Direttiva 2005/64
Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce requisiti tecnici e amministrativi per l’omologazione dei veicoli M1 e N1, imponendo soglie minime di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità della massa del veicolo. Prevede inoltre una verifica preliminare del costruttore, l’uso di documentazione tecnica standardizzata e l’esclusione dal riuso di specifici componenti per ragioni di sicurezza e ambiente. La direttiva modifica la direttiva 70/156/CEE per integrare nel sistema di omologazione i nuovi dati richiesti. Il recepimento nazionale è previsto entro il 15 dicembre 2006, con applicazione dal medesimo giorno.
Omologazione dei veicoli a motore per garantire riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità minime dei veicoli M1 e N1, con modifica della direttiva 70/156/CEE
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, e ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli. La direttiva disciplina l’omologazione CE e nazionale per la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei tipi di veicolo rientranti nel campo di applicazione. Sono escluse, salvo quanto previsto dall’articolo 7, i veicoli speciali, i veicoli N1 costruiti in più fasi se il veicolo di base è conforme e i veicoli prodotti in piccola serie. La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla e applicarla secondo le scadenze fissate.
Omologazione dei veicoli a motore per riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
La direttiva 2005/64/CE introduce, nel sistema di omologazione comunitaria dei veicoli, requisiti minimi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità per i veicoli delle categorie M1 e N1. Essa si inserisce nel quadro della direttiva 70/156/CEE e nel contesto della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei veicoli fin dalla fase di progettazione. La disciplina impone ai costruttori di integrare criteri ambientali e di trattamento a fine vita sin dalle prime fasi di sviluppo del veicolo.
Finalità e logica regolatoria
La direttiva persegue un risultato preciso: i veicoli devono essere concepiti in modo da consentire, a fine vita, il massimo riuso dei componenti e il massimo recupero dei materiali, senza compromettere la sicurezza stradale o creare rischi ambientali. Il legislatore europeo richiama espressamente la necessità di una strategia di gestione del veicolo fuori uso, basata su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo al momento della domanda di omologazione.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La disciplina si applica ai veicoli M1 e N1 e ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli. Restano esclusi i veicoli speciali, i veicoli N1 costruiti in più fasi quando il veicolo di base è conforme, e i veicoli prodotti in piccola serie. La direttiva chiarisce che, per i veicoli speciali e per talune costruzioni in più fasi, il calcolo delle quote non è realistico o non è imputabile al costruttore del veicolo di base.
Requisiti minimi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
L’allegato I stabilisce che i veicoli M1 e N1 devono essere costruiti in modo da risultare:
- riutilizzabili e/o riciclabili per almeno l’85% della loro massa;
- riutilizzabili e/o recuperabili per almeno il 95% della loro massa.
Per l’omologazione, il costruttore deve presentare un modulo dati conforme alla ISO 22628:2002, con la ripartizione dei materiali e l’elenco dei componenti smontati, e deve dimostrare all’autorità di omologazione che il veicolo di riferimento rispetta i requisiti. Il metodo di calcolo è quello della ISO 22628:2002. La scelta del veicolo di riferimento tiene conto del tipo di carrozzeria, dei livelli di allestimento e degli accessori facoltativi montabili sotto la responsabilità del costruttore.
Procedura di omologazione e documentazione
Per ottenere l’omologazione CE o nazionale, il costruttore deve fornire all’autorità di omologazione informazioni tecniche dettagliate sui materiali impiegati e sulle loro masse. Se tali informazioni sono protette da diritti di proprietà intellettuale o rappresentano tecnologia specifica del costruttore o dei fornitori, resta comunque necessario fornire dati sufficienti per eseguire correttamente i calcoli. Il documento informativo di cui all’allegato II e il certificato di omologazione di cui all’allegato III sono gli strumenti formali richiesti dalla direttiva.
Valutazione preliminare del costruttore
Prima di rilasciare l’omologazione, lo Stato membro deve accertare che il costruttore abbia predisposto adeguate procedure per la raccolta e il controllo dei dati lungo la catena di fornitura, per la gestione della ripartizione dei materiali e per il calcolo delle quote di riciclabilità e recuperabilità. Tale verifica è affidata a un organo competente, che deve soddisfare criteri di accreditamento equivalenti a EN 45012:1989 o ISO/IEC Guide 62:1996. Al termine della valutazione viene rilasciato un certificato di conformità, valido almeno due anni.
Il costruttore deve anche proporre una strategia per demolizione, riuso, riciclaggio e recupero, basata su tecnologie collaudate, disponibili o in sviluppo. Se intervengono cambiamenti significativi, il costruttore deve informare l’organo competente, che decide se effettuare nuovi controlli; alla scadenza del certificato, esso viene rinnovato o esteso per altri due anni.
Componenti non riutilizzabili
L’articolo 7, in combinato con l’allegato V, esclude dal riuso nella costruzione di nuovi veicoli una serie di componenti considerati critici, tra cui:
- air-bag e relativi sistemi;
- gruppi cintura di sicurezza;
- sedili con ancoraggi di cinture o air-bag integrati;
- bloccasterzi;
- immobilizzatori;
- sistemi di post-trattamento delle emissioni;
- silenziatori di scarico.
Tali componenti non vanno considerati riutilizzabili ai fini del calcolo delle quote.
Modifica della direttiva 70/156/CEE
La direttiva modifica la direttiva quadro 70/156/CEE per inserire nella documentazione di omologazione le nuove informazioni su riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità. L’allegato VI aggiorna gli allegati della direttiva 70/156/CEE, integrando la voce specifica relativa alla "riciclabilità" e alle tabelle di applicabilità per categorie di veicoli.
Date di applicazione, recepimento ed entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepirla entro il 15 dicembre 2006 e applicare le disposizioni nazionali dalla stessa data. Dal 15 dicembre 2006 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione né vietare immatricolazione, vendita o entrata in funzione dei nuovi veicoli conformi. Dal 15 dicembre 2008 devono rifiutare l’omologazione dei tipi non conformi; dal 15 luglio 2010 devono inoltre considerare non validi i certificati di idoneità dei nuovi veicoli non conformi e impedirne immatricolazione, vendita o entrata in funzione, salvo le eccezioni richiamate dalla direttiva 70/156/CEE.
Profili di discrezionalità degli Stati membri
Pur fissando un risultato armonizzato, la direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. In particolare, essi devono:
- designare un organo competente per la valutazione preliminare;
- disciplinare le modalità nazionali di riferimento alla direttiva nei testi di recepimento;
- organizzare l’apparato amministrativo necessario al rilascio dei certificati di conformità e all’omologazione.
La discrezionalità nazionale resta quindi limitata agli aspetti organizzativi e procedurali, mentre le soglie ambientali e i tempi di applicazione sono uniformemente vincolanti.
Disposizioni principali
Scopo e obiettivi di risultato
L’articolo 1 stabilisce disposizioni amministrative e tecniche per l’omologazione dei veicoli, al fine di garantire che componenti e materiali siano riutilizzabili, riciclabili e recuperabili nelle percentuali minime fissate nell’allegato I. La direttiva mira anche a garantire che il riuso di componenti non comprometta sicurezza stradale o tutela ambientale.
Campo di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 si applica ai veicoli M1 ed N1 e ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli. L’articolo 3 esclude i veicoli speciali, i veicoli N1 costruiti in più fasi se il veicolo di base è conforme alla direttiva, e i veicoli prodotti in piccola serie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CEE.
Definizioni rilevanti
L’articolo 4 definisce, tra l’altro, veicolo, componente, tipo di veicolo, veicolo fuori uso, veicolo di riferimento, veicolo costruito in più fasi, veicolo di base, riuso/riciclo/recupero e i concetti di riutilizzabilità, riciclabilità, recuperabilità, nonché le quote Rcyc e Rcov. Definisce inoltre la "strategia" del costruttore e l’"organo competente" incaricato della valutazione preliminare.
Regime di omologazione e documentazione tecnica
L’articolo 5 subordina il rilascio dell’omologazione CE o nazionale al rispetto dei requisiti della direttiva. Il costruttore deve fornire informazioni tecniche dettagliate sui materiali e sulle masse necessarie ai calcoli; se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o da know-how specifico, deve comunque fornire dati sufficienti ai fini dei calcoli. Per la domanda di omologazione CE deve essere utilizzato il documento informativo dell’allegato II; per il certificato di omologazione CE si usa il modello dell’allegato III.
Valutazione preliminare del costruttore e certificato di conformità
L’articolo 6 richiede che, prima del rilascio dell’omologazione, lo Stato membro verifichi che il costruttore abbia predisposto adeguate disposizioni e procedure per gestire i profili di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità. L’organo competente, nominato dallo Stato membro e conforme ai criteri dell’allegato IV, rilascia un certificato di conformità valido almeno due anni. Il costruttore deve raccomandare una strategia per demolizione, riuso, riciclaggio e recupero, basata su tecnologie collaudate, disponibili o in sviluppo; il certificato va aggiornato in caso di cambiamenti significativi.
Componenti non riutilizzabili
L’articolo 7 dispone che i componenti elencati nell’allegato V non siano considerati riutilizzabili ai fini del calcolo delle quote e non possano essere riutilizzati nella costruzione di veicoli soggetti alla direttiva 70/156/CEE. L’allegato V include, tra gli altri, air-bag, gruppi cinture di sicurezza, sedili con integrazione di ancoraggi o air-bag, bloccasterzi, immobilizzatori, sistemi di post-trattamento delle emissioni e silenziatori di scarico.
Modifica della direttiva 70/156/CEE
L’articolo 8 e l’allegato VI modificano la direttiva 70/156/CEE per inserire i nuovi dati relativi a riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità nella documentazione di omologazione e nelle tabelle di applicabilità.
Adeguamento tecnico-scientifico
L’articolo 9 attribuisce alla Commissione il potere di adottare le modifiche necessarie all’adeguamento al progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.
Termini di applicazione e date chiave
L’articolo 10 prevede che dal 15 dicembre 2006 gli Stati membri non possano rifiutare l’omologazione né vietare immatricolazione, vendita o entrata in funzione di nuovi veicoli conformi. Dal 15 dicembre 2008 gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE e nazionale dei tipi non conformi. Dal 15 luglio 2010 devono considerare non più validi i certificati di idoneità dei nuovi veicoli non conformi ai fini della direttiva 70/156/CEE e rifiutare immatricolazione, vendita o entrata in funzione, salvo le ipotesi richiamate dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 70/156/CEE. L’articolo 7 si applica dal 15 dicembre 2006.
Recepimento nazionale
L’articolo 11 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 15 dicembre 2006 e di applicarle dalla stessa data. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di recepimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 26 ott 2005Direttiva 2005/56
- direttiva · 26 ott 2005Direttiva 2005/59
- direttiva · 26 ott 2005Direttiva 2005/60
- direttiva · 26 ott 2005Direttiva 2005/65
- direttiva · 26 ott 2005Direttiva 2005/66
- direttiva · 25 ott 2005Direttiva 2005/74
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →