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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8910/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza del 9/02/2023 che aveva concesso a Fajardo l'affidamento terapeutico rispetto a una pena complessiva di 4 anni e 10 mesi, rilevando che: a) il Pubblico Ministero aveva emesso un nuovo provvedimento di cumulo (17/02/2023) comprensivo di una ulteriore pena di 1 anno e 8 mesi risultante da sentenza della Corte d'appello di Roma; b) in pendenza è stata applicata nei confronti di Fajardo la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuta dal Magistrato di sorveglianza incompatibile con l'affidamento terapeutico. L'avvocato del ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 26/04/2023 per tre motivi: (i) violazione del diritto al giusto processo e del contraddittorio per mancata e insufficiente indicazione dell'oggetto dell'udienza (avviso indicava genericamente "Incidente di Esecuzione"); (ii) errore nel ritenere incompatibile l'esecuzione dell'affidamento terapeutico con la misura cautelare degli arresti domiciliari; (iii) vizio nella motivazione e nella valutazione della pericolosità del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso di fissazione dell'udienza era troppo generico (indicava solo "Incidente di Esecuzione") e non aveva consentito al ricorrente di predisporre una difesa effettiva sulla questione dell'inefficacia dell'affidamento terapeutico. Per questo vizio di mancato contraddittorio l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio senza il difetto rilevato. Le altre questioni sono state assorbite e non decise nel merito.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le deduzioni del ricorrente (lett. b) e c) relative a vizi di diritto e violazione del contraddittorio)

  • art. 24 Cost.

    Rinvio ai principi costituzionali del giusto processo e tutela difensiva invocati dal ricorrente

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto violato il contraddittorio per insufficiente avviso

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di esecuzione; contestata nella misura in cui l'avviso di udienza deve consentire la preparazione della difesa

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di comunicazione dell'oggetto dell'udienza (la Corte richiama espressamente il terzo comma di tale articolo sul contenuto dell'avviso)

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norma del procedimento di esecuzione cui è connessa la regola della corretta notifica e della conoscibilità dell'oggetto dell'udienza

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo all'incompatibilità delle misure; invoca principi costituzionali connessi alla funzione della pena, ma la Corte non si è pronunciata sul merito

  • art. 298 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in rapporto all'esecuzione e alle misure, ma non oggetto di decisione sostanziale da parte della Corte (quesito assorbito)

  • art. 98 d.P.R. n. 230/2000

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione a profili di esecuzione/attuazione di misure (non approfondita nella decisione)

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata nel quadro delle norme sul trattamento terapeutico per tossicodipendenze, ma la Corte non ha deciso sul merito dell'incompatibilità

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente sotto il profilo procedurale ma non ha esaminato nel merito la valutazione di pericolosità

Massime di principio

  • L'avviso di fissazione dell'udienza deve contenere una indicazione sufficientemente precisa dell'oggetto: una dicitura generica come "Incidente di Esecuzione" può rendere nulla la decisione per violazione del contraddittorio se impedisce alla difesa di prepararsi.
  • Se, dopo la concessione di una misura alternativa (es. affidamento terapeutico), intervengono nuovi provvedimenti (nuovi cumuli di pena o misure cautelari), la valutazione di compatibilità/incompatibilità deve avvenire nel pieno contraddittorio; eventuali decisioni assunte senza adeguata informazione alle parti possono essere annullate.
  • Quando la Corte annulla per vizio procedurale (mancato contraddittorio), le questioni di merito (es. compatibilità tra misure o valutazione della pericolosità) restano assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio nel rispetto delle garanzie difensive.
  • Nel caso di mutamenti del quadro esecutivo (nuovi provvedimenti di cumulo o misure cautelari intervenuti dopo un provvedimento favorevole), è opportuno che il giudice comunichi chiaramente alle parti che intende trattare specifiche questioni (es. efficacia/inefficacia dell'affidamento) per evitare rischi di nullità.
  • La presenza di una misura cautelare applicata successivamente a una misura alternativa non determina automaticamente la cessazione di quest'ultima: serve un giudizio motivato e contraddittorio sulla incompatibilità, tenendo conto delle norme di settore e dei principi costituzionali.

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