolari e beneficiari di conti già esistenti devono essere sottoposti agli obblighi di adeguata verifica al più presto e comunque prima dell’uso del conto.

Ricorso a terzi

La direttiva consente di fare affidamento su terzi per l’esecuzione di alcuni profili dell’adeguata verifica, ma la responsabilità finale resta in capo al soggetto che accetta il cliente. I terzi devono soddisfare requisiti di professionalità, registrazione e conformità a misure equivalenti, e devono rendere immediatamente disponibili le informazioni e trasmettere senza ritardo, su richiesta, i documenti rilevanti.

La disciplina non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei quali il fornitore sia parte integrante dell’ente ai sensi contrattuali.

Segnalazione delle operazioni sospette e UIF

Gli enti e le persone obbligati devono prestare particolare attenzione alle operazioni complesse, insolitamente elevate o prive di evidente giustificazione economica e segnalare prontamente alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La UIF è l’unità nazionale centrale incaricata di ricevere, analizzare e trasmettere le informazioni alle autorità competenti.

La direttiva disciplina anche:

  • la possibilità, per alcuni Stati membri, di far transitare le segnalazioni tramite organismi di autoregolamentazione per le professioni legali;
  • le esenzioni per le informazioni coperte da segreto professionale nelle attività di difesa, rappresentanza e consulenza giuridica nei limiti previsti;
  • il divieto di comunicare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazione o l’esistenza di indagini;
  • la protezione dei dipendenti che segnalano in buona fede.

Conservazione dei dati e statistiche

Gli obblighi di conservazione impongono di mantenere per almeno cinque anni:

  • la documentazione relativa all’adeguata verifica;
  • le scritture e registrazioni relative a rapporti d’affari e operazioni.

Gli enti creditizi e finanziari devono inoltre applicare misure equivalenti nelle succursali e filiali controllate in paesi terzi; se la legge del paese terzo lo impedisce, devono informare l’autorità competente e adottare misure supplementari. Gli Stati membri devono anche predisporre sistemi efficaci per rispondere rapidamente alle richieste dell’UIF o di altre autorità e produrre statistiche complete sull’efficacia del sistema, comprese segnalazioni, indagini, procedimenti, condanne e importi congelati o confiscati.

Procedure interne, formazione, vigilanza e sanzioni

Gli Stati membri devono imporre ai soggetti obbligati politiche e procedure interne adeguate in materia di adeguata verifica, segnalazione, conservazione, controllo interno, valutazione e gestione del rischio. Il personale deve essere formato in modo specifico e deve poter accedere a informazioni aggiornate sui metodi di riciclaggio e sulle tipologie di operazioni sospette.

Quanto alla vigilanza, uffici di cambio, prestatori di servizi relativi a società e trust e case da gioco devono essere autorizzati o registrati; le autorità competenti devono poter verificare il rispetto degli obblighi, con poteri adeguati e, per banche e case da gioco, controlli rafforzati, incluse ispezioni in loco. Per alcune professioni legali, la vigilanza può essere affidata a organismi di autoregolamentazione.

Le violazioni devono essere sanzionate con misure effettive, proporzionate e dissuasive. La responsabilità può gravare anche sulle persone giuridiche quando la violazione sia commessa a loro vantaggio da soggetti apicali o quando la mancata sorveglianza abbia reso possibile l’illecito.

Misure di attuazione e rapporti della Commissione

La Commissione è abilitata ad adottare misure di attuazione per chiarire aspetti tecnici delle definizioni, fissare criteri di rischio basso o elevato, individuare i casi di possibile esenzione e adeguare gli importi soglia. Le prime misure di attuazione previste dall’articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e d), dovevano essere adottate entro il 15 giugno 2006.

La Commissione deve inoltre presentare:

  • entro il 15 dicembre 2009, e poi almeno ogni tre anni, una relazione sull’applicazione della direttiva, con un esame specifico del trattamento degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali nella prima relazione;
  • entro il 15 dicembre 2010, una relazione sulle soglie percentuali del titolare effettivo, con attenzione alla possibile riduzione dal 25 % al 20 %.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazione della direttiva precedente

La direttiva 91/308/CEE è abrogata. Gli Stati membri devono adottare entro il 15 dicembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/60/CE e comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e la tabella di corrispondenza.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Divieto di riciclaggio e definizioni di base

L’articolo 1 impone agli Stati membri di vietare il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Sono tipizzate le condotte di riciclaggio, comprensive di conversione, trasferimento, occultamento, acquisto, detenzione, utilizzazione e partecipazione/agevolazione, e il finanziamento del terrorismo è definito come fornitura o raccolta di fondi per fini terroristici. La conoscenza, l’intenzione o la finalità possono essere desunte da circostanze di fatto obiettive.

Ambito soggettivo e facoltà di estensione o esclusione

L’articolo 2 individua i soggetti obbligati: enti creditizi, enti finanziari, professionisti legali, revisori, contabili, consulenti tributari, prestatori di servizi per società e trust, agenti immobiliari, operatori che negoziano beni con pagamenti in contanti pari o superiori a 15 000 EUR e case da gioco. Gli Stati membri possono non includere attività finanziarie occasionali o su scala limitata a basso rischio. L’articolo 4 consente di estendere la disciplina ad altre attività professionali e categorie di imprese ad alto rischio, mentre l’articolo 5 autorizza l’adozione o il mantenimento di misure più rigorose.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, ente creditizio, ente finanziario, beni, attività criminosa, reati gravi, titolare effettivo, prestatori di servizi relativi a società e trust, persone politicamente esposte, rapporto d’affari e banca di comodo. La nozione di titolare effettivo include, per le società, il controllo diretto o indiretto tramite una quota sufficiente, ritenuta soddisfatta in via ordinaria dal 25 % più una azione; per trust e istituti analoghi rilevano beneficiari, categorie di beneficiari e soggetti che controllano il 25 % o più del patrimonio.

Obblighi generali di adeguata verifica della clientela

Gli articoli 6-10 disciplinano il divieto di conti anonimi, i casi in cui scatta l’adeguata verifica, il contenuto minimo degli obblighi e i tempi di esecuzione. La verifica riguarda identificazione del cliente e del titolare effettivo, acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, controllo continuo e aggiornamento della documentazione. La verifica deve essere effettuata, in linea generale, prima dell’instaurazione del rapporto o dell’operazione; sono previste deroghe limitate per rapporti a basso rischio, assicurazione vita, apertura di conti bancari con adeguate garanzie e alcuni casi professionali forensi.

Obblighi semplificati e rafforzati

Gli articoli 11 e 12 consentono esenzioni o semplificazioni per clienti o prodotti a basso rischio, come enti creditizi/finanziari soggetti a regole equivalenti, società quotate, autorità pubbliche, alcuni contratti di assicurazione e moneta elettronica entro soglie definite. L’articolo 13 impone invece misure rafforzate nei casi ad alto rischio: cliente non fisicamente presente, conti di corrispondenza con enti di paesi terzi, persone politicamente esposte residenti in altri Stati membri o paesi terzi, e rapporti con banche di comodo. Sono previste ulteriori cautele per prodotti o transazioni che favoriscono l’anonimato.

Ricorso a terzi

Gli articoli 14-19 consentono agli enti soggetti di avvalersi di terzi per alcuni profili dell’adeguata verifica, ma la responsabilità finale resta in capo al soggetto obbligato che accetta il cliente. Sono fissati i requisiti dei terzi, le condizioni di riconoscimento transfrontaliero e gli obblighi di trasmissione immediata delle informazioni e dei documenti. La sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia quando il fornitore è parte integrante dell’ente ai sensi contrattuali.

Segnalazione delle operazioni sospette e UIF

Gli articoli 20-29 disciplinano l’obbligo di prestare particolare attenzione alle operazioni anomale e di segnalare tempestivamente i sospetti alla UIF nazionale, che deve essere istituita in ogni Stato membro come unità centrale per ricevere, analizzare e trasmettere le informazioni. Sono previste regole per il ricorso, in alcuni Stati membri, a organismi di autoregolamentazione per determinate professioni, nonché un’esenzione per informazioni coperte dal segreto professionale in specifiche attività forensi. È inoltre previsto il divieto di comunicare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazione, con eccezioni limitate per autorità competenti, gruppi e categorie professionali equivalenti; la buona fede esclude responsabilità e gli Stati devono proteggere i dipendenti segnalanti.

Conservazione documentale e statistiche

Gli articoli 30-33 impongono la conservazione per almeno cinque anni della documentazione relativa all’adeguata verifica, ai rapporti d’affari e alle operazioni. Gli enti creditizi e finanziari devono applicare misure equivalenti nelle succursali e controllate in paesi terzi e adottare misure supplementari se il diritto del paese terzo è ostativo. Gli Stati membri devono predisporre sistemi per rispondere rapidamente alle richieste di informazioni e raccogliere statistiche complete, incluse segnalazioni, indagini, procedimenti, condanne e importi congelati, sequestrati o confiscati.

Procedure interne, formazione, vigilanza e sanzioni

Gli articoli 34-39 richiedono politiche e procedure interne adeguate, formazione del personale, accesso a informazioni aggiornate e, ove possibile, feedback sull’esito delle segnalazioni. Gli uffici di cambio, i prestatori di servizi per società e trust, i casinò e, per i trasferimenti di fondi, i soggetti previsti, devono essere autorizzati o registrati; le autorità competenti devono vigilare in modo efficace e disporre di poteri adeguati, con possibilità di affidare alcuni compiti a organismi di autoregolamentazione per le professioni legali. Le violazioni devono essere punite con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche amministrative per enti creditizi e finanziari, e con responsabilità delle persone giuridiche per i fatti commessi a loro vantaggio.

Misure di attuazione, relazione e recepimento

L’articolo 40 attribuisce alla Commissione poteri di attuazione per chiarire aspetti tecnici, fissare criteri di rischio basso o elevato, definire casi di esenzione e adeguare importi soglia; le prime misure di cui alle lettere b) e d) dovevano essere adottate entro il 15 giugno 2006. L’articolo 42 prevede una relazione della Commissione entro il 15 dicembre 2009 e poi almeno ogni tre anni; l’articolo 43 impone una relazione sulle soglie entro il 15 dicembre 2010. L’articolo 44 abroga la direttiva 91/308/CEE. L’articolo 45 fissa il termine di recepimento al 15 dicembre 2007 e richiede la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali e della tabella di corrispondenza; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiofinanziamento del terrorismoservizi finanziariprofessioni legali e societarievigilanza e sanzioni

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