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Direttiva 2005/65

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune per rafforzare la sicurezza dei porti dell’Unione, in complementare coordinamento con il regolamento (CE) n. 725/2004 sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Impone agli Stati membri di effettuare valutazioni di sicurezza dei porti, approvare e aggiornare piani di sicurezza portuale, designare autorità e punti di contatto, istituire livelli di sicurezza e garantire il controllo dell’attuazione. La direttiva prevede inoltre riesami periodici, riservatezza delle informazioni, sanzioni nazionali efficaci e un termine di recepimento al 15 giugno 2007.

Direttiva sul miglioramento della sicurezza dei porti mediante valutazioni di sicurezza, piani di sicurezza, livelli di sicurezza e controlli di conformità, in coordinamento con il regolamento (CE) n. 725/2004.

Ambito di applicazione

Si applica ai porti situati nel territorio degli Stati membri che contengono uno o più impianti portuali coperti da un piano di sicurezza dell’impianto portuale approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004. Gli Stati membri possono estendere le misure alle zone connesse con i porti. Sono esclusi gli impianti militari portuali; la direttiva non si applica inoltre, per espressa previsione, all’Austria, alla Repubblica ceca, all’Ungheria, al Lussemburgo e alla Slovacchia. Quando i confini di un impianto portuale coincidono con l’intero porto, prevalgono le disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004.

Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

La direttiva istituisce un quadro armonizzato di sicurezza portuale nell’Unione, in funzione complementare rispetto al regolamento (CE) n. 725/2004 sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Il legislatore europeo muove dalla constatazione che la protezione delle sole navi e dei soli impianti portuali non è sufficiente a garantire un livello adeguato di sicurezza lungo la catena del trasporto marittimo; occorre quindi intervenire anche sull’intero perimetro portuale.

Finalità e logica di intervento

L’obiettivo è prevenire e ridurre il rischio di incidenti di sicurezza, in particolare di matrice terroristica, mediante misure comuni minime, un meccanismo di attuazione e controlli di conformità. La direttiva lascia agli Stati membri margini di organizzazione interna nella scelta di autorità, procedure e modalità operative, ma vincola al raggiungimento del risultato: predisporre un sistema effettivo di valutazione, pianificazione, vigilanza e aggiornamento della sicurezza dei porti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai porti situati nel territorio degli Stati membri che comprendano uno o più impianti portuali già coperti da un piano di sicurezza approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004. Gli Stati membri possono estendere le misure alle zone connesse ai porti; restano esclusi gli impianti militari portuali. Quando il perimetro dell’impianto portuale coincide con l’intero porto, le disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono sulle norme della direttiva nelle parti di sovrapposizione.

Definizioni funzionali

L’articolo 3 definisce i concetti chiave per delimitare il campo applicativo: porto, interfaccia nave/porto, impianto portuale, punto di contatto per la sicurezza del porto e autorità di sicurezza del porto. Le definizioni sono operative, perché servono a individuare i soggetti responsabili e il perimetro delle misure da adottare.

Autorità competenti e coordinamento

Gli Stati membri devono designare un’autorità di sicurezza del porto per ciascuna area portuale interessata, con facoltà di attribuire la funzione a un’unica autorità per più porti. Tale autorità predispone e applica i piani di sicurezza del porto sulla base delle valutazioni di sicurezza. È inoltre richiesto un punto di contatto per la sicurezza portuale nei rapporti con la Commissione e con gli altri Stati membri; esso comunica l’elenco dei porti interessati e le eventuali modifiche. La direttiva insiste sul coordinamento stretto con il regolamento (CE) n. 725/2004 e, più in generale, sulla chiara ripartizione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti.

Valutazione di sicurezza del porto

La valutazione di sicurezza è il presupposto del sistema. Gli Stati membri devono farla effettuare per i porti rientranti nell’ambito della direttiva, tenendo conto delle specificità delle diverse zone portuali e, se opportuno, delle aree adiacenti che incidono sulla sicurezza. L’allegato I richiede di individuare beni e infrastrutture da proteggere, minacce, vulnerabilità, contromisure, aspetti organizzativi, scenari di rischio, misure di controllo degli accessi, esigenze di comunicazione e tutela delle informazioni sensibili. Le valutazioni possono essere svolte da organismi di sicurezza riconosciuti e sono soggette ad approvazione dello Stato membro.

Piano di sicurezza del porto

Sulla base della valutazione devono essere elaborati, mantenuti e aggiornati piani di sicurezza del porto. Il piano deve tradurre il profilo di rischio in misure concrete per ciascun livello di sicurezza, definire procedure, misure e azioni, coordinarsi con i piani di sicurezza degli impianti portuali e prevedere, se necessario, disposizioni specifiche per passeggeri e veicoli nei servizi di trasporto passeggeri. L’allegato II dettaglia i contenuti minimi: controllo accessi, controllo documenti, bagagli e merci, gestione di oggetti o persone sospette, monitoraggio delle zone, segnaletica, comunicazioni di sicurezza, notifica degli incidenti, integrazione con altri piani di emergenza, formazione, organizzazione operativa e aggiornamento del piano. Il piano va approvato dallo Stato membro prima dell’attuazione e il suo funzionamento va monitorato.

Livelli di sicurezza

La direttiva prevede tre livelli di sicurezza, in linea con il regolamento (CE) n. 725/2004. Il livello 1 corrisponde alle misure minime costantemente mantenute; il livello 2 a misure supplementari in caso di aumento del rischio; il livello 3 a misure specifiche e temporanee quando un incidente è probabile e imminente. Gli Stati membri determinano il livello applicabile a ciascun porto o parte di porto e possono graduare le misure per zone diverse. Il livello in uso deve essere comunicato agli interessati e ogni variazione deve essere notificata.

Ruoli operativi, addestramenti e riesami

In ogni porto deve essere approvato un agente di sicurezza del porto, che funge da punto di contatto sulle questioni di sicurezza e collabora strettamente con gli agenti degli impianti portuali quando diversi. I piani e le valutazioni devono essere riesaminati ove opportuno e comunque almeno ogni cinque anni. L’allegato III richiede esercitazioni almeno una volta l’anno civile e, in ogni caso, a intervalli non superiori a 18 mesi; le esercitazioni possono essere su larga scala, in situazione reale, o in forma di simulazione o seminario, anche in collegamento con altri addestramenti di emergenza.

Organismi riconosciuti e garanzie di indipendenza

Gli Stati membri possono avvalersi di organismi di sicurezza riconosciuti, purché rispettino i requisiti dell’allegato IV: competenze tecniche, conoscenza delle operazioni portuali, capacità di valutare i rischi, affidabilità del personale, protezione delle informazioni sensibili e conoscenza della normativa applicabile. La direttiva impone un vincolo di indipendenza: l’organismo che abbia effettuato la valutazione o la sua revisione non può elaborare o rivedere il piano di sicurezza dello stesso porto.

Controllo, riservatezza e sanzioni

Gli Stati membri devono istituire un sistema di supervisione periodica dell’attuazione dei piani di sicurezza. La Commissione controlla l’applicazione della direttiva in cooperazione con i punti di contatto e congiuntamente alle ispezioni previste dal regolamento (CE) n. 725/2004. La disciplina include obblighi di riservatezza per le informazioni sensibili e richiede che il personale addetto alle ispezioni o al trattamento di tali informazioni disponga di un adeguato livello di verifica di sicurezza. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento.

Recepimento, entrata in vigore e relazioni di valutazione

Il termine di trasposizione è fissato al 15 giugno 2007. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. La Commissione deve ricevere il testo delle disposizioni essenziali di recepimento. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È prevista una relazione di valutazione della Commissione entro il 15 dicembre 2008 e successivamente ogni cinque anni, sulla base anche delle informazioni raccolte tramite il sistema di controllo, con eventuali proposte di misure ulteriori.

Disposizioni principali

Obiettivo e struttura delle misure

L’articolo 1 individua l’obiettivo principale nel miglioramento della sicurezza dei porti di fronte agli incidenti di sicurezza, garantendo al contempo il rafforzamento delle misure già adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004. Le misure richieste sono: norme comuni fondamentali, meccanismo attuativo e meccanismi di controllo di adempienza.

Ambito di applicazione e coordinamento con il regolamento (CE) n. 725/2004

L’articolo 2 applica la direttiva a tutti i porti situati nel territorio di uno Stato membro che contengano uno o più impianti portuali coperti da un piano di sicurezza approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004. Gli Stati membri possono estendere le disposizioni alle zone connesse con i porti. È esclusa l’applicazione alle installazioni militari portuali. Se l’impianto portuale copre l’intero porto, prevale il regolamento (CE) n. 725/2004 sulle disposizioni della direttiva nei punti di sovrapposizione.

Definizioni essenziali

L’articolo 3 definisce porto, interfaccia nave/porto, impianto portuale, punto di contatto per la sicurezza del porto e autorità di sicurezza del porto. Le definizioni delimitano il perimetro materiale e organizzativo degli obblighi e chiariscono i ruoli delle autorità coinvolte.

Autorità, punti di contatto e coordinamento istituzionale

L’articolo 5 impone a ciascuno Stato membro di designare un’autorità di sicurezza del porto per ogni area portuale rientrante nel campo di applicazione, con possibilità di designazione per più porti. L’articolo 12 richiede la designazione di un punto di contatto per gli aspetti di sicurezza portuale, che può coincidere con quello previsto dal regolamento (CE) n. 725/2004, e che comunica alla Commissione l’elenco dei porti interessati e le relative modifiche. L’articolo 4 richiede uno stretto coordinamento tra le misure della direttiva e quelle del regolamento (CE) n. 725/2004.

Valutazione di sicurezza del porto

L’articolo 6 obbliga gli Stati membri a far effettuare valutazioni di sicurezza per i porti rientranti nel campo di applicazione, tenendo conto delle specificità delle diverse zone del porto e, se opportuno, delle aree adiacenti con impatto sulla sicurezza. Le valutazioni devono considerare almeno i requisiti dettagliati dell’allegato I, possono essere svolte da organismi di sicurezza riconosciuti e sono soggette ad approvazione dello Stato membro.

Piano di sicurezza del porto

L’articolo 7 impone che, sulla base delle valutazioni di sicurezza, siano elaborati, mantenuti e aggiornati piani di sicurezza del porto. I piani devono considerare le specificità delle zone portuali, integrare i piani di sicurezza degli impianti portuali previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004 e individuare, per ciascun livello di sicurezza, procedure, misure e azioni. Devono inoltre rispettare le prescrizioni dell’allegato II, prevedere misure per passeggeri e veicoli nei servizi passeggeri, essere approvati dallo Stato membro prima dell’attuazione, essere monitorati nell’esecuzione e prevedere addestramenti conformi all’allegato III.

Livelli di sicurezza

L’articolo 8 istituisce un sistema di tre livelli di sicurezza per porti o parti di porti, definito in coerenza con il regolamento (CE) n. 725/2004: livello 1 (misure minime costanti), livello 2 (misure supplementari per incremento del rischio) e livello 3 (misure specifiche per un periodo limitato in caso di minaccia probabile e imminente). Gli Stati membri determinano il livello in uso in ciascun porto o parte di porto e lo comunicano agli interessati, potendo applicare misure diverse a zone diverse.

Agente di sicurezza del porto

L’articolo 9 prevede che in ogni porto lo Stato membro approvi un agente di sicurezza del porto, preferibilmente distinto per ciascun porto ma eventualmente condivisibile. Tale soggetto funge da punto di contatto per le questioni di sicurezza portuale e coopera strettamente con gli agenti di sicurezza degli impianti portuali quando diversi.

Riesame periodico

L’articolo 10 impone il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza del porto ove opportuno e comunque almeno ogni cinque anni, secondo l’ambito rispettivamente previsto dagli articoli 6 e 7.

Organismi di sicurezza riconosciuti

L’articolo 11 consente agli Stati membri di designare organismi di sicurezza riconosciuti, che devono soddisfare le condizioni dettagliate nell’allegato IV. L’ultimo capoverso dell’allegato IV vieta che un organismo che abbia svolto la valutazione di sicurezza o la revisione della stessa elabori o riveda il piano di sicurezza del medesimo porto.

Attuazione, controllo di conformità e relazione con la Commissione

L’articolo 13 impone agli Stati membri un sistema di supervisione adeguata e periodica dei piani di sicurezza e della loro applicazione. La Commissione controlla l’applicazione della direttiva in cooperazione con i punti di contatto e tale controllo è effettuato congiuntamente alle ispezioni previste dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004.

Adattamenti tecnici, comitato e riservatezza

L’articolo 14 consente la modifica degli allegati I-IV mediante procedura di comitato senza ampliare il campo di applicazione della direttiva. L’articolo 15 rinvia alla decisione 1999/468/CE e fissa a un mese il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione stessa. L’articolo 16 disciplina la tutela delle informazioni riservate e richiede un adeguato livello di verifica di sicurezza per il personale addetto alle ispezioni o al trattamento di informazioni sensibili.

Sanzioni, recepimento e monitoraggio dell’attuazione

L’articolo 17 richiede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 18 fissa il termine di recepimento al 15 giugno 2007 e impone la comunicazione alla Commissione delle misure di attuazione e del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno. L’articolo 19 prevede una relazione di valutazione della Commissione entro il 15 dicembre 2008 e successivamente ogni cinque anni.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza marittimaporticoordinamento amministrativocontrolli e sanzioni

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