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direttiva

Direttiva 2005/59

Direttiva 2005/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , che modifica per la 28 a volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce nuove restrizioni armonizzate nella direttiva 76/769/CEE per limitare i rischi derivanti da toluene e triclorobenzene, sulla base delle valutazioni di rischio effettuate nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 e della raccomandazione 2004/394/CE. L’obiettivo è assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente, garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 15 dicembre 2006 e applicarle dal 15 giugno 2007.

Restrizioni armonizzate sull’immissione sul mercato e sull’uso di toluene e triclorobenzene in talune applicazioni, mediante modifica della direttiva 76/769/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepire nel diritto nazionale le restrizioni relative all’immissione sul mercato e all’uso del toluene e del triclorobenzene (TCB) come sostanze o come componenti di preparati. Le misure riguardano in particolare adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico, nonché l’uso del triclorobenzene per tutti gli impieghi, salvo specifiche eccezioni per impiego come intermedio di sintesi, solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione e nella fabbricazione del TATB. La direttiva lascia impregiudicate le normative UE in materia di tutela dei lavoratori.

Restrizioni su toluene e triclorobenzene

La direttiva 2005/59/CE modifica per la 28a volta la direttiva 76/769/CEE, inserendo restrizioni armonizzate per toluene e triclorobenzene (TCB). Essa si fonda sulle valutazioni di rischio svolte ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 e tiene conto della raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, che proponeva misure di riduzione del rischio per tali sostanze.

Finalità e contesto normativo

La finalità dichiarata è duplice: proteggere la salute umana e l’ambiente e, al tempo stesso, garantire il corretto funzionamento del mercato interno mediante disposizioni armonizzate ai sensi dell’articolo 95 del Trattato CE. Il testo precisa che la direttiva opera senza pregiudizio delle norme comunitarie in materia di tutela dei lavoratori, in particolare della direttiva 89/391/CEE e delle direttive particolari 98/24/CE e 2004/37/CE.

Ambito di applicazione e restrizioni materiali

L’intervento riguarda l’immissione sul mercato e l’uso del toluene e del triclorobenzene come sostanze o come componenti di preparati. Le nuove regole si inseriscono nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, che elenca le restrizioni sulle sostanze e sui preparati pericolosi.

Per il toluene, il nuovo punto 48 vieta che sia immesso sul mercato o utilizzato in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico quando la concentrazione è pari o superiore allo 0,1 % in massa.

Per il triclorobenzene, il nuovo punto 49 vieta l’immissione sul mercato e l’uso in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa per tutti gli usi, ma prevede tre eccezioni tassative:

  • come prodotto intermedio di sintesi;
  • come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione;
  • nella fabbricazione dell’1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene (TATB).

Obblighi degli Stati membri e recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 15 dicembre 2006 e applicarle a decorrere dal 15 giugno 2007. Quando adottano le disposizioni nazionali, devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli stessi Stati membri. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva e una tabella di corrispondenza tra norme UE e norme interne.

Entrata in vigore e destinazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri, che sono tenuti a conseguire il risultato imposto dalla disciplina armonizzata lasciando loro la scelta degli strumenti di attuazione.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE secondo l’allegato alla direttiva, che inserisce nuove restrizioni per toluene e triclorobenzene.

Restrizione del toluene

Il nuovo punto 48 dell’allegato I vieta l’immissione sul mercato e l’uso del toluene, come sostanza o come costituente di preparati, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa, negli adesivi e nelle vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

Restrizione del triclorobenzene

Il nuovo punto 49 dell’allegato I vieta l’immissione sul mercato e l’uso del triclorobenzene, come sostanza o come costituente di preparati, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in massa per tutti gli usi, salvo tre eccezioni: come prodotto intermedio di sintesi; come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione; nella fabbricazione dell’1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene (TATB).

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 15 dicembre 2006 e di applicarle dal 15 giugno 2007. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali e una tabella di corrispondenza.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichetutela della salutetutela dell'ambientemercato internosicurezza dei lavoratori

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