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direttiva

Direttiva 2005/74

Direttiva 2005/74/CE della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina comunitaria sulle quantità massime di residui di alcuni antiparassitari nei prodotti vegetali, sostituendo e integrando gli allegati della direttiva 90/642/CEE. Le modifiche riguardano etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo, alla luce di nuove informazioni sugli usi autorizzati e delle valutazioni di sicurezza per i consumatori. Vengono inoltre inseriti nuovi prodotti nell’elenco dell’allegato I, tra cui papaia e manioca. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 26 aprile 2006 e applicarle dal 27 aprile 2006.

Modifica le quantità massime di residui (LMR) di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo nella direttiva 90/642/CEE, aggiornando anche l’elenco di alcuni prodotti vegetali.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari di origine vegetale coperti dalla direttiva 90/642/CEE, in particolare ortofrutticoli, legumi, semi oleosi, patate, tè, luppolo e spezie, ai fini della fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari su e in tali prodotti. Incide sulle autorizzazioni e sugli usi di prodotti fitosanitari rilevanti ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con particolare riguardo alle nuove o modificate utilizzazioni comunicate alla Commissione. Sono inclusi anche prodotti specifici nuovi o relativamente nuovi nella Comunità, come papaia e manioca. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento entro il 26 aprile 2006, con applicazione dal 27 aprile 2006.

Modifica delle quantità massime di residui per alcuni antiparassitari

La direttiva 2005/74/CE della Commissione aggiorna la disciplina sui residui di antiparassitari prevista dalla direttiva 90/642/CEE, sulla base di nuove informazioni relative agli usi autorizzati di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo. L’intervento si colloca nel quadro della valutazione del rischio per i consumatori e della revisione periodica dei limiti massimi di residui (LMR), con rinvio anche alla direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.

Finalità e criteri di fissazione dei limiti

Nei considerando si chiarisce che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari restano di competenza degli Stati membri, ma devono fondarsi sulla valutazione degli effetti su salute umana e animale e sull’ambiente. La direttiva ribadisce che i LMR riflettono l’impiego delle quantità minime di antiparassitari necessarie a una protezione efficace delle piante, con residui ridotti al minimo compatibile con la sicurezza tossicologica.

Viene inoltre precisato che i LMR devono essere riesaminati periodicamente e possono essere modificati in presenza di nuovi dati o nuove utilizzazioni. Quando non esistono impieghi autorizzati, oppure quando i dati disponibili sono insufficienti, il residuo viene fissato al limite inferiore di determinazione analitica.

Valutazione dei principi attivi interessati

La Commissione indica di aver ricevuto informazioni su utilizzi nuovi o modificati dei cinque principi attivi interessati. Per lambda-cialotrina, metomil e pimetrozina l’esposizione acuta dei consumatori è stata valutata secondo le prassi comunitarie e gli orientamenti OMS, tenendo conto del parere del comitato scientifico per le piante. La valutazione conclude che la fissazione dei nuovi LMR non comporta il superamento della dose acuta di riferimento.

Per etofumesato e tiabendazolo, invece, l’esame delle informazioni disponibili ha mostrato che non è necessaria una dose acuta di riferimento e che, pertanto, non occorre una valutazione a breve termine.

Modifiche agli allegati della direttiva 90/642/CEE

L’articolo 1 inserisce due nuovi prodotti nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE:

  • "papaia" nella categoria 1 VI) "frutte varie", tra "olive" e "frutti della passione";
  • "manioca" nella categoria 2 I) "radici e tuberi", tra "carote" e "sedani-rapa".

L’articolo 2 modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE in due modi:

  • sostituisce i LMR di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo con quelli contenuti nell’allegato I della direttiva 2005/74/CE;
  • aggiunge ulteriori LMR di etofumesato secondo quanto riportato nell’allegato II della stessa direttiva.

Gli allegati riportano numerose tabelle con valori espressi in mg/kg per categorie di prodotti vegetali e per singoli prodotti. Le quantità modificate sono sottolineate; il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica, mentre (p) segnala un valore provvisorio fissato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Regime provvisorio e prospettiva di stabilizzazione

Nei considerando si specifica che la fissazione o modifica a livello comunitario di LMR provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire quantità massime di residui provvisorie per etofumesato ai sensi della direttiva 91/414/CEE e del relativo allegato VI. La durata di quattro anni è considerata sufficiente per consentire ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva; decorso tale periodo, i limiti provvisori diventano definitivi.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni interne necessarie entro il 26 aprile 2006 e di applicarle dal 27 aprile 2006. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza, nonché la comunicazione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

L’articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 5, i destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati della direttiva 90/642/CEE

L’articolo 2 dispone la sostituzione, nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE, delle quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo con quelle riportate nell’allegato I della direttiva 2005/74/CE. Inoltre, nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte quantità massime di residui di etofumesato come indicato nell’allegato II della direttiva 2005/74/CE.

Nuovi prodotti nell’allegato I

L’articolo 1 inserisce "papaia" nella categoria 1 VI) (frutte varie), tra "olive" e "frutti della passione", e "manioca" nella categoria 2 I) (radici e tuberi), tra "carote" e "sedani-rapa", dell’allegato I della direttiva 90/642/CEE.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 26 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 27 aprile 2006. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, e indicare nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

L’articolo 3, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Base scientifica e criteri di fissazione dei limiti

Nei considerando si afferma che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono di competenza degli Stati membri ma devono basarsi sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. Le quantità massime di residui devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate alla luce di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni; quando non vi sono usi autorizzati, o i dati sono insufficienti, il limite è fissato al limite inferiore di determinazione analitica. Per lambda-cialotrina, metomil e pimetrozina la valutazione dell’esposizione acuta non evidenzia superamento della dose acuta di riferimento; per etofumesato e tiabendazolo non è necessaria una dose acuta di riferimento.

Carattere provvisorio di alcune quantità massime di residui

La direttiva richiama la possibilità che gli Stati membri stabiliscano quantità massime di residui provvisorie per etofumesato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e dell’allegato VI di tale direttiva. È previsto che un periodo di quattro anni sia sufficiente per consentire ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva, dopo il quale le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitariagricolturatutela dei consumatori

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