Cassazione Civile, Ordinanza n. 09352/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia di tutte le parti ai rispettivi ricorsi, ha rilevato che gli atti erano tempestivi e rituali e ha dichiarato estinto il giudizio, disponendo la compensazione delle spese secondo quanto richiesto dalle parti. Non vi è stata decisione nel merito delle doglianze.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 27 marzo 2018 nel giudizio promosso contro la società di progetto concessionaria e il consorzio esecutore, con coinvolgimento di un'ulteriore società concessionaria rimasta intimata. Dalla pronuncia di Cassazione non emergono i fatti sostanziali della controversia né i motivi specifici del ricorso principale e del ricorso incidentale; emerge soltanto che entrambe le parti hanno poi depositato rituali atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale ai ricorsi determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale e tempestiva al ricorso e al ricorso incidentale comporta l'estinzione del processo.
- Quando tutte le parti impugnanti rinunciano ai rispettivi gravami, la Corte non decide il merito e prende atto dell'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia concordata con richiesta di compensazione, la regolazione delle spese segue quanto indicato dagli atti di rinuncia, se ritenuto rituale dalla Corte.
Come è indicizzato
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